I principi che regolano l’istituto della continuazione, con particolare riguardo a quello secondo il quale l’unicità del disegno criminoso, in quanto postulante l’attuazione di un programma preventivamente ideato e voluto, non può confondersi con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato, non possono trovare applicazione anche ai soggetti per i quali è stato riconosciuto e provato lo status di tossicodipendente, dovendosi tener conto della volontà del legislatore espressa con la novella di cui al d.l. 30.12.2005, n. 272, conv. in l. 21.2.2006, n. 49 e della considerazione che quella del tossicodipendente che delinque per procurarsi stupefacente è esso stesso uno stile di vita
Suprema Corte di Cassazione
sezione I penale
sentenza 20 luglio 2016, n. 31243
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente
Dott. BONITO F.M.S. – rel. Consigliere
Dott. SANDRINI Enrico Giusep – Consigliere
Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere
Dott. TALERICO Palma – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 40/2015 TRIBUNALE di TRANI, del 24/07/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. Sante Spinaci il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 24 luglio 2015 il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza per l’applicazione della disciplina di favore di cui all’articolo 671 c.p.p., comma 1, proposta da (OMISSIS) in relazione a quattro sentenze di condanna a suo carico pronunciate dallo stesso Tribunale di Trani per condotte delittuose in violazione delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno accertate tra il 3 ottobre 2005 ed il 24 gennaio 2006.
A sostegno della decisione il tribunale osservava che la unicita’ del disegno criminoso non puo’ identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati, che il programma unitario deve essere positivamente e rigorosamente provato, che lo stato di tossicodipendenza, provato nella fattispecie, non e’ di per se’ elemento decisivo per il riconoscimento dell’invocato vincolo e che lo stesso deve semplicemente essere valutato unitamente a tutti gli altri elementi e che, infine, tali altri elementi non erano stati “positivamente e rigorosamente provati”.
2. Ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del G.E. l’interessato, assistito dal difensore di fiducia, il quale sviluppa un unico motivo di impugnazione, con il quale ne denuncia la illegittimita’ per violazione di legge (dell’articolo 81 c.p., e articolo 671 c.p.p.) e vizio della motivazione.
Deduce in particolare la difesa ricorrente che il giudice territoriale ha del tutto ignorato che nelle sentenze dedotte in valutazione il giudice della cognizione ha provveduto al riconoscimento del vincolo per cui e’ causa; che nella fattispecie ricorrono gli indici sintomatici indicati dal giudice di legittimita’ per il negato riconoscimento; che, infine, lo stato di tossicodipendenza non risulta considerato ai fini della decisione secondo insegnamenti di legittimita’, nonostante emerga, anche dalle sentenze acquisite, che il ricorrente ha commesso i reati giudicati per procurarsi ed acquistare lo stupefacente del quale aveva bisogno.
3. Il ricorso e’ fondato.
3.1 Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1, 12.05.2006, n. 35797) secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di piu’ violazioni della legge penale, gia’ insieme presenti alla mente del reo nella loro specificita’, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attivita’ delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunita’ (cfr., per tutte, Cass., Sez. 2, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1, 15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di piu’ benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacita’ a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anzicche’ di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorita’ psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l’omogeneita’ delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicita’ e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento, infine, e’ rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
Quanto, infine, al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva in costanza di riconosciuto “status” di tossicodipendente del richiedente, rammenta il Collegio che esso deve essere preso in considerazione per valutare la ricorrenza della unicita’ del disegno criminoso con riferimento ai reati che siano collegati a tale connotazione personale, sempre che sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza della continuazione. D’altra parte non puo’ ignorare l’interprete, senza venir meno ai suoi doveri istituzionali, che la modificazione dell’articolo 671 c.p.p., comma 1, introdotta dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, deve essere interpretata alla luce della volonta’ del legislatore, volta ad attenuare le conseguenze della condotta sanzionata nel caso di tossicodipendenti (Cass., Sez. 1, n. 33518, Rv. 248124).
3.2 Tanto premesso sul piano dei principi, ritiene la Corte che non abbia, il giudice di merito, fatto di essi puntuale applicazione e che il provvedimento impugnato si appalesi, sotto piu’ profili, illogicamente argomentato.
Dei criteri sintomatici elaborati dalla giurisprudenza e dei quali si e’ dato conto innanzi, nella fattispecie ricorrono quelli della omogeneita’ delle violazioni penali e quello della vicinanza temporale, peraltro non negati dal giudice di merito ancorche’ non ritenuti probanti (rigorosamente e positivamente, scrive il giudicante, di alcunche’) nonostante il vincolo della continuazione per i medesimi reati venuti alla delibazione in executivis sia stato riconosciuto dal giudice della cognizione in relazione alle condotte (c.d. interne) in quelle sedi giudicate, circostanza questa anch’essa significativa ai fini della decisione domandata e ciononostante del tutto ignorata dal giudice dell’esecuzione.
A cio’ si aggiunge, incontestabile, lo stato di tossicodipendenza, del quale non e’ controversa la decorrenza e la consistenza. Di essa il G.E. si limita a dire che non puo’ esso da solo costituire elemento unificante delle condotte.
Il giudice dell’esecuzione in relazione a tale status personale mostra di ignorare la rilevanza ad esso data dal legislatore con specifico intervento legislativo evidentemente volto ad attenuare le conseguenze della condotta sanzionata nel caso di tossicodipendenti (lo ricorda opportunamente Cass. Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Rv. 248124). Al riguardo ha avuto modo di statuire la corte che la consumazione di piu’ reati in relazione allo stato di tossicodipendenza non e’ condizione necessaria o sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, ma ne costituisce comunque un indice rivelatore che deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice dell’esecuzione qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dal condannato (Cass. Sez. 1, n. 18242 del 04/04/2014, Rv. 259192), tenendo conto che il riconoscimento dello stato di tossicodipendenza non puo’ essere contrastato sul piano logico, ai fini della decisione per cui e’ causa, con il richiamo allo stile di vita del condannato (quello del tossicodipendente e’ infatti uno stile di vita, che per esplicita statuizione legislativa integra dato positivamente valutabile ai fini in discussione).
Si e’ pertanto in presenza di un quadro in relazione al quale la motivazione impugnata si appalesa in termini illogici, insufficienti ed in parte apparenti, la’ dove negata rilevanza a circostanze significative, lo stato di tossicodipendenza, la identita’ di condotte delittuose, la loro contiguita’ temporale, il riconoscimento della c.d. continuazione interna da parte del giudice della cognizione nelle sentenze dedotte per la valutazione in executivis.
4. L’ordinanza impugnata, conclusivamente, alla stregua di quanto sin qui argomentato, va annullata con rinvio al giudice territoriale per nuovo esame che tenga conto dei rilievi innanzi esplicitati e del seguente principio di diritto: “I principi che regolano l’istituto della continuazione, con particolare riguardo a quello secondo il quale l’unicita’ del disegno criminoso, in quanto postulante l’attuazione di un programma preventivamente ideato e voluto, non puo’ confondersi con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato, non possono trovare applicazione anche ai soggetti per i quali e’ stato riconosciuto e provato lo status di tossicodipendente, dovendosi tener conto della volonta’ del legislatore espressa con la novella di cui al Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 272, conv. in L. 21 febbraio 2006, n. 49, e della considerazione che quella del tossicodipendente che delinque per procurarsi stupefacente e’ esso stesso uno stile di vita”.
P.T.M.
la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trani.
Leave a Reply