Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

ordinanza 28 ottobre 2015, n. 22003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. Elettivamente domiciliata in (OMISSIS), nello studio degli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS), (OMISSIS) Elettivamente domiciliati in. (OMISSIS), nello studio dell’avv. (OMISSIS), che li rappresenta e difende, unitamente all’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 2969, depositata in data 10 settembre 2012;

udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 21 maggio 2015 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

sentito per la ricorrente l’avv. (OMISSIS), munito di delega;

sentito per i controricorrenti l’avv. (OMISSIS), munito di delega;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto Dott.ssa CERONI Francesca, che ha chiesto disporsi l’integrazione del contraddittorio, in subordine rimessione alle Sezioni Unite, ovvero rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

1 – Con sentenza depositata in data 4 settembre 2006 il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta dalla S.p.a. (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e della S.p.a. (OMISSIS), con la quale era stato chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla pubblicazione sul n. 9 del (OMISSIS) del periodico (OMISSIS) di due articoli relativi alle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Milano in merito ai risvolti di natura penale dei finanziamenti inerenti alle transazioni di diritti televisivi effettuati dalla societa’ attrice, ritenuti lesivi del suo diritto alla privacy e di contenuto diffamatorio, connesso soprattutto in relazione alla prospettazione, in chiave colpevolistica, di ipotesi delittuose ancora non sottoposte al vaglio del giudice competente.

1.1 – La corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il gravame proposto dalla (OMISSIS), sulla base dei seguenti rilievi:

1.1. a – Il riferimento della sentenza di primo grado ad altra decisione, avente ad oggetto, ad avviso dall’appellante, situazioni diverse, appariva congruo nella misura in cui venivano richiamate, al di la’ delle distinti fattispecie concrete, le valutazioni di natura giuridica, sicuramente inerenti alla fattispecie, sia sotto il profilo dell’insussistenza della violazione dell’articolo 684 c.p., sia in merito all’esclusione della violazione del diritto alla riservatezza, in relazione al valido esercizio del diritto di cronaca, sussistendo un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti trattati negli articoli in oggetto, attesa la rilevanza, sul piano nazionale, della societa’ (OMISSIS).

1.1.b – E’ stata poi ritenuta infondata, mediante il richiamo all’articolo 114 c.p.p., comma 2, la tesi secondo cui anche dopo la conclusione delle indagini preliminari sarebbe vigente il divieto di pubblicazione dei documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.

1.1.c – La corte territoriale, con riferimento alla distinzione fra pubblicazione parziale e pubblicazione del contenuto, consentita ai sensi dell’articolo 117 c.p.p., comma 7, ha osservato che le poche citazioni testuali, tratte da oltre 5000 pagine degli atti di indagine, apparivano finalizzate a riportare i fatti in maniera fedele, ed ha rilevato, considerato il testo nel suo complesso, che si era realizzato un contemperamento fra gli interessi della giustizia e quelli dell’informazione.

1.1.d – E’ stato poi escluso che le notizie siano state fornite in maniera distorta, soprattutto rappresentando come fatti veri delle ipotesi di indagine, in quanto l’articolo si concludeva con uno specifico riferimento alla necessita’ di un vaglio in sede giudiziale.

1.1.e – Il riferimento dell’appellante alla violazione della privacy e’ stato infine ritenuto infondato sulla base delle precedenti considerazioni relative alla liceita’ delle citazioni riportate negli articoli.

1.2 – Per la cassazione di tale decisione la S.p.a. (OMISSIS) propone ricorso, affidato a quattro motivi, cui gli intimati resistono con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Deve preliminarmente rilevarsi che, con sentenza in data 20 gennaio 2015, n. 838, la Terza Sezione civile di questa Corte ha esaminato e deciso un ricorso avente lo stesso oggetto della presente impugnazione movendo dalla ritenuta possibilita’ di fondare una pretesa risarcitoria sul reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all’articolo 684 c.p., (“chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione”) a prescindere dal fatto che esso concorra o meno con la diffamazione.

Successivamente, con ordinanza del 30 marzo 2015, la stessa Terza Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, in merito a procedimento inerente a questioni analoghe a quelle dibattute nella presente vicenda processuale.

Si e’ osservato che l’enunciazione posta alla base delle citata decisione n. 838 del 2015 si colloca in immediata correlazione con la ritenuta autonomia della tutela fondata sulla violazione delle norme concernenti il segreto su atti processuali rispetto a quella correlata alla diffamazione, in ragione della plurioffensivita’ del reato di cui all’articolo 684 c.p. (giacche’, al tempo stesso, volto a tutelare, nella fase istruttoria, la dignita’ e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo, nonche’ l’interesse dello Stato al retto funzionamento dell’attivita’ giudiziaria, al fine di garantire l’assenza di condizionamenti del giudice dell’eventuale futuro dibattimento: Cass. civ., 18 luglio 2013, n. 17602; Cass. pen. n. 42269 del 2004; Cass. pen. n. 17051 del 2013).

Si e’ inoltre rilevato che la menzionata sentenza n. 838 ha aderito ad una interpretazione dell’articolo 114 c.p.c. – le cui disposizioni segnano gli ambiti entro i quali opera il divieto di divulgazione degli atti coperti da segreto, venendo cosi ad integrare il precetto penale nella presente controversia rilevando del citato articolo 114, comma 2, che, rispetto al divieto assoluto di pubblicazione (parziale o per riassunto o anche solo del contenuto), vieta “la pubblicazione, anche parziale, degli atti non piu’ coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare” – che conduce ad elidere ogni rilievo al dato quantitativo della “limitatezza” della trascrizione dell’atto non divulgabile, enunciando il seguente principio di diritto: “fatta salva la possibilita’ di pubblicare il contenuto di atti non coperti dal segreto, non puo’ derogarsi al divieto di pubblicazione di tali atti (mediante riproduzione integrale o parziale o estrapolazione di frasi), nei casi previsti dall’articolo 114 c.p.p., in dipendenza del dato quantitativo della limitatezza della riproduzione, trattandosi di deroga non prevista dalla norma e non compatibile con le esigenze sottese alla disciplina relativa alla pubblicazione di atti di un procedimento penale”.

Nella stessa prospettiva sembra porsi altra giurisprudenza delle Sezioni penali di questa Corte (cfr. Cass. pen. n. 473 del 2013, in motivazione, che fa riferimento anche a Cass. pen. n. 2377 del 1990) e, in motivazione, pure Cass. civ. n. 17602 del 2013, cit. (che richiama Cass. pen. n. 10135 del 1994), mentre parrebbe discostarsene Cass. pen. n. 43479 del 2013, che ha enunciato il principio cosi massimato: “Non integra la contravvenzione di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale la pubblicazione di una brevissima frase, riportata tra virgolette, dell’interrogatorio dell’indagato”.

E’ stato poi osservato che, anche sotto il profilo della tutela apprestata dalla previsione incriminatrice di cui all’articolo 684 c.p., la natura plurioffensiva del reato predicata dalla prevalente giurisprudenza risulta posta in dubbio da una recente decisione di questa stessa Terza Sezione civile (Cass., 19 settembre 2014, n. 19746), che ha ritenuto (in motivazione) “che la tutela penale accordata dall’articolo 684 c.p., non attiene alla sfera di riservatezza dell’indagato o dell’imputato, ma alla protezione delle esigenze di giustizia inerenti al processo penale nella delicata fase di acquisizione della prova”.

Si e’ quindi ritenuto che, ove si ritenesse (contrariamente alla prevalente giurisprudenza) che l’offensivita’ fosse incentrata soltanto sul profilo pubblicistico della giurisdizione, si riproporrebbe il problema della legittimazione del privato a far valere una pretesa risarcitoria per la mera violazione dell’articolo 684 c.p., in assenza, quindi, di un concreto pregiudizio alla sua reputazione, non omettendosi di rilevare che il tema problematico centrale e’, comunque, quello della possibilita’, o meno, che la riproduzione parziale di atti non divulgabili, ai sensi dell’articolo 114 c.p.p., comma 2, integri il reato di cui all’articolo 684 c.p., ove alla limitatezza della riproduzione si accompagni la marginalita’ del loro contenuto, quale si potrebbe avere anche nel rapporto quantitativo, ben evidenziato nell’impugnata decisione, fra gli atti pubblicati e quelli del procedimento penale.

La questione involge gli stessi poteri del giudice del merito (quello civile incidenter tantum, ai fini della verifica della sussistenza della fattispecie di reato che configura l’illecito extracontrattuale) nella delibazione della non (pluri)offensivita’ della condotta criminosa in concreto accertata, se, dunque, necessariamente costretti nei limiti rigidi del dato oggettivo di una pur minima riproduzione dell’atto non divulgabile, ovvero se orientabili in forza di un apprezzamento sui contenuti della riproduzione medesima; che la questione assume rilievo anche per il motivo di ricorso che denuncia la violazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, posto che, in presenza del reato di cui all’articolo 684 c.p., siccome integrato da una qualsivoglia riproduzione dell’atto in violazione dell’articolo 114 c.p.p., comma 2, sussisterebbe una illecita acquisizione e, dunque, illecita pubblicazione ai sensi della normativa sulla riservatezza dei dati personali (in tal senso, chiaramente in motivazione, Cass. civ. n. 17602 del 2013, cit.). Il Collegio condivide il rilievo secondo cui, in un contesto che vede implicati valori di rango costituzionale che attengono alla tutela della persona, alla liberta’ di stampa ed all’esercizio della giurisdizione (articoli 2, 3, 21 e 111 Cost.), a fronte di orientamenti giurisprudenziali non sempre armonici e collimanti e, dunque, suscettibili di rendere meno coeso il valore, parimenti di rango costituzionale, della “certezza del diritto” in ordine all’interpretazione del combinato disposto dell’articolo 114 c.p.c., e articolo 684 c.p., la causa debba essere rimessa al Primo Presidente ai sensi dell’articolo 374 c.p.c., per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite civili sulla anzidetta questione, comunque di massima di particolare importanza.

 

P.Q.M.

 

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per una eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *