Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 14 luglio 2016, n. 30001

In materia di omesso versamento dei contributi, il termine di tre mesi per corrispondere l’importo dovuto ai fini della integrazione della causa di non punibilità del reato decorre dal momento in cui l’indagato o imputato, oltre ad essere informato del periodo di omesso versamento, dell’importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento, risulti anche posto compiutamente a conoscenza della possibilità di ottenere l’esecuzione della pena, ma la consapevolezza di tale facoltà può essere acquisita in qualunque forma, non presupponendo la comunicazione di un avviso formale in ordine ai benefici conseguibili per effetto del pagamento nel trimestre

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 14 luglio 2016, n. 30001

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d”appello di PALERMO in data 26/02/2016;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI F., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 26/02/2016, depositata in pari data, la Corte d”appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Trapani in data 6/11/2013 appellata dal (OMISSIS), assolveva il predetto dai reati ascritti limitatamente alle condotte relative al periodo da gennaio a luglio 2008 per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione di copia degli atti all”INPS territorialmente competente, per l”effetto rideterminando la pena in Euro 6460,00 di multa, di cui Euro 6080,00 in sostituzione della corrispondente pena detentiva di mesi 5 e gg. 10 di reclusione, relativamente alle rimanenti condotte concernenti il periodo da aprile a dicembre 2007, e confermando nel resto l”impugnata sentenza che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali L. n. 638 del 1983, ex articolo 2, per i periodi sopra indicati, prosciogliendolo invece per il medesimo reato relativamente alle condotte commesse dal (OMISSIS) al (OMISSIS) perche” estinto per intervenuta prescrizione.
2. Ha proposto ricorso (OMISSIS), a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduce tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all”articolo 606 c.p.p., lettera b), in relazione all”articolo 157 c.p..
In sintesi, la censura investe l”impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare l”estinzione per prescrizione anche per le mensilita” di aprile e maggio 2007, in quanto per ciascuna di esse il termine massimo di prescrizione risultava interamente decorso ancor prima delle sospensioni dichiarate nel corso del giudizio di appello, ossia in data 10/12/2014.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all”articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione al Decreto Legge n. 463 del 1983, articolo 2, comma 1-bis, sotto il profilo della mancanza e contraddittorieta” della motivazione per non aver riconosciuto la mancanza della predetta condizione di procedibilita”.
In sintesi, la censura investe l”impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, la sentenza sarebbe affetta da motivazione apparente ed illogica in quanto nell”affermare che, con l”avvertenza contenuta nell”avviso di conclusione delle indagini, l”imputato sarebbe stato pienamente reso edotto delle inadempienze contestate, delle facolta” riconosciute dalla legge e dell”effetto estintivo del reato ad esse connesso, non avrebbe tenuto conto di tali precetti; risulterebbe agli atti che la diffida da parte dell”Inps non e” stata regolarmente notificata e che pertanto l”imputato sarebbe venuto a conoscenza di quell”atto attraverso la notifica ex articolo 415 bis c.p.p.; tuttavia, si sostiene, l”avvertenza ivi contenuta cosi” come formulata non poteva considerarsi atto equipollente all”avviso di accertamento della violazione da parte dell”Inps, in quanto non riportava indicazioni idonee a consentire al datore di lavoro di versare le ritenute omesse; nel riportare alle pagine 2 e 3 del ricorso il contenuto dell”avviso di conclusione indagini, sostiene il ricorrente come lo stesso non potesse obiettivamente considerarsi equipollente all”avviso di accertamento inviato dall”Inps, tenuto conto che solo un operatore del diritto avrebbe avuto la capacita” di comprendere appieno il significato di quella avvertenza, erroneamente ritenuta dai giudici di merito come idonea a rendere edotto l”imputato della possibilita” di usufruire della causa di non punibilita”; censurabile sarebbe infine la sentenza laddove ritiene del tutto irrilevante la circostanza della mancata notifica dell”elenco contenente gli importi dei periodi dell”omesso versamento e cio” sulla base di un erroneo presupposto e cioe” che vi sarebbe la prova dell”avvenuta notifica al (OMISSIS) del prospetto delle inadempienze; cio” non sarebbe avvenuto poiche” la relata di notifica redatta dall”ufficiale di polizia giudiziaria del carcere sarebbe apposta nella parte retrostante il secondo foglio dell”avviso e dunque non vi sarebbe prova della presenza quale allegato all”avviso di conclusione indagini di elementi propri dell”avviso di accertamento redatto dall”Inps.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all”articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p. e correlato vizio di motivazione illogica.
In sintesi, la censura investe l”impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, agli atti erano presenti elementi in base ai quali sarebbe stato possibile formulare un giudizio di minima gravita” del reato e di ridotta capacita” a delinquere del ricorrente, cio” che avrebbe consentito sia l”applicazione di una pena inferiore che il riconoscimento delle attenuanti generiche; in particolare non sarebbe stato considerato che la societa” di cui l”imputato era legale rappresentante era stata dichiarata fallita e che pertanto l”omissione contributiva era legata al momento di grave difficolta” economica in cui si trovava la ditta; pertanto l”imputato non si trovava nelle condizioni economiche di effettuare il pagamento neanche dopo la notifica dell”avviso di conclusione indagini, tenuto conto del fatto che era stato detenuto per alcuni anni; la motivazione del diniego sarebbe sul punto insufficiente soprattutto considerando che e” stata irrogata una pena molto elevata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e” manifestamente infondato e dev”essere dichiarato inammissibile.
4. Deve preliminarmente osservarsi che la Corte d”appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per i periodi da aprile 2007 a dicembre 2007; l”importo complessivo di cui e” stato omesso il versamento risulta pari ad Euro 12.931,00, importo dunque eccedente la soglia di punibilita” oggi prevista in relazione al reato per cui si procede a seguito delle modifiche normative operate dal Decreto Legislativo n. 8 del 2016, chi ha fissato in Euro 10.000 annui la soglia di punibilita” richiesta ai fini della perseguibilita” penale del fatto contestato.
5. Tanto premesso, quanto al primo motivo, con cui si eccepisce la prescrizione in relazione alle mensilita” relative ai periodi di aprile e maggio 2007, sostenendosi che il termine massimo di prescrizione risulterebbe gia” maturato alla data del 10/12/2014, la doglianza difensiva non ha pregio.
Ed invero, tanto per la mensilita” di aprile quanto per la mensilita” di maggio 2007, deve tenersi conto della sospensione ex lege di mesi tre prevista dal Decreto Legge n. 463 del 1983, articolo 2, comma 1-quater (“Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”), nonche” delle sospensioni verificatesi nel corso del dibattimento; alla luce di quanto sopra, mentre per la prima mensilita” la prescrizione risulta maturata alla data del 3/5/2016, per la mensilita” di maggio 2007, la stessa maturera” solo alla data del 2/06/2016.
Essendo peraltro il ricorso manifestamente infondato, in applicazione di un”ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, non puo” rilevarsi l”intervenuta prescrizione del reato relativamente alla mensilita” di aprile 2007 essendo intervenuta la sentenza d”appello in data antecedente, ossia il 26/02/2016. Ed infatti, l”inammissibilita” del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilita” di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita” a norma dell”articolo 129 c.p.p. (per tutte: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L., Rv. 217266).
6. Quanto alla questione dedotta nel secondo motivo, riguardante il tema della equipollenza tra la contestazione inviata dall”Istituto previdenziale e la notifica dell”avviso di conclusione delle indagini preliminari, la Corte d”appello spiega le ragioni per le quali non era accoglibile l”eccezione difensiva, attesa la intervenuta allegazione del prospetto delle inadempienze in denuncia elaborato dall”Inps all”avviso previsto dall”articolo 415-bis, il quale conteneva gli avvertimenti previsti dall”avviso di accertamento dell”Istituto previdenziale, dando altresi” atto della corretta notificazione di tale prospetto all”imputato all”epoca detenuto, come evincibile dalla copia restituita, con la prova dell”avvenuta notifica al detenuto, ed esistente agli atti del fascicolo del dibattimento di primo grado, copia conforme a quella notificata al difensore.
Trattasi di motivazione ineccepibile, anche la luce della piu” recente giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, il termine di tre mesi per corrispondere l”importo dovuto ai fini della integrazione della causa di non punibilita” del reato decorre dal momento in cui l”indagato o imputato, oltre ad essere informato del periodo di omesso versamento, dell”importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento, risulti anche posto compiutamente a conoscenza della possibilita” di ottenere l”esecuzione della pena, ma la consapevolezza di tale facolta” puo” essere acquisita in qualunque forma, non presupponendo la comunicazione di un avviso formale in ordine ai benefici conseguibili per effetto del pagamento nel trimestre (Sez. 3, n. 46169 del 18/07/2014 – dep. 10/11/2014, Gabrielli, Rv. 260912, relativa a fattispecie in cui e” stata affermata la consapevolezza dell”imputato di poter fruire della causa di non punibilita” alla luce del contenuto dei motivi di appello proposti dal medesimo avverso la sentenza di primo grado).
7. Infine, quanto alla residua doglianza prospettata nell”ultimo motivo di ricorso ed avente ad oggetto, da un lato, il trattamento sanzionatorio e, dall”altro, le circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello motiva il mancato riconoscimento delle predette attenuanti non solo richiamando la intrinseca gravita” delle condotte ascritte, ma anche valorizzando in chiave negativa il grave precedente penale per estorsione aggravata ai sensi del Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, cio” che rendeva superfluo l”esame degli altri fattori attenuanti dedotti dalla ricorrente. Ed invero, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell”articolo 62-bis c.p. e” oggetto di un giudizio di fatto e puo” essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimita”, purche” non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell”interesse dell”imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 – dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419).
Quanto, invece, al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello motiva adeguatamente spiegando le ragioni per le quali la pena e” stata ritenuta congrua ed adeguata, tenuto conto della sistematicita” del comportamento serbato nel corso degli anni e della mancata dimostrazione che le difficolta” economiche che avrebbero determinato il fallimento dell”impresa individuale di cui era titolare il ricorrente, si fossero gia” manifestate nell”anno 2007. In ogni caso, osserva la Corte, la pena base e” stata determinata dal giudice in quattro mesi di reclusione ed Euro 300 di multa, pena sicuramente inferiore al medio edittale, di talche” ben poteva reputarsi sufficiente a soddisfare l”onere motivazionale normativamente richiesto, il predetto giudizio di congruita”. Deve infatti essere ricordato che la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantita” di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, e” necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell”impiego dei criteri di cui all”articolo 133 c.p. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravita” del reato o alla capacita” a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009 – dep. 18/09/2009, Denaro, Rv. 245596).
8. Alla dichiarazione di inammissibilita” del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche”, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita”, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

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