Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 7 aprile 2017, n. 17878

Il giudice dell’esecuzione investito dell’istanza del condannato a pena condizionalmente sospesa inflitta a seguito di giudizio ordinario che, richieda l’estinzione del reato ex articolo 167 cp per decorso del termine previsto dall’articolo 163, comma 1 del cp, non può considerare ostative le pendenze giudiziarie non detentive

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 7 aprile 2017, n. 17878

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella – Presidente

Dott. BONITO F. Maria S. – Consigliere

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 21 marzo 2016 pronunciata dal Tribunale di Palmi;

Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del reato a seguito del decorso del quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, a norma dell’articolo 167 cod. pen., poiche’, pur in assenza di appostazioni pregiudizievoli sul certificato penale del casellario, risultava la pendenza di procedimenti relativi a reati commessi nel quinquennio ritenuti suscettibili di divenire ostativi.

2. Ricorre (OMISSIS), a mezzo del difensore avv. (OMISSIS), che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, lamentando l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione all’articolo 167 c.p., comma 1 e all’articolo 27 Cost., comma 2.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Palmi, giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di estinzione del reato avanzata da (OMISSIS) giudicato con il rito ordinario e condannato a pena condizionalmente sospesa per un delitto, ritenendo che costituisca fatto di per se’ ostativo l’accertata presenza di pendenze giudiziarie.

1.1. Va sottolineato, preliminarmente, che la questione oggetto del giudizio riguarda specificatamente la declaratoria di estinzione del reato a norma dell’articolo 167 cod. pen., e non la diversa ipotesi prevista dall’articolo 445 cod. proc. pen., che prevede l’estinzione del reato a seguito della sentenza di patteggiamento.

Nel caso previsto dall’articolo 445 cod. proc. pen., infatti, la giurisprudenza di legittimita’ e’ orientata ad affermare che “in tema di patteggiamento, l’accoglimento della richiesta di declaratoria di estinzione del reato precedentemente oggetto della sentenza di applicazione della pena e’ precluso dall’aver l’istante commesso un altro delitto nel quinquennio successivo, non richiedendosi anche che quest’ultimo sia stato oggetto di sentenza irrevocabile” (Sez. 1, Sentenza n. 1281 del 20/11/2008 dep. 2009, Ciraci’, Rv. 242664; Sez. 3, Sentenza n. 36993 del 07/07/2011, Marilli Rv. 251389; in senso contrario: Sez. 1, Sentenza n. 43792 del 24/09/2015, Zampini, Rv. 264753).

La giurisprudenza di legittimita’ pone in evidenza, allo scopo di giustificare il diverso regime rispetto all’articolo 167 cod. pen., che, mentre e’ prevista la revoca della sospensione condizionale della pena nell’ipotesi di commissione di un nuovo reato (articolo 168 cod. pen.), non e’ contemplata la revoca della declaratoria di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell’articolo 445 c.p.p., comma 2, allorche’, dopo l’adozione dell’ordinanza estintiva, sia pronunciata o comunque diventi irrevocabile la sentenza che accerta la commissione del reato, sottolineando che un’applicazione analogica dell’articolo 168 cod. pen. e’ preclusa trattandosi di analogia in malam partem.

2. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso appare fondato in quanto la condizione, cui e’ sottoposta l’estinzione del reato in caso di sospensione condizionale della pena, e’ unicamente la mancata commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile, e non la pendenza di procedimenti penali per i quali non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.

Dalla complessiva lettura delle disposizioni afferenti la sospensione condizionale della pena si desume, tra l’altro dalle disposizioni che concernono la revoca del beneficio a norma dell’articolo 168 cod. pen., che il concetto di commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l’ostacolo all’effetto estintivo, deve essere ancorato alla data di consumazione dello stesso con riferimento al quinquennio, ma che l’effetto ostativo di tale evenienza e’ subordinato all’accertamento definitivo, in ragione della presunzione di non colpevolezza, di cui all’articolo 27 Cost., comma 1.

Diversamente opinando, il condannato con il beneficio della sospensione condizionale della pena che volesse ottenere la declaratoria di estinzione di cui all’articolo 167 cod. pen., sarebbe costretto ad attendere sine die la definizione di eventuali procedimenti a suo carico poiche’ essi, in ipotesi, potrebbero determinare il mancato avveramento della condizione prevista.

Il Collegio ritiene che una siffatta lettura della disposizione di cui all’articolo 167 cod. pen., non sia rispettosa della lettera e ratio della norma.

3. Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell’esecuzione, il quale si atterra’ al seguente principio di diritto:

“il giudice dell’esecuzione, investito dell’istanza del condannato, a pena condizionalmente sospesa inflitta a seguito di giudizio ordinario, il quale richieda l’estinzione del reato a norma dell’articolo 167 cod. pen. per decorso del termine previsto dall’articolo 163 c.p., comma 1, non puo’ considerare ostative le pendenze giudiziarie non definitive”.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palmi

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