Ove vi sia una netta cesura tra l’atto sessuale e l’omicidio, in difetto di contestualita? delle condotte, la mera occasionalita? tra l’omicidio e la violenza sessuale non puo? determinare l’applicazione della disciplina del reato complesso, ma piuttosto dell’istituto della continuazione.
Suprema Corte di Cassazione
sezione I penale
sentenza 12 giugno 2017, n. 29167
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente
Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere
Dott. SANDRINI Enrico – Consigliere
Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere
Dott. COCOMELLO Assunta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 3 marzo 2016 pronunciata dalla Corte di assise di appello di Bari;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa ZACCO Franca, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avv. (OMISSIS), difensore delle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), difensore della parte civile (OMISSIS) ONLUS, che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito l’avv. (OMISSIS), difensore dell’imputato, che ha concluso per l’annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’assise d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 26 febbraio 2015, ha confermato la declaratoria di responsabilita’ di (OMISSIS) per i delitti di omicidio pluriaggravato in danno di (OMISSIS) (articolo 575 c.p., articolo 576 c.p., comma 1, nn. 1 e 5, – Capo A), di furto in abitazione ai danni della medesima (articolo 624 bis c.p. – Capo C), nonche’ ha escluso l’assorbimento nel delitto di omicidio del reato di violenza sessuale in danno della stessa parte offesa (articolo 609 bis c.p., e articolo 609 septies c.p., comma 1, n. 4, – Capo B) e ha dichiarato l’imputato altresi’ responsabile di false dichiarazioni sulla propria identita’ personale (articolo 495 c.p., commi 1 e 2, – Capo D), condannandolo, unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena dell’ergastolo con la diminuente per il rito abbreviato.
La ricostruzione dei fatti materiali, operata in maniera conforme in entrambi i gradi del giudizio, non e’ contestata dall’imputato (che ha reso confessione, seppure non pienamente aderente alle risultanze probatorie avendo il medesimo tentato di accreditare la difesa legittima), il quale e’ stato dichiarato responsabile dell’aggressione sessuale posta in essere ai danni di (OMISSIS), perpetrata dopo essersi introdotto nell’abitazione della stessa, dell’omicidio della medesima commesso mediante colpi al collo inferti con un’arma da taglio e successivo strangolamento e soffocamento, del furto commesso all’interno dell’abitazione e delle false dichiarazioni rese al Pubblico ministero circa i propri dati anagrafici e lo stato di minorenne.
Il primo giudice aveva ritenuto, applicando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimita’ formatasi in data anteriore alla modifica dell’articolo 576 c.p., comma 1, n. 5, di dichiarare l’assorbimento del delitto di violenza sessuale in quello di omicidio, ravvisando un’ipotesi di reato complesso a norma dell’articolo 84 c.p..
La Corte di secondo grado ha, invece, ritenuto il concorso di reati, uniti sotto il vincolo della continuazione, escludendo l’ipotesi del reato complesso, affermando, altresi’, la responsabilita’ dell’imputato in relazione al capo D), che il primo giudice aveva escluso sotto il profilo dell’elemento psicologico.
2. Ricorre (OMISSIS), personalmente, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, formulando tre motivi di ricorso.
2.1. Osserva, con il primo motivo, che la sentenza e’ nulla per l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione all’articolo 84 c.p., e articolo 576 c.p., comma 1, n. 5, con riguardo all’esclusione dell’assorbimento del delitto di violenza sessuale nel delitto di omicidio aggravato ai sensi dell’articolo 576 c.p., comma 1, n. 5, come invece correttamente ritenuto dal primo giudice.
2.2. Osserva, con il secondo motivo, che la sentenza e’ nulla per l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione all’articolo 495 c.p., e per la mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), con riferimento alla ritenuta responsabilita’ per detto reato sotto il profilo dell’elemento psicologico in ragione dell’incertezza esistente in ordine alla effettiva data di nascita del ricorrente.
2.3. Osserva, con il terzo motivo, che la sentenza e’ nulla per la mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, non essendo stata adeguatamente valorizzata, in particolare, la piena confessione resa nell’immediatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato.
Va premesso, innanzitutto, che non e’ controversa la materiale del fatto e la responsabilita’ dell’imputato.
2. Passando a esaminare il primo motivo di ricorso e’ necessario ricostruire, brevemente, il panorama giurisprudenziale e dottrinario sulla circostanza aggravante di cui all’articolo 576 c.p., comma 1, n. 5.
2.1. La circostanza aggravante in esame era originariamente prevista quando l’omicidio e’ consumato nell’atto di commettere uno dei delitti di violenza carnale o di atti di libidine violenti, gia’ previsti dagli articoli 519 e 521 c.p..
Sotto il vigore della originaria previsione codicistica la giurisprudenza di legittimita’ ha avuto modo di precisare che per l’applicazione della detta aggravante e’ necessario che il soggetto, oltre a cagionare la morte della vittima, compia contestualmente gli atti integrativi dell’elemento materiale della violenza carnale o degli atti di libidine violenti e abbia voluto, oltre che la morte, anche il compimento di tali atti nei confronti della vittima.
Si era, infatti, precisato che “in tema di omicidio, sussiste la circostanza aggravante di cui all’articolo 576 c.p., comma 1, n. 5, alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che il delitto di omicidio sia commesso contestualmente al fatto integrativo di una delle fattispecie criminose previste dagli articoli 519, 520 e 521 c.p., senza che sia richiesta, in aggiunta, alcuna connessione di tipo finalistico fra i due delitti. Verificandosi la detta ipotesi, deve escludersi, in applicazione dei principi che disciplinano il reato complesso (articolo 84 c.p.), il concorso formale fra l’omicidio e il reato sessuale, rimanendo quest’ultimo assorbito, sotto specie di aggravante, nel primo” (cosi’ Sez. 1, Sentenza n. 4690 del 10/02/1992, De Pasquale, Rv. 189872; la giurisprudenza di legittimita’, in un noto caso giudiziario, aveva anche precisato che “in materia di delitti contro la persona, pur essendo richiesto per la sussistenza della aggravante di cui all’articolo 576 c.p., n. 5, il requisito della contestualita’ nel senso che gli atti di violenza sessuale devono essere contemporanei alla uccisione della vittima, non puo’ escludersi la sussistenza della aggravante in parola, allorche’ l’agente, contemporaneamente agli atti di violenza sessuale, ponga in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della vittima, anche se il decesso della stessa si sia verificato non contestualmente agli atti di violenza sessuale, ma poco dopo” Sez. 1, Sentenza n. 3536 del 04/03/1997, P.M. in proc. Chiatti, Rv. 207229).
Si consideri che l’orientamento di legittimita’, che aveva trovato sostegno in dottrina, precisava come la circostanza in esame trovasse applicazione esclusivamente nell’ipotesi in cui l’omicidio fosse stato realizzato in perfetta contestualita’ cronologica con la consumazione o il tentativo di consumazione di uno dei delitti previsti, tanto che era stata respinta l’interpretazione contenuta nella Relazione ministeriale al progetto definitivo (Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, II, Roma, 1929, 369), secondo la quale l’aggravante in esame sarebbe stata ravvisabile anche nel caso in cui l’omicidio fosse stato commesso semplicemente al fine di consumare i delitti di violenza carnale o di atti di libidine violenti, ovvero immediatamente dopo aver commesso, o tentato di commettere, uno dei predetti delitti allo scopo di nascondere le tracce o le prove o di assicurarsi l’impunita’.
In senso contrario alla Relazione ministeriale, secondo la quale rientrerebbe nell’aggravante in discorso la finalita’ consumare uno dei delitti di cui agli articoli 519, 520 e 521 c.p., o di assicurarsi l’impunita’ occultando le tracce o le prove, si era pero’ fatto notare che lo stesso articolo 576 c.p., gia’ prevede al n. 1 un’esplicita aggravante per l’omicidio commesso allo scopo di consumare un altro delitto, oppure di assicurarsi l’impunita’ di altro delitto, tanto che l’articolo 576 c.p., n. 5, non poteva ricomprendere la situazione cui sembrava riferirsi la Relazione.
Allo stesso modo non era apparsa giustificata, alla stregua della formulazione normativa, l’asserzione contenuta nella medesima Relazione secondo cui la circostanza si applicherebbe anche agli omicidi consumati “dopo” aver commesso (o tentato di commettere) taluno dei delitti suddetti.
2.2. Si era concluso che con l’espressione “nell’atto di commettere” la legge faceva riferimento esclusivamente a un’attivita’ che si svolge in contestualita’ cronologica e che viene realizzata, cioe’, prima dell’uccisione della vittima, attivita’ che si concreta nella consumazione o nel tentativo di consumazione di uno dei delitti citati (Sez. 1, Sentenza n. 2630 del 11/12/1972 dep. 1973, Colarusso, Rv. 123696 – 123697), come, per esempio, nel caso in cui l’uccisione fosse motivata dalla resistenza opposta dalla vittima alla violenza carnale o agli atti di libidine, con conseguente assorbimento della violenza sessuale nell’omicidio.
La giurisprudenza di legittimita’ ha costantemente ribadito che la commissione contestuale dei delitti di violenza sessuale e di omicidio determina l’assorbimento dei primi nel secondo (Sez. 1, Sentenza n. 6775 del 28/01/2005, P.G. in proc. Erra, Rv. 230149; Sez. 1, Sentenza n. 12680 del 29/01/2008, Giorni, Rv. 239365) e che la circostanza aggravante in discorso “e’ compatibile con l’aggravante teleologica prevista dal precedente n. 1 dello stesso articolo che sia stata contestata con riferimento a uno di tali delitti, in quanto l’assorbimento di essi in quello di omicidio in funzione di inasprimento sanzionatorio per quest’ultimo non cancella la loro autonomia ai plurimi e diversi effetti di volta in volta rilevanti per l’ordinamento giuridico” (Sez. 1, Sentenza n. 6775 del 28/01/2005, P.G. in proc. Erra, Rv. 230150).
Si era, infine, ritenuto che la circostanza in esame potesse concorrere con quella del motivo abietto “se dopo la violenza carnale il colpevole uccide la donna per motivo diverso da quello carnale” (Cass. 29 maggio 1959, in Giust. pen., 1960, II, 59; nello stesso senso Sez. 1, Sentenza n. 6775 del 28/01/2005, P.G. in proc. Erra, Rv. 230147 secondo la quale “la natura soggettiva della circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio dall’articolo 577 c.p., comma 1, n. 4, (aver commesso il fatto per motivi abietti o futili ovvero adoperando sevizie o agendo con crudelta’ verso le persone) non preclude la sua estensione al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell’evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell’azione esecutiva posta in essere dall’autore materiale del delitto e, percio’, maturando e facendo propria la particolare intensita’ del dolo che abbia assistito quest’ultima. Nella specie e’ stata ritenuta sussistente la circostanza in discorso nel fatto di chi, presente alla selvaggia aggressione della vittima, ne abbia impedito la fuga, riportandola di peso nel luogo in cui era stata proditoriamente attirata e aggredita, e nelle mani dell’aggressore, visibilmente in preda a un’incontenibile furia omicida, sul rilievo che tale condotta non puo’ non significare, secondo una logica applicazione del criterio di imputazione disciplinato dall’articolo 59 c.p., comma 2, e 118, la piena consapevolezza delle spietate modalita’ con cui l’aggressore avrebbe proseguito nell’azione delittuosa”).
2.3. Si consideri che la disposizione di cui all’articolo 576 c.p., comma 1, n. 5, e’ stata riformulata una prima volta dal Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, articolo 1, comma 1, lettera a), convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, il quale ha previsto l’aggravante per l’omicidio commesso “in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 quater e 609 octies” (prima della modifica si parlava di omicidio consumato “nell’atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 519, 520 e 521”).
Tale novella ha modificato sensibilmente il raggio d’azione dell’aggravante in discorso, non tanto con riguardo ai reati (la continuita’ normativa era gia’ stata affermata da Sez. 1, Sentenza n. 2120 del 12/12/2007 dep. 2008, Barbato, Rv. 238638; Sez. 1, Sentenza n. 6775 del 28/01/2005, P.G. in proc. Erra, Rv. 230148), quanto con riferimento alla relazione di occasionalita’ esistente tra l’omicidio e i delitti di violenza sessuale.
2.4. La nuova formulazione dell’articolo 576 c.p., comma 1, n. 5, per come modificato dalla L. n. 172 del 2012, articolo 4, primo comma, lettera e), n. 2, prevede oggi l’aggravante per l’omicidio commesso “in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies”, con l’ulteriore estensione, rispetto alla novella del 2009, dell’omicidio perpetrato “in occasione” della realizzazione di un reato di prostituzione o pornografia minorile (articoli 600 bis e 600 ter c.p.), ovvero di maltrattamenti ex articolo 572 c.p..
2.5. Per cercare di individuare il nesso di occasionalita’ tra gli indicati reati e l’omicidio e’ opportuno ricostruire, brevemente, il contesto applicativo della novella del 2012.
La dizione legislativa (omicidio commesso “in occasione” della “commissione” di altro reato), specie se confrontata con quella che da’ contenuto all’articolo 572 c.p., comma 3, e articolo 586 c.p. (se “dal fatto” di maltrattamenti, o altro delitto, “deriva” la morte) evidenzia un rapporto di contestualita’ “occasionale” tra realizzazioni, cioe’ tra atti differenti che sono costitutivi di diversi reati, senza postulare, invece, una “derivazione causale” della morte da quel medesimo complesso di comportamenti che integrano (o contribuiscono a integrare) il delitto di maltrattamenti o gli altri reati ivi indicati.
Cio’ non di meno, quando il nesso di derivazione causale esista, e’ necessario domandarsi quali siano i rapporti tra le fattispecie; d’altra parte e’ doveroso individuare quale sia, oltre al nesso causale, l’elemento soggettivo richiesto.
2.5.1. Sotto il primo angolo visuale, deve concludersi che la contestualita’ delle condotte caratterizzate da violenza fisica costituisce una delle ipotesi di occasionalita’ previste dalla disposizione in commento: la condotta violenta, sia essa di tipo sessuale o relativa ad uno dei delitti indicati, e’ posta in essere contestualmente a quella di omicidio (si pensi al caso della violenza sessuale posta in essere colpendo violentemente, ovvero strangolando o soffocando, la vittima che in conseguenza di cio’ deceda).
Nell’ipotesi in discorso – che non ricorre tuttavia nel caso in esame -, sembra pertanto sussistere la coincidenza dell’apporto causale che, se supportato dall’elemento psicologico del dolo richiesto dalle due distinte fattispecie (quanto meno a livello di dolo eventuale per l’omicidio), potrebbe giustificare l’assorbimento nel delitto di omicidio della diversa e meno grave condotta, in linea di continuita’ con l’orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sotto la vigenza della precedente formulazione normativa.
Il diverso atteggiarsi dell’elemento psicologico, pur in presenza di contestualita’ delle condotte, dovrebbe condurre, invece, a ipotizzare un differente rapporto tra le fattispecie, con conseguente esclusione della piu’ grave ipotesi dell’omicidio doloso, a favore di altre fattispecie di parte speciale (articolo 572 c.p., comma 3; articolo 586 c.p.).
In quest’ultimo caso, ove la morte non sia voluta, trovera’ applicazione, per i maltrattamenti, l’articolo 572 c.p., comma 3, e, per i comportamenti riconducibili agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 octies, 600 bis e 600 ter c.p., l’articolo 586 c.p., (esorbitando delle specifiche necessita’ argomentative, non sara’ esaminato il rapporto tra l’articolo 572 c.p., comma 1, e articolo 575 c.p., articolo 576 c.p., comma 1. n. 5, qualora la morte cosi’ provocata sia, invece, prevista e voluta, sia pure nei termini di dolo eventuale: per affrontare la questione sembra opportuno, forse, indagare la natura del reato di maltrattamenti).
2.5.2. Quando, invece, difetti la contestualita’ tra le condotte violente e quella omicida – perche’ per esempio posta in essere ai danni di terzi (ai fini della configurabilita’ dell’aggravante – a differenza dell’ipotesi prevista dal successivo n. 5.1. – e’ indifferente che l’omicidio sia commesso contro la vittima della violenza, ovvero nei confronti di un terzo, purche’ avvenga nell’atto di consumare uno di quei delitti) o nei confronti della medesima vittima, ma in un momento successivo agli atti di violenza – trova spazio autonomo la circostanza aggravante in discorso la quale richiede unicamente un nesso di occasionalita’ tra la violenza sessuale (o le altre condotte illecite ivi descritte) e l’omicidio.
E, in difetto di contestualita’ delle condotte, la mera occasionalita’ tra l’omicidio e i reati indicati non puo’ determinare l’applicazione dell’articolo 84 c.p., ma piuttosto dell’articolo 81 c.p..
2.5.3. Il Collegio ritiene che tale soluzione sia pienamente aderente dal punto di vista sistematico al contesto normativo di riferimento.
E’ opportuno ricordare che la disposizione in discorso e’ richiamata anche da altre fattispecie le quali riconoscono alla medesima l’effetto circostanziale tipico, senza che sia mai stato ipotizzato un fenomeno di assorbimento.
Per comprendere il contesto sistematico di cui si discute, e’ sufficiente riferirsi alle interrelazioni esistenti tra il delitto di lesioni di cui agli articoli 582 e 585 c.p., e la indicata circostanza aggravante di cui all’articolo 576 c.p., comma 1, n. 5, come novellata dalla L. n. 172 del 2012, in riferimento al reato di maltrattamenti.
La giurisprudenza di legittimita’ ha affermato che “il reato di lesioni personali, quando aggravato ai sensi dell’articolo 576 c.p., comma 1, n. 5, perche’ commesso in occasione del delitto di maltrattamenti, e’ procedibile d’ufficio, anche nell’ipotesi di lesioni lievissime, per effetto del richiamo operato dall’articolo 582 c.p., comma 2, all’articolo 585, e di questo al citato articolo 576” (Sez. 6, Sentenza n. 3368 del 12/01/2016, P.G. in proc. C. P.M., Rv. 266007), tanto che si e’, altresi’, affermato che “in materia di lesioni personali, ai fini della configurazione dell’aggravante di cui all’articolo 576, comma 1, n. 5, e’ sufficiente accertare che il fatto lesivo abbia costituito uno degli episodi attraverso cui e’ stato consumato il reato di maltrattamenti” (idem, Rv. 266009; nello stesso senso, ma con riferimento al delitto di cui all’articolo 612 bis c.p., si veda Sez. 5, Sentenza n. 38690 del 12/04/2013, P.M. in proc. I., Rv. 257091).
Da tale sintetica disamina emerge con assoluta evidenza che la giurisprudenza di legittimita’, dopo la novella introdotta con la L. n. 172 del 2012, non ha mai dubitato della natura circostanziale dell’articolo 576 c.p., comma 1, n. 5, in relazione alle altre fattispecie di parte speciale richiamate dalla medesima disposizione, escludendo che la disposizione in parola sia riconducibile alla figura del reato complesso con assorbimento necessario dell’una fattispecie nell’altra.
3. Poste le indicate premesse, deve essere evidenziato che, secondo il concorde giudizio dei giudici di merito e come ammette lo stesso ricorrente, nel caso in esame vi e’ stata una netta cesura tra l’atto sessuale e l’omicidio, tanto che e’ stata correttamente esclusa dal giudice di secondo grado qualsiasi ipotesi di contestualita’ tra le due condotte, con la conseguenza che e’ stata data corretta applicazione alla norma di legge che prevede, all’articolo 576 c.p., comma 1, n. 5, l’aggravante a effetto speciale dell’ergastolo quando l’omicidio sia stato commesso in occasione del compimento del delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609 bis c.p..
4. Anche il secondo motivo di ricorso, attinente alla responsabilita’ per la falsa dichiarazione sulla identita’ personale (Capo D), con particolare riferimento alla minore eta’, e’ infondato.
Tuttavia, emergendo l’ammissibilita’ del ricorso, prima di esaminare il motivo, e’ opportuno chiarire che non ricorre, con riferimento al citato capo D), un caso analogo a quello deciso con la sentenza SU Dasgupta (Sez. U, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486 – 92; spec. Rv. 267487), principio recentemente ribadito proprio con riguardo al giudizio abbreviato dalla sentenza SU Patalano (Sez. U, sentenza del 19/01/2017, Patalano, ancora non massimata).
E’ pur vero, infatti, che nel caso in esame il giudice di secondo grado ha dichiarato, in presenza dell’assoluzione disposta in primo grado, la responsabilita’ di (OMISSIS) anche per il reato di cui all’articolo 495 cod. pen. (Capo D), senza procedere ad alcuna attivita’ istruttoria, ma tale omissione non viola la previsione contenuta nell’articolo 6, par. 3, lettera d) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, poiche’ la decisione non e’ stata raggiunta a seguito di una diversa “lettura” delle prove dichiarative che avevano condotto all’assoluzione, avendo il giudice di secondo grado fondato la decisione sulle risultanze documentali descrittive di elementi di fatto (l’imputato era stato trovato in possesso della copia di una sentenza pronunciata nei suoi confronti nella quale si attesta la effettiva data di nascita e il raggiungimento della maggiore eta’).
Il giudice di primo grado aveva accertato la materialita’ del fatto, escludendo la sussistenza dell’elemento psicologico, invece ravvisato, con adeguata e logica motivazione, dalla Corte di assise d’appello con la sentenza impugnata la quale ha fatto leva, per affermare la consapevolezza del ricorrente, sulla circostanza di fatto derivante dal reperimento nelle mani dell’imputato della sentenza pronunciata a suo carico dal Tribunale per i minorenni di Bari nella quale e’ riportata l’esatta data di nascita del ricorrente, data dalla quale puo’ desumersi la maggiore eta’ all’epoca del fatto per cui si procede.
Da cio’ discende l’infondatezza del ricorso.
4. Il terzo motivo di ricorso, che censura il difetto di motivazione esclusivamente per quello che riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’entita’ della pena, deve essere dichiarato inammissibile in quanto il giudice di merito, che non era tenuto a valutare d’ufficio la concessione di dette attenuanti (l’applicazione della norma necessita di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che e’ da escludersi l’esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un “aspetto” del fatto o della personalita’ risultante dagli atti del giudizio; tra le molte: Sez. 6 28.5.1999 n. 8668), non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato, anche ai fini dell’articolo 133 c.p., le caratteristiche del fatto e la personalita’ del soggetto.
Dal complesso della motivazione, in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalita’ dell’imputato.
La Corte di merito, con motivazione ampia, congruente, logica e non contraddittoria, ha esposto gli elementi in forza dei quali ha esercitato i propri poteri di quantificazione della pena.
E’, in particolare, inammissibile perche’ risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimita’, il motivo di ricorso concernente la misura della pena, giacche’ la motivazione della impugnata sentenza si sottrae a ogni sindacato per avere adeguatamente valorizzato la gravita’ della condotta e dei precedenti penali e giudiziari – elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell’articolo 133 c.p., nonche’ per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravita’ dei fatti.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Il ricorrente e’ tenuto a rifondere le spese sostenute per la difesa delle parti civili costituite, nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto dello sforzo defensionale profuso.
Il Collegio, per quanto concerne la sostituzione processuale del difensore della parte civile (OMISSIS) ONLUS, ritiene che debba farsi applicazione dell’articolo 102 c.p.p., il quale riconosce la facolta’ di nominare sostituti processuali per tutti i difensori nominati, quale che sia la qualita’ della parte assistita (nel senso indicato Sez. 6, Sentenza n. 33228 del 14/05/2014, Stano, Rv. 260171).
Tale disposizione, combinata con la possibilita’ di attribuire la delega in forma orale, a norma della L. n. 247 del 2012, articolo 14, rende pienamente legittima la sostituzione effettuata nel caso in esame.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ alla rifusione in favore delle parti civili delle spese sostenute nel grado, che liquida per le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in complessivi Euro 6.000 per onorari, oltre accessori (spese generali, Iva e CPA) come per legge, e a favore della parte civile (OMISSIS) ONLUS in complessivi Euro 2.500 per onorari, oltre accessori (spese generali, Iva e CPA) come per legge, disponendo il pagamento di queste ultime in favore dello Stato.
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