Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 8 febbraio 2017, n. 5977 

L’art. 41-bis, comma 2, ord. pen., legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., stabilisce che il Ministro della giustizia, quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ha facoltà di sospendere l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti nel predetto testo normativo che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza, e ciò nei confronti dei detenuti e degli internati per delitti rientranti in una determinata tipologia, sempre che sussistano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti fra tali soggetti e un’associazione criminale, terroristica o eversiva. Il comma 2-quater del citato articolo contiene un elenco di prescrizioni che conseguono alla sospensione delle regole di trattamento e degli istituti. In particolare, l’ultimo periodo della lett. f) stabilisce:
“Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi”.
L’interpretazione del dettato normativo, da svolgere tenendo conto del significato e della connessione delle parole e dei segni grafici utilizzati, nonché del senso logico del testo, conduce, soprattutto in considerazione dell’inserimento del segno di interpunzione della virgola fra le parole “socialità” e “scambiare”, ad affermare che, nel periodo sintattico in esame, le varie proposizioni riferite a comportamenti dei detenuti, in ordine ai quali va perseguita la “assoluta impossibilità” di realizzazione, siano costituiti, per un verso, dalla comunicazione fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità e, per altro verso, dallo scambio di oggetti e dalla cottura di cibi. Altrimenti la disposizione avrebbe contemplato “la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, e di cuocere cibi”.
L’analisi del periodo, così illustrata, rende chiaro, in primo luogo, che il perseguimento della “assoluta impossibilità” è riferito alle comunicazioni fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, con l’ovvia conseguenza che non è richiesto di impedire in modo così radicale le comunicazioni fra i detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità. L’analisi, poi, rende chiaro che la necessità di assicurare la “assoluta impossibilità” dello scambio di oggetti riguarda tutti gli scambi fra detenuti, e non è limitata ai soli scambi fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità. E, infatti, a fronte delle tre classi di condotte previste – scilicet: a) comunicare, b) scambiare oggetti e c) cuocere cibi la clausola, limitatrice del divieto nei riguardi dei “detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità” è riferita solo alla prima classe e non indiscriminatamente a tutte e tre, risultando, oltretutto affatto incongrua rispetto alla cottura di cibi.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 8 febbraio 2017, n. 5977 

Ritenuto in fatto

1. Con provvedimento del 4 giugno 2015, il Magistrato di sorveglianza di Cuneo dichiarava “manifestamente inammissibile” il reclamo proposto dal detenuto G.G. ai sensi dell’art. 35-bis ord. pen. per contestare la legittimità del divieto assoluto – imposto dalla direzione dell’istituto di pena – di scambiare oggetti di modico valore e generi alimentari fra detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. ed appartenenti al medesimo gruppo di socialità.
2. G.G. ha proposto ricorso per cassazione, richiamando l’art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., riportando giurisprudenza di merito a sé favorevole e deducendo erronea applicazione dell’art. 41-bis, comma 2-quater lett. f) ultimo periodo, ord. pen. nonché manifesta illogicità del provvedimento impugnato. Il Magistrato di sorveglianza ha omesso di rilevare che il suo reclamo era rivolto avverso il divieto di scambio di generi alimentari. La citata disposizione pone solo il divieto di comunicare e scambiare oggetti non fra tutti i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., ma solo fra quelli ristretti in gruppi diversi. Egli è allocato con altri tre detenuti con i quali socializza sia nei locali passeggi, sia nelle salette palestra e il divieto è illegittimo, puramente afflittivo.

Considerato in diritto

1. L’art. 41-bis, comma 2, ord. pen., legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., stabilisce che il Ministro della giustizia, quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ha facoltà di sospendere l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti nel predetto testo normativo che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza, e ciò nei confronti dei detenuti e degli internati per delitti rientranti in una determinata tipologia, sempre che sussistano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti fra tali soggetti e un’associazione criminale, terroristica o eversiva.
Il comma 2-quater del citato articolo contiene un elenco di prescrizioni che conseguono alla sospensione delle regole di trattamento e degli istituti. In particolare, l’ultimo periodo della lett. f) stabilisce:
“Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi”.
L’interpretazione del dettato normativo, da svolgere tenendo conto del significato e della connessione delle parole e dei segni grafici utilizzati, nonché del senso logico del testo, conduce, soprattutto in considerazione dell’inserimento del segno di interpunzione della virgola fra le parole “socialità” e “scambiare”, ad affermare che, nel periodo sintattico in esame, le varie proposizioni riferite a comportamenti dei detenuti, in ordine ai quali va perseguita la “assoluta impossibilità” di realizzazione, siano costituiti, per un verso, dalla comunicazione fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità e, per altro verso, dallo scambio di oggetti e dalla cottura di cibi. Altrimenti la disposizione avrebbe contemplato “la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, e di cuocere cibi”.
L’analisi del periodo, così illustrata, rende chiaro, in primo luogo, che il perseguimento della “assoluta impossibilità” è riferito alle comunicazioni fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, con l’ovvia conseguenza che non è richiesto di impedire in modo così radicale le comunicazioni fra i detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità. L’analisi, poi, rende chiaro che la necessità di assicurare la “assoluta impossibilità” dello scambio di oggetti riguarda tutti gli scambi fra detenuti, e non è limitata ai soli scambi fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità. E, infatti, a fronte delle tre classi di condotte previste – scilicet: a) comunicare, b) scambiare oggetti e c) cuocere cibi la clausola, limitatrice del divieto nei riguardi dei “detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità” è riferita solo alla prima classe e non indiscriminatamente a tutte e tre, risultando, oltretutto affatto incongrua rispetto alla cottura di cibi.
In definitiva, va assicurata fra l’altro, nelle ipotesi di applicazione del citato art. 41-bis ord. pen., la “assoluta impossibilità” dello scambio di oggetti fra tutti i detenuti – anche appartenenti allo stesso gruppo di socialità – cui la sospensione del trattamento e degli istituti si applica.
Ciò posto, è agevole rilevare, con riferimento al caso concreto, che il giudice del merito ha correttamente dichiarato inammissibile il reclamo per manifesta infondatezza, in applicazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 35-bis ord. pen. che regola il rimedio esperito dall’odierno ricorrente.
2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *