Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 5 aprile 2017, n. 8813

L’intermediario risponde per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l’esercizio delle mansioni cui sia adibito

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 5 aprile 2017, n. 8813

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere

Dott. FALABELLA Massim o – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(OMISSIS), domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende con l’avv. (OMISSIS), come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), scarl, domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende con gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), come da mandato in calce al ricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende con l’avv. Fabio Loria, come da mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2768/2011 della Corte d’appello di Milano, depositata il 13 ottobre 2011;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Nappi Aniello;

uditi i difensori;

Udite le conclusioni del P.M., Dr. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano che ribadi’ il rigetto della domanda da lui proposta nei confronti della (OMISSIS) e del promotore finanziario (OMISSIS) per il risarcimento dei danni cagionatigli nella gestione del suo portafoglio titoli.

Ritennero i giudici del merito che il rapporto intercorso tra (OMISSIS) e i convenuti fosse di sola negoziazione, non di gestione titoli come sostenuto dall’attore; sicche’, in applicazione del principio dispositivo, risultavano travolte e assorbite le deduzioni inerenti al mancato rispetto degli obblighi di diligenza e di informazione attinenti a un rapporto di sola negoziazione, tardivamente introdotte nella fase conclusiva del giudizio di primo grado, mentre la pur accertata negligenza del promotore rilevava ai soli fini della compensazione delle spese del giudizio.

Il ricorso di (OMISSIS) e’ articolato in quattro motivi d’impugnazione, cui resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) e la (OMISSIS). Tutte le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce erronea valutazione delle prove, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di apprezzare unitariamente e globalmente le risultanze probatorie indicative dell’esistenza tra le parti di un rapporto di gestione di portafoglio mascherata. Sostiene in particolare che, su richiesta di (OMISSIS), egli aveva sottoscritto numerosi ordini in bianco a causa delle sue lunghe permanenze all’estero, come poi confermato dalla radiazione di (OMISSIS) dall’albo dei promotori, mentre il CTU aveva documentato un inspiegabile scambio di conti correnti.

Il motivo e’ inammissibile, perche’ propone censure relative alla plausibile ricostruzione dei fatti posta a fondamento della decisione impugnata.

La Corte di cassazione puo’ infatti eseguire un controllo di mera legittimita’ sul giudizio di fatto solo se limiti il suo controllo alla motivazione, senza estenderlo alla correttezza della decisione, che puo’ risultare corretta, in quanto fondata su premesse vere, benche’ risulti mal giustificata; o, al contrario, puo’ risultare scorretta, in quanto fondata su premesse false, benche’ plausibilmente giustificata.

Nel caso in esame i giudici del merito hanno plausibilmente escluso che i fatti documentalmente provati possano giustificare la qualificazione del rapporto controverso nei termini postulati dal ricorrente, che propone invece un diverso apprezzamento delle prove. Sicche’ la censura non attiene alla motivazione, bensi’ alla decisione, che non sarebbe conforme all’effettivo significato delle prove unitariamente considerate; e si risolve dunque in un’inammissibile richiesta di sostituire al giudizio di fatto censurato quello della Corte di cassazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che incombeva al giudice qualificare il rapporto sulla base dei fatti allegati e accertare che, quand’anche si fosse trattato di un rapporto di sola negoziazione, (OMISSIS) aveva comunque violato gli obblighi di correttezza e di informazione, il cui rispetto aveva l’onere di provare, perche’ risulta dimostrato che il promotore falsificava i brogliacci, nascondendo le perdite e che la banca, responsabile in solido con il suo promotore, non aveva prodotto ne’ l’ordine di negoziazione ne’ la nota informativa per ben 82 operazioni su 367 ne’ aveva informato l’investitore dell’andamento dei titoli.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto assorbente la qualificazione del contratto come di negoziazione, anziche’ di gestione titoli, dichiarando percio’ inammissibili le altre domande, in violazione dell’articolo 113 c.p.c..

Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito, dopo aver rigettato la sua domanda, abbiano contraddittoriamente riconosciuto la negligenza e la fraudolenza della condotta di (OMISSIS) ma ai soli fini della compensazione delle spese.

I tre motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei limiti di cui si dira’, perche’ la decisione impugnata presume un’errata estensione del principio dispositivo, oltre che ai fatti, anche alla loro qualificazione giuridica.

La decisione giurisdizionale interviene su richiesta di un soggetto, l’attore, il quale afferma che si e’ verificato un fatto e chiede che se ne determino le conseguenze previste da una norma giuridica.

In particolare con le allegazioni le parti individuano i fatti rilevanti, prospettandone un’ipotesi ricostruttiva ritenuta funzionale alla pretesa fatta valere in giudizio; con le domande o con le eccezioni postulano gli effetti giuridici che assumono siano previsti dalla legge per i fatti allegati; con le richieste e le deduzioni probatorie tendono a verificare le ipotesi ricostruttive formulate con le allegazioni, adoperandosi per dimostrare l’attendibilita’, vale a dire la veridicita’, delle proprie affermazioni in ordine ai fatti allegati.

Secondo quanto prevede l’articolo 113 c.p.c. ,comma 1, tuttavia, spetta al giudice attribuire ai fatti allegati dalle parti una qualificazione giuridica anche diversa, o comunque indipendente, da quella da esse stesse ipotizzata. Sicche’, “mentre nell’accertamento del fatto e’ necessario giudicare “iuxta alligata et probata”, alla soluzione delle questioni di diritto presiede il principio “iura novit curia” di cui all’articolo 113 c.p.c., la cui applicazione non comporta la violazione del divieto di extrapetizione di cui all’articolo 112″ (Cass., sez. L, 18 novembre 1995, n. 11934, Cass., sez. L, 25 marzo 2010, n. 7190).

Nel caso in esame dunque, accertato che il rapporto controverso andava qualificato come contratto di negoziazione dei titoli, anziche’ come contratto di gestione, i giudici del merito avrebbero dovuto verificare se, in relazione a tale qualifica, la banca e il promotore finanziario avessero provato, come loro incombeva, di avere adempiuto i conseguenti obblighi di correttezza e di informazione.

La corte d’appello, invece, non solo ha ritenuto di non dover compiere tale accertamento, ma ha assegnato rilevanza ai soli fini delle spese alla pur riconosciuta negligenza del promotore (OMISSIS), senza considerare che l’intermediario risponde per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalita’ necessaria con l’esercizio delle mansioni cui sia adibito (Cass., sez. I, 10 novembre 2015, n. 22956).

In realta’ i giudici d’appello hanno esibito una motivazione per un verso perplessa, per altro verso contraddittoria.

Hanno infatti affermato innanzitutto che i fatti cui si riferivano alcuni dei motivi d’appello erano stati tardivamente allegati dall’attore, ma senza precisare di quali fatti si trattasse, diversi da quelli allegati a sostegno della dedotta responsabilita’ da rapporto di gestione titoli; e senza precisare perche’ la loro allegazione fosse tardiva e comportasse, come sembra di comprendere, un mutamento della domanda. Hanno poi aggiunto che comunque gli obblighi di informazione gravanti sugli intermediari erano stati adempiuti dalla banca e dal promotore finanziario, salvo poi contraddittoriamente qualificare costui come operatore in mala fede.

Ne consegue che non e’ dato comprendere la ratio decidendi della corte d’appello.

Vanno pertanto accolti il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso nei limiti di cui si e’ detto; e la decisione impugnata cassata con rinvio al giudice del merito, che si atterra’ ai principi teste enunciati.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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