Corte di Cassazione, sezione I penale, ordinanza 22 febbraio 2017, n. 8788

La grave situazione locale idonea a configurare cause di rimessione del processo ad altra sede deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile, anche di incontrovertibile attualita? e tale da non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

ordinanza 22 febbraio 2017, n. 8788

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo – Presidente

Dott. BONITO Francesco M.S – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa A. – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sulla richiesta di rimessione proposta da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

in relazione al procedimento n. 11715/2015 RG GIP pendente davanti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania;

Visti gli atti, la richiesta di rimessione;

Lette le note difensive depositate in data 15 novembre 2016 nell’interesse di Centro Antiviolenza (OMISSIS);

Letta la memoria difensiva della persona offesa ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) depositata in data 16 novembre 2016;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;

sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto; sentito l’avv. (OMISSIS), difensore delle persone offese (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto;

sentito l’avv. (OMISSIS), difensore del Centro Antiviolenza (OMISSIS). udito il difensore Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la richiesta presentata in data 13 settembre 2016 da (OMISSIS), a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. (OMISSIS), regolarmente notificata alle altre parti, si chiede la rimessione del procedimento ai sensi dell’articolo 45 c.p.p., lamentando l’esistenza di gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo pendente davanti al GUP del Tribunale di Catania nella fase preliminare all’ammissione del giudizio abbreviato, a seguito della richiesta di definizione del procedimento con tale rito avanzata dall’imputato (OMISSIS) dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato del 5 aprile 2016 emesso dal GIP del Tribunale di Catania in relazione ai delitti di omicidio pluriaggravato commesso in data (OMISSIS) in danno di (OMISSIS).

1.1. La difesa lamenta che la pubblicazione sul social network “Facebook” di vari commenti da parte di (OMISSIS), persona offesa, e del di lei compagno (OMISSIS), nonche’ di altri utenti di tale piattaforma, costituisca la grave situazione locale indicata dall’articolo 45 c.p.p., tanto che l’avv. (OMISSIS), gia’ difensore dell’imputato, avrebbe rinunciato al mandato difensivo per tale ragione.

2. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato.

L’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessita’ di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormita’ e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialita’ del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla liberta’ di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall’altro che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 2, Sentenza n. 17519 del 25/03/2004, Mingari, Rv. 229704).

Deve essere riaffermato il principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimita’ secondo il quale la grave situazione locale idonea a configurare cause di rimessione del processo ad altra sede deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile, anche di incontrovertibile attualita’ e tale da non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 1, Sentenza n. 52976 del 07/10/2014, Riva F.i.r.e., Rv. 262298).

2.1. Tanto premesso, va evidenziato che non vi e’ alcuna prova che i commenti presenti sul social network siano riferibili ai soggetti individuati dal ricorrente, non apparendo sufficiente l’utilizzo di una pagina Facebook intestata al nominativo di un soggetto per concludere che la stessa sia effettivamente allo stesso in uso e che i commenti ivi presenti siano stati dallo stesso effettuati.

Oltre a cio’, deve essere evidenziato che, in ogni caso, i citati commenti, certamente inurbani e discutibili, non sono in grado di alterare la situazione locale al punto da influire sul processo in corso, perche’ non e’ documentata alcuna conseguenza di tali pubblicazioni.

La giurisprudenza di legittimita’ ha affermato, in una situazione caratterizzata da ben altra “pressione mediatica”, che in tema di rimessione del processo, ripetuti articoli giornalistici, e persino una vera e propria campagna di stampa, pur continua ed animosa, non assumono di per se’ rilievo ai fini della translatio iudicii, in mancanza di elementi concreti che rivelino una coeva potenziale menomazione dell’imparzialita’ dei giudici locali (Sez. 6, Sentenza n. 11499 del 21/10/2013 dep. 2014, Guerra, Rv. 260889).

2.2. Priva di qualsiasi rilievo e’ la rinuncia al mandato difensivo fatta dall’avv. (OMISSIS) perche’ dal contesto di essa si apprende che il professionista si e’ sentito criticato politicamente, quale Vice Sindaco impegnato in attivita’ volte a contrastare il “femminicidio”, e la costrizione della liberta’ e indipendenza professionale e’ meramente affermata.

Non essendo stati dedotti elementi di oggettiva e significativa rilevanza, non rientrando tra questi la rinuncia al mandato che costituisce scelta personale priva del carattere di obiettivita’, l’istanza di rimessione e’ del tutto infondata.

2.3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 48 c.p.p., comma 6, articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 2.000 a favore della cassa delle ammende

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