Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 20 marzo 2017, n. 13570

In tema di custodia, con la doverosa diligenza, nell’interesse della sicurezza pubblica, all’interno della propria abitazione, della pistola, il relativo caricatore e delle cartucce in considerazione delle modalita’ di custodia accertate (la pistola, separata dal relativo caricatore, era occultata sotto un materasso, con la conseguenza che occorreva intenzionalmente sollevare quest’ultimo per rinvenire l’arma, di per se’ inefficiente; il caricatore era custodito all’interno di cassapanca collocata in altra stanza dell’edificio), è stato ritenuto assolto l’adempimento all’obbligo in questione, anche tenuto conto del fatto che l’abitazione era dotata di normali sistemi di chiusura delle porte con serrature; non sussistendo,  per il privato cittadino alcun obbligo, derivante dalla norma di legge in questione, di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 20 marzo 2017, n. 13570

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1685/2014 TRIBUNALE di FOGGIA, del 15/04/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/02/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO VANNUCCI;

Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso;

Udito, per il ricorrente, l’avvocato (OMISSIS) che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa il 15 aprile 2015 il Tribunale di Foggia condanno’ (OMISSIS) alla pena di duecento Euro di ammenda avendolo ritenuto responsabile della commissione, in (OMISSIS), della contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 20, commi 1 e 2, consistita nel non avere custodito, con la doverosa diligenza, nell’interesse della sicurezza pubblica, all’interno della propria abitazione, la pistola, il relativo caricatore e cinquanta cartucce, da tale persona legalmente detenuti.

A fondamento di tale decisione il Tribunale: accerto’ che (OMISSIS), che viveva da solo all’interno della propria abitazione, deteneva la pistola sotto il materasso del proprio letto, custodiva cinquanta cartucce per tale pistola all’interno di un cassetto del mobile collocato nella veranda di tale abitazione e il caricatore dell’arma all’interno di una cassapanca in muratura collocata accanto al camino di una sala; ritenne che tali modalita’ di detenzione costituivano la contestata contravvenzione sul rilievo che all’interno dell’abitazione “potevano comunque accedere delle persone anche senza risiedervi, ed essere le stesse parimenti esposte al pericolo di un facile rintraccio dell’arma ed al contestuale rischio che della stessa qualcuno potesse farne uso improprio”.

Per la cassazione di tale sentenza il Signor (OMISSIS) ha proposto ricorso, dallo stesso personalmente sottoscritto, deducendo violazione di legge e manifesta illogicita’ della motivazione.

In primo luogo il ricorrente evidenzia che le due parti dell’arma (corpo della pistola e relativo caricatore) e le munizioni erano da lui custodite in tre luoghi diversi (quelli descritti nella sentenza) della propria abitazione, collocata fuori del centro abitato e assicurata da cancelli di protezione blindati, ove esso ricorrente abitava da solo: da cio’ deriverebbe l’insussistenza del reato nel caso concreto, avendo esso ricorrente adottato tutte le cautele esigibili da persona di normale prudenza.

Il Tribunale, inoltre, non aveva indicato per quale ragione avesse ritenuto sussistente il reato nonostante le cautele da esso ricorrente in concreto adottate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La L. n. 110 del 1975, articolo 20, dispone che la custodia delle armi deve essere assicurata “con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”.

Tale obbligo – quando il relativo titolare non sia soggetto che eserciti professionalmente attivita’ in materia di armi ed esplosivi – e’ adempiuto a condizione che siano in concreto adottate le cautele, proporzionate al pericolo che la norma intende scongiurare, che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit (in questo senso, cfr., fra le molte, Cass. Sez. 1, n. 6827 del 13 dicembre 2012, dep. 2013, Arconte, Rv. 254703; Cass. Sez. 1, n. 47299 del 29 novembre 2011, Gennari, Rv. 251407; Cass. Sez. 1, n. 1868 del 21 gennaio 2000, Romeo, Rv. 215211).

Nel caso di specie, e’ stato accertato che: l’imputato viveva, da solo, all’interno della propria abitazione in (OMISSIS); in tale luogo egli deteneva legittimamente la pistola e le relative munizioni di cui era proprietario; la pistola, senza colpo in canna, e priva del relativo caricatore, era nascosta sotto il materasso del letto collocato all’interno della camera da letto della casa; cinquanta cartucce per tale pistola erano collocate all’interno di un cassetto del mobile collocato nella veranda di tale abitazione; infine, il caricatore dell’arma era occultato all’interno di una cassapanca in muratura collocata accanto al camino di una sala.

Non risulta che la casa di abitazione del Signor (OMISSIS) fosse frequentata da minorenni (ricorrendo tale caso l’obbligo di custodia delle armi e’ rafforzato e la omessa custodia e’ autonomamente sanzionata dall’articolo 20 bis, della citata legge, la cui violazione non e’ stata contestata).

In considerazione delle modalita’ di custodia sopra descritte (la pistola, separata dal relativo caricatore, era occultata sotto un materasso, con la conseguenza che occorreva intenzionalmente sollevare quest’ultimo per rinvenire l’arma, di per se’ inefficiente; il caricatore era custodito all’interno di cassapanca collocata in altra stanza dell’edificio), deve ritenersi che l’imputato abbia prestato adempimento all’obbligo in questione, anche tenuto conto del fatto che l’abitazione e’ dotata di normali sistemi di chiusura delle porte con serrature; non sussistendo, come detto, per il privato cittadino alcun obbligo, derivante dalla norma di legge in questione, di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione.

Modalita’ di custodia sostanzialmente non dissimili da quelle adottate dall’odierno ricorrente sono state, del resto, dalla giurisprudenza di legittimita’ piu’ volte ritenute idonee ad escludere la configurabilita’ del reato in discussione (cfr., oltre alle decisioni sopra citate, Cass. Sez. 3, n. 76 del 12 gennaio 1996, Depetro, Rv. 203840; Cass. Sez. 1, n. 7154 del 14 dicembre 1999, dep. 2000, Cariello, Rv. 214960; Cass. Sez. 1, n. 12295 del 3 dicembre 2003, dep. 2004, P.G. in proc. Melillo, Rv. 227624; Cass. Sez. 1, n. 46265 del 6 ottobre 2004, Aiello, Rv. 230153).

La sentenza impugnata non ha correttamente interpretato la norma di legge rilevante in funzione della relativa applicazione al caso concreto con essa accertato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, essa e’ quindi da annullare senza rinvio perche’ il fatto contestato all’imputato non sussiste (articolo 620 c.p.p., lettera f)).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

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