Il divieto di partecipare ad una riunione ovvero ad una manifestazione in luogo pubblico non è integrato solo per il fatto di passeggiare sulla pubblica via in prossimità di bancarelle, ancorchè allestite in occasione della festa del Santo patrono, ciò in quanto tale situazione di fatto, riconducibile piuttosto al normale svolgimento dei rapporti di vita quotidiana, non determina in quanto tale difficoltà di controllo del soggetto pericoloso
Suprema Corte di Cassazione
sezione I penale
sentenza 8 giugno 2016, n. 23840
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VECCHIO Massimo – Presidente
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere
Dott. LA POSTA Lucia – rel. Consigliere
Dott. TALERICO Palma – Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1291/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del 14/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Angelillis C., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina confermava la decisione di primo grado con la quale (OMISSIS) veniva condannato alla pena di anni uno di reclusione in relazione al reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, articolo 9, comma 2 per avere violato la prescrizione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s., con l’obbligo di soggiorno, di non partecipare a pubbliche riunioni o manifestazioni di qualsiasi genere, avendo partecipato ai festeggiamenti patronali che si tenevano sulla pubblica via.
Nella specie, era stato accertato che l’imputato era stato sorpreso mentre passeggiava tra le bancarelle ed erano state collocate sulla strada in occasione dei festeggiamenti del Santo patrono.
Ad avviso dei giudici di merito, la funzione dello specifico divieto di cui alla prescrizione imposta con la misura di prevenzione e’ quella di impedire la frequentazione dei luoghi in cui si raduna contemporaneamente un numero indeterminato di persone, con conseguente difficolta’ di un efficace controllo del soggetto pericoloso per impedirne ogni eventuale comportamento potenzialmente illecito.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione della sentenza impugnata, contestando la configurabilita’, sotto il profilo oggettivo e soggettivo del reato contestato.
Certamente la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni non puo’ in alcun modo estendersi alla condotta di transitare sulla pubblica via durante la festa patronale.
In secondo luogo, lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso e’ infondato ed assorbente.
Il divieto imposto al sorvegliato speciale di non partecipare a pubbliche riunioni o manifestazioni va inteso nel senso di non prendere parte a qualsiasi riunione di piu’ persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico, al quale abbiano facolta’ di accesso un numero indeterminato di persone, indipendentemente dal motivo della riunione (Sez. 1, n. 28964 del 11/03/2003, D’Angelo, rv. 224925).
La Corte costituzionale (n. 27 del 1959) nel dichiarare la infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale delle disposizioni della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, articolo 5, anche con riferimento al divieto imposto al sorvegliato speciale di partecipare a pubbliche riunioni, rilevava come esso risponda all’esigenza di tenere lontano il sorvegliato dalle situazioni che rappresentano maggior pericolo, evidenziando, tuttavia, che il giudice, ai fini dell’accertamento della violazione dell’obbligo, deve tenere presente il carattere eccezionale delle limitazioni di liberta’ personale, differenziando i contatti sociali indicati dalla legge come pericolosi e quelli che costituiscono il normale e quotidiano svolgimento dei rapporti della vita che di regola sono inibiti soltanto a chi e’ sottoposto alle misure detentive.
Alla luce dei richiamati principi, nella specie, la condotta del ricorrente come descritta in entrambe le decisioni di merito – non consente di enucleare circostanze di fatto dalle quali si possa trarre la partecipazione ad una riunione ovvero ad una manifestazione in luogo pubblico, non potendosi ritenere tale il solo fatto di passeggiare sulla pubblica via in prossimita’ di bancarelle, ancorche’ allestite in occasione della festa del Santo patrono; tale situazione di fatto, riconducibile piuttosto al normale svolgimento dei rapporti di vita quotidiana, non determina in quanto tale difficolta’ di controllo del soggetto pericoloso.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.
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