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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

ordinanza  25 ottobre 2013, n. 24216

Fatto e diritto

Rilevato, che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., nel procedimento civile iscritto al R.G. 10188 del 2012;
“La Corte d’Appello di Perugia accoglieva l’appello proposto da C.M. avverso la sentenza di primo grado, con la quale era staffa dichiarata fa cessazione digli effetti civili del matrimonio da lei contratto con D.C. e quantificato in 500 € l’assegno divorzile in favore della C.. Disponeva la corte territoriale che l’assegno divorzile doveva essere aumentato e fissato nella somma di 550€ in considerazione dell’oggettiva impossibilità per la C. di procurarsi i mezzi adeguati per il suo sostentamento data l’età avanzata (circa 56 anni), tale da rendere estremamente difficile l’accesso al mando del lavoro, e la superiorità del reddito del D.
Avverso tale sentenza D.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un unica motivo, nei quale è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 2 comma, n. 5, 360, n. 5, e 352 cpc e l’omessa motivazione per non avere la Corte territoriale presa in esame il contenta dell’appello incidentale, nei quale il ricorrenti aveva denunciata l’erronea quantificazione del sua reddito da parti del giudice di primo grado (determinato in 55.061,00 €, anziché in 30.000,00€) e la conseguente non corretta determinazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge. E stato osservato inoltre che sulla valutazione compiuta dal giudici di secondo grado non avrebbe inciso la circostanza che la C. occupava la casa coniugale.
Ha resistito con controricorso C.M.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La corte d’Appello infatti, pur non motivando espressamente sulla censura relativa alta dedotta errata quantificazione del reddito del ricorrente da parte del giudice di primo grado, ancorché can motivazione sintetica esamina i requi­siti di attribuzione dell’assegno di divorzio ex art. 5 E. n. 898 dei 1970 e successive modificazioni, evidenziando i due aspetti cruciali ai fini della .decisione la non contestata mancanza di redditi della C. e il notevole squilibrio reddituale a favore del ricorrente, con conseguente valutazione d’inadeguatezza dei mezzi dell’avente diritto al fine di conservare il tenore di vita goduta ìn costanza di matrimonio.

A tale specifico fine non rileva la puntuale indicazione dell’’ammontare del reddito annuale dell’obbligato, una volta che siano evidenti le condizioni sopra indicate, in quanto la differenza dedotta correlata all’ammontare dell’assegno (ed al suo modesto incremento rispetto a quella determinato all’udienza presidenziale) non costituisce un fatto decisivo, alla luce del consolidato orienta­mento di questa sezione alla luce del quale “In tema di determinazione dell’assegno di divorzio, deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione, da parte del giudice che dia adeguata giu­stificazione della propria decisione di tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall’art. 5, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74), potendo valorizzare quello basato sulle con­dizioni economiche delle parti, in particolare apprezzando la deteriore situazione del coniuge avente diritto dall’assegno, oltre alla durata legale del matrimonio”. (Cass. 7601 dei 2011)
In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere respinto.
Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata, osservando che la memoria di parte ricorrente risulta sostanzialmente riproduttiva del ricorso;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento in favore del contro ricorrente che liquida in € 900 per compensi; € 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

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