Qualora il giudice – ritenendo che tale strumento di controllo del c.d. braccialetto elettronico integri nel caso concreto una modalità esecutiva necessaria ai fini della valutazione sulla capacità effettiva dell’imputato di autolimitare la propria libertà di movimento (e dunque, in definitiva, ai fini del giudizio sull’adeguatezza cautelare della misura gradata) – non accolga un’istanza di sostituzione della custodia in carcere a causa della concreta indisponibilità di “braccialetti” da parte della p.g., non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost., perché l’impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende pur sempre dall’intensità delle esigenze cautelari, ed è perciò ascrivibile alla persona – inaffidabile – dell’imputato.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 14 luglio 2016, n. 29958

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VECCHIO Massimo – Presidente
Dott. MAZZEI Antonella P. – Consigliere
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere
Dott. TALERICO Palma – rel. Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l”ordinanza n. 895/2015 TRIB. LIBERTA” di BOLOGNA, del 24/08/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRINI ENRICO GIUSEPPE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. FIMIANI Pasquale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 24.08.2015 il Tribunale di Bologna, costituito ai sensi dell”articolo 310 c.p.p., ha rigettato l”appello proposto da (OMISSIS) avverso l”ordinanza emessa il 22.07.2015 con cui la Corte d”appello di Bologna aveva rigettato l”istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti dell”imputato, ovvero in subordine la sua sostituzione con quella degli arresti domiciliari presso l”abitazione dei genitori.
Il Tribunale dava atto che il (OMISSIS), sottoposto a misura coercitiva per il delitto di tentato omicidio, era stato condannato, per tale titolo di reato e per altri (non cautelati), all”esito dei due gradi di giudizio di merito, alla pena di anni 7 di reclusione con sentenza in data 7.07.2015 della Corte d”appello di Bologna; e riteneva tuttora concrete e attuali le esigenze di prevenzione di cui all”articolo 274 c.p.p., lettera c), in relazione alla personalita” violenta e altamente pericolosa, incapace di controllare le proprie pulsioni, dimostrata dal (OMISSIS) in occasione del reato commesso, consistito nell”accoltellamento di due persone, dapprima importunate e minacciate in un bar, e poi aggredite fisicamente e attinte da ripetuti fendenti vibrati con un coltello che l”imputato aveva preventivamente portato con se”; valorizzava l”assenza di una revisione critica del comportamento deviante, ricavabile dalla complessiva condotta processuale dell”imputato, nonche” la permanente necessita” della misura custodiale al fine di cautelare il pericolo di reiterazione del reato, non contenibile con gli arresti domiciliari, implicanti una capacita” di autodisciplina contraddetta dall”attitudine alla violenza e dallo spessore criminale dimostrato dal (OMISSIS); rilevava che l”accertata indisponibilita”, concretamente verificata, di strumenti di controllo elettronico a distanza ex articolo 275-bis c.p.p. rendeva in ogni caso impraticabile la custodia domiciliare.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell”ordinanza impugnata, in relazione agli articoli 274, 275 c.p.p., articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c-bis), articolo 275 bis c.p.p..
Il ricorrente lamenta l”omessa valutazione, nel giudizio sull”attualita” delle esigenze cautelari, della personalita” del (OMISSIS), soggetto sostanzialmente incensurato, costituitosi spontaneamente e detenuto in carcere da quasi due anni, che aveva effettuato un”offerta risarcitoria alle persone offese e aveva sempre lavorato regolarmente prima dell”arresto, cosi” da contraddire il giudizio di pericolosita”, di inaffidabilita” e di incapacita” di autocontrollo formulato dal Tribunale; deduce l”occasionalita” del delitto commesso, in stato di alterazione indotto dall”assunzione di alcol, e la natura assertiva dell”affermata inclinazione alla violenza; censura la subordinazione degli arresti domiciliari alla disponibilita” immediata del c.d. braccialetto elettronico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e” infondato e deve essere rigettato.
2. Il Tribunale ha dato conto, con motivazione adeguata, coerente ed esaustiva, delle ragioni della ritenuta permanenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione di delitti della stessa specie, contro la vita e l”incolumita” delle persone, da parte dell”imputato, tutelabile solo con la massima misura coercitiva, escludendo in particolare l”idoneita” della custodia domiciliare ad assicurare le esigenze di prevenzione, con specifico riferimento all”attitudine degli spazi di liberta” – comunque consentiti da una misura la cui osservanza e” pur sempre rimessa in larga misura alla capacita” di autodisciplina dell”interessato – a concretizzare la probabilita” di recidiva da parte di un soggetto che ha dimostrato di non saper contenere le proprie pulsioni violente, valorizzando al riguardo l”elemento di rischio direttamente discendente dalle circostanze e modalita” in cui si e” estrinsecato il tentato omicidio, nel contesto di una pervicace aggressione portata dal (OMISSIS) a piu” persone, dapprima importunate e minacciate, e poi ripetutamente colpite con un coltello portato in luogo pubblico, ferendo uno degli aggrediti ( (OMISSIS)) alla regione lombare e attingendo l”altro ( (OMISSIS)) con piu” fendenti inferti in profondita” alle regioni addominale e toracica (ledendo la milza e il cavo pleurico della vittima), cosi” da rendere necessario un immediato, e salvifico, intervento chirurgico.
L”esclusione, da parte del provvedimento impugnato, di qualsiasi affievolimento delle esigenze cautelari in grado di giustificare l”uscita dal carcere dell”imputato si fonda pertanto su un percorso argomentativo munito di una propria, intrinseca, coerenza logica, supportato da una corretta valutazione dei presupposti normativi della massima misura custodiale anche alla stregua della novella di cui alla L. n. 47 del 2015, capace di resistere alle censure del ricorrente, che si limitano a sollecitare una rivalutazione delle esigenze cautelari, che non compete alla Corte di legittimita”, basata sull”allegazione di elementi valutativi di merito quali la sostanziale incensuratezza dell”imputato, la sua costituzione spontanea, la risalenza dell”inizio della carcerazione, la titolarita” di un lavoro, la formulazione di un”offerta risarcitoria alle vittime (peraltro ritenuta modesta dal giudice di merito) – che il Tribunale ha evidentemente ritenuto soccombenti rispetto alla specifica pericolosita” del (OMISSIS) derivante dalla sua verificata attitudine a manifestazioni di incontrollata violenza.
3. Anche la motivazione con cui il Tribunale, a completamento dell”indicazione delle ragioni che rendono in concreto inidonea la misura degli arresti domiciliari a cautelare le esigenze di cui all”articolo 274 c.p.p., lettera c), sotto il profilo dell”assenza di garanzia del rispetto dei relativi obblighi e prescrizioni da parte dell”imputato, ha dato atto dell”accertata indisponibilita”, comunque, da parte della polizia giudiziaria, dei dispositivi tecnici di controllo a distanza a cui l”articolo 275-bis c.p.p., comma 1, subordina la possibilita” di applicare la misura domiciliare cautelata dal c.d. braccialetto elettronico, si rivela conforme al dettato normativo ed e” percio” incensurabile.
Premesso, infatti, che l”applicazione del c.d. braccialetto elettronico non costituisce una misura coercitiva ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge, ma rappresenta soltanto una modalita” di esecuzione della custodia domiciliare e dei controlli demandati alla polizia giudiziaria (Sez. 2 n. 6505 del 20/01/2015, Rv. 262600), questa Corte ha affermato il conseguente principio per cui, qualora il giudice – ritenendo che tale strumento di controllo integri nel caso concreto una modalita” esecutiva necessaria ai fini della valutazione sulla capacita” effettiva dell”imputato di autolimitare la propria liberta” di movimento (e dunque, in definitiva, ai fini del giudizio sull”adeguatezza cautelare della misura gradata) non accolga un”istanza di sostituzione della custodia in carcere a causa della concreta indisponibilita” di “braccialetti” da parte della p.g., non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli articoli 3 e 13 Cost., perche” l”impossibilita” della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende pur sempre dall”intensita” delle esigenze cautelari, ed e” percio” ascrivibile alla persona – inaffidabile – dell”imputato (Sez. 2 n. 28115 del 19/06/2015, Rv. 264230).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria trasmettera” copia della presente sentenza al direttore dell”istituto penitenziario di appartenenza dell”indagato, ai sensi dell”articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.

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