Manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 bis Legge n. 354 del 1975 sia in relazione all’art. 3 Cost. che in relazione agli artt. 29 e 30 Cost.
Suprema Corte di Cassazione
sezione I penale
sentenza 11 novembre 2016, n. 47939
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente
Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere
Dott. BONI Monica – Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere
Dott. MAGI Raffaello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 197/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE, del 13/10/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCHI Giacomo;
lette le conclusioni del PG Dott. DI NARDO Marilia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Trieste rigettava il reclamo proposto avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Udine che aveva respinto la richiesta di (OMISSIS), detenuto in regime di cui all’articolo 41 bis ord. pen., di autorizzazione a colloqui telefonici con il figlio minore (OMISSIS) e alla di lui madre, dimoranti in (OMISSIS).
Il Magistrato di Sorveglianza aveva ricordato che la limitazione ad uno dei colloqui telefonici mensili e’ direttamente disposta dall’articolo 41 bis ord. pen., cosicche’ il detenuto aveva soltanto la possibilita’ di scegliere con quale dei familiari effettuare il colloquio.
Il reclamante aveva sollevato questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 41 bis ord. pen., per violazione degli articoli 3, 29 e 30 Cost., nella parte in cui non prevede un numero di colloqui maggiori per i detenuti che abbiano figli nati fuori dal matrimonio (tale e’ la condizione del figlio minore (OMISSIS); il ricorrente ha anche figli nati all’interno del matrimonio).
Il Tribunale riteneva la questione irrilevante in quanto formulata in via meramente ipotetica: in effetti, il reclamante aveva effettuato piu’ volte, contestualmente, colloqui mensili con i figli nati all’interno o fuori dal matrimonio; la reale ragione per cui il detenuto chiedeva l’autorizzazione ai colloqui telefonici con il figlio minore (OMISSIS) era costituita dalle difficolta’ logistiche derivanti dall’essere egli dimorante in Spagna: si trattava quindi, di ragioni del tutto personali.
L’ordinanza ricordava, inoltre, che il regime dei colloqui disposto dall’articolo 41 bis ord. pen. aveva superato il vaglio di costituzionalita’. In definitiva, il Tribunale non ravvisava alcuna violazione di diritto soggettivo del detenuto.
2. Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS), deducendo violazione di legge in ordine alla ritenuta irrilevanza e non fondatezza della questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 41 bis ord. pen..
Il fatto che (OMISSIS) avesse avuto colloqui visivi con i figli – sia con quelli nati nel matrimonio sia con quello nato fuori del matrimonio – non escludeva la fondatezza della questione, poiche’ la normativa, non distinguendo il caso in cui il detenuto ha piu’ figli, tra cui alcuni nati fuori dal matrimonio, comprime e viola i diritti di uguaglianza tra i coniugi, di esercizio dei diritti all’interno della famiglia e di uguaglianza tra i figli.
In effetti, il ricorrente fa parte di due nuclei familiari ben distinti, che vivono in luoghi diversi ed e’ costretto a scegliere con quale figlio avere un colloquio visivo e con quale avere quello telefonico.
In ogni caso, la norma, ponendo il limite di un colloquio al mese, violava il disposto dell’articolo 30 Cost., secondo cui e’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, cui viene assicurata ogni tutela giuridica e sociale.
Il ricorrente conclude perche’ questa Corte rimetta gli atti alla Corte Costituzionale.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente si limita a riproporre la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 41 bis ord. pen., non contestando l’interpretazione della norma adottata dal Magistrato di Sorveglianza prima e dal Tribunale di Sorveglianza poi, nel senso della non derogabilita’ del numero dei colloqui indicato dal comma 2 quater.
Oltre ad essere irrilevante per la motivazione esposta nell’ordinanza impugnata – poiche’ l’effettuazione di colloqui visivi con i figli, sia con quelli nati all’interno del rapporto matrimoniale, sia con quello nato dal legame instaurato in Spagna dimostra che i limiti posti dalla norma non impediscono affatto al detenuto di mantenere i rapporti familiari – la questione e’ anche manifestamente infondata.
Il richiamo all’articolo 3 Cost. appare generico e fuori luogo.
Il ricorrente pretende di evidenziare una disparita’ di trattamento tra i detenuti sottoposti al regime di cui all’articolo 41 bis cit. che hanno soltanto figli nati all’interno del matrimonio e quelli che hanno anche figli nati da relazioni extramatrimoniali: ma, evidentemente, se la questione e’ quella della possibilita’ di avere colloqui telefonici con tutti i figli, il criterio differenziale non e’ quello della loro nascita all’interno o fuori dal rapporto matrimoniale, ma quello del loro numero; cosicche’, sotto questo profilo, la condizione del ricorrente e’ analoga a quella di altri detenuti con numerosi figli nati da un unico matrimonio e anche a quella di detenuti con numerosi figli nati al di fuori di ogni rapporto matrimoniale.
Ben si comprende che e’ impossibile stabilire un criterio differenziale: ad esempio, un detenuto puo’ avere solo due figli, magari nati all’interno dello stesso matrimonio, ma che vivono in luoghi diversi e con i quali, pertanto, e’ impossibile fare una conversazione telefonica unitaria.
Risulta manifestamente infondato anche il riferimento agli articoli 29 e 30 Cost..
Eliminata la rilevanza del criterio differenziale tra figli nati all’interno del rapporto matrimoniale e figli nati al di fuori di un tale legame, resta la limitazione dei colloqui telefonici ad uno al mese, valida per tutti i detenuti in regime di cui all’articolo 41 bis ord. pen.: ma, appunto – come sottolineato dall’ordinanza impugnata – la norma ha ripetutamente superato il vaglio di legittimita’ in considerazione delle esigenze di ordine e di sicurezza che giustificano le limitazioni previste.
Pertanto, anche l’esercizio del diritto dei genitori di istruire ed educare i figli e’ legittimamente limitato – senza essere cancellato – in ragione delle gravi esigenze poste a base del provvedimento ministeriale di applicazione del regime in esame.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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