La cointestazione del conto “provvista” per le operazioni di investimento non ha nessuna efficacia rispetto all’emissione dei relativi ordini di investimento, che sono governati dal contratto quadro stipulato tra la banca e uno dei cointestatari. La Cassazione precisa anche che l’azione del cointestatario è vincolante anche per gli altri solo per quanto riguarda i prelievi ma non i versamenti.
Suprema Corte di Cassazione
sezione I civile
sentenza 31 maggio 2017, n. 13764
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27468/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) Soc. Coop. per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo Studio (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2102/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto l’accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo di ricorso e per il rigetto dei primi due motivi;
udito, per i ricorrenti, l’avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.- (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per cassazione nei confronti della (OMISSIS), articolando tre motivi avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 23 dicembre 2014, n. 2102.
2.- La controversia, che e’ presentata all’esame di questa Corte, prende avvio dall’atto di citazione con cui i fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) convengono, nel novembre del 2001, la Banca Popolare. Con tale atto essi assumono – in relazione a una serie di operazioni di investimento finanziario connesse a una provvista portata da taluni libretti di risparmio a loro cointestati – che non e’ stata rispettata la forma scritta prescritta dalla legge e chiedono che la Banca sia condannata alla restituzione di quanto cosi’ indebitamente percepito e al risarcimento del danno che ne risulta conseguente.
Costituitasi per resistere la Banca e pure svoltasi nel prosieguo un’articolata istruttoria, il Tribunale di Bari, con pronuncia depositata il 4 settembre 2006, rileva la mancanza di forma scritta per tutti gli ordini di investimento in questione meno che per sei, per i quali risulta invece la sottoscrizione di (OMISSIS); e dichiara la nullita’ degli ordini facenti parte del primo gruppo, inoltre condannando la Banca alla restituzione delle relative somme.
Contro la pronuncia interpone appello la Banca; e cosi’ pure fanno, in via incidentale, i fratelli (OMISSIS), che nell’occasione formulano espressa richiesta di dichiarazione di nullita’ del contratto quadro, oltre che di tutti gli ordini relativi alle operazioni dedotte in causa, compresi quelli per cui consta la sottoscrizione di (OMISSIS). La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 19 novembre 2009, conferma integralmente la pronuncia di primo grado, pure ritenendo la novita’ della domanda di nullita’ del contratto quadro.
3.- Alla decisione della Corte territoriale fa seguito lo svolgimento di un primo giudizio di cassazione, instaurato da apposito ricorso dei fratelli (OMISSIS) e al quale la Banca resiste, pure essa proponendo ricorso per via incidentale.
Il giudizio e’ concluso dalla sentenza 1 giugno 2012, n. 8869 di questa Corte, che accoglie il primo motivo del ricorso principale (inammissibile il secondo, assorbito il terzo, infondato l’ultimo); rigetta il ricorso incidentale; e, nel cassare con rinvio l’impugnata sentenza della Corte barese, enuncia il principio per cui, “se il giudice di primo grado si sia pronunciato su una domanda o un’eccezione della quale egli ritiene di essere stato ritualmente investito, e la sua pronuncia sia stata impugnata nel merito dalla parte che vi abbia interesse, senza che l’altra parte abbia formulato una contrapposta impugnazione per sostenere che il primo giudice non avrebbe dovuto affatto pronunciarsi perche’ la domanda o l’eccezione non erano state proposte (o non lo erano state ritualmente), il giudice di appello non puo’ omettere di pronunciarsi a propria volta nel merito negando che detta domanda o detta eccezione fossero state effettivamente proposte in primo grado e deducendone che esse non potrebbero percio’ trovare ingresso in appello”.
4.- Riassumendo nell’ottobre 2012 il giudizio avanti alla Corte di Bari, i fratelli (OMISSIS) chiedono la dichiarazione di nullita’ del contratto quadro e di tutti gli ordini relativi alle operazioni finanziarie in questione, come sempre riferite a provvista formata da libretti di deposito a loro cointestati; e insistono per la condanna della Banca alle conseguenti restituzioni. Quest’ultima si costituisce per resistere a tali domande.
Con la gia’ richiamata sentenza n. 2102/2014, la Corte di Appello di Bari dichiara la nullita’ del contratto quadro e di tutti gli ordini nei confronti di (OMISSIS); respinge la domanda di nullita’ del quadro rispetto a (OMISSIS), constando la sottoscrizione di quest’ultimo in calce al relativo documento; nei confronti dello stesso dichiara la nullita’ di tutti gli ordini, meno quelli del gruppo per i quali consta la sottoscrizione di (OMISSIS); inoltre, condanna la Banca a versare a (OMISSIS) una somma pari al 50% del montante risultante dagli investimenti facenti parte del detto gruppo (ferme peraltro le somme relative agli altri investimenti, a suo tempo gia’ corrisposte dalla Banca ai fratelli).
5.- Contro il ricorso adesso dispiegato da (OMISSIS) e (OMISSIS) resiste la (OMISSIS), che deposita apposito controricorso.
Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’articolo 378 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- I motivi di ricorso, che sono stati formulati da (OMISSIS) e (OMISSIS), denunziano i vizi che qui di seguito vengono riportati.
Il primo motivo lamenta, cosi’, “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 384 cod. proc. civ., comma 2, per aver dichiarato validi gli ordini di negoziazione a firma di (OMISSIS) nei confronti del fratello (OMISSIS) nonostante la dichiarazione di nullita’ del contratto quadro per mancata sottoscrizione da parte del nominato (OMISSIS), in contrasto con il decisum della sentenza di Cassazione. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 345 e 394 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. per aver ampliato il thema decidendum fondando la propria valutazione su eccezioni che non erano state sollevate nelle pregresse fasi di merito. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. per avere pronunciato ultra petita ovvero extra petita. In alternativa, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 345 e 394 cod. proc. civ. e articolo 2697 cod. civ. per avere fondato la propria valutazione su eccezioni da dichiararsi inammissibili in quanto sollevate dalla Banca convenuta solo in sede di giudizio di rinvio. Nullita’ sentenza o procedimento per le violazioni denunciate (articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4)”.
Il secondo motivo, a sua volta, censura “violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, n. 1 e articolo 30 Reg. Consob n. 11522/’98 per non avere dichiarato la nullita’ degli ordini di negoziazione sottoscritti da (OMISSIS) in conseguenza della dichiarazione di nullita’ del contratto quadro per difetto di forma scritta ad substantiam. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1418 e 1325 cod. civ. e articolo 30, n. 2 Reg. Consob n. 11522/98 per aver dichiarato la validita’ parziale degli ordini di negoziazione sottoscritti da (OMISSIS) nonostante il difetto di causa riveniente dalla dichiarazione di nullita’ del contratto quadro. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2909 cod. civ. e articolo 324 cod. proc. civ. per avere ritenuto, con riguardo al contratto quadro sottoscritto esclusivamente da (OMISSIS), che l’onere della prova scritta, oggetto di pronuncia irrevocabile, fosse osservato in relazione ai sei ordini sottoscritti da (OMISSIS). Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1854 e 1298 cod. civ. per avere ritenuto che (OMISSIS) avesse consentito al fratello (OMISSIS), cointestatario di libretto nominativo a firma disgiunta, di disporre della provvista anche nel suo interesse ritenendo, altresi’, non superata la presunzione di cui all’articolo 1298 cod. civ.”.
Il terzo motivo, infine, afferma “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 91 cod. proc. civ., Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 12, articoli 1 e 4 relativamente al capo delle spese processuali per non avere riconosciuto i diritti relativi al giudizio dinanzi alla Corte di cassazione e gli esborsi anticipati per l’iscrizione a ruolo della causa”.
2.- Il primo motivo e il secondo motivo sono suscettibili, date la connessione e la continuita’ dei contenuti svolti nei loro rispettivi corpi, di un esame unitario.
In effetti, l’insieme formato da tali motivi rivolge alla pronuncia del giudice del rinvio una serie articolata di censure (quali appena sopra dettagliatamente riportate) che, partendo dall’assunta violazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 8869/2012 di questa Corte, prosegue poi per l’intero percorso motivazionale svolto dall’impugnata pronuncia, per contestare via via i singoli passaggi in cui la stessa si snoda.
3.- Vista una simile articolazione di censure, va prima di tutto rilevato che, secondo quanto si ricava agevolmente dalla lettura del suo testo, la citata sentenza n. 8869/2012 – una volta riscontrato che la questione della nullita’ del contratto quadro “era entrata nella causa” gia’ nel primo grado del processo e che percio’ il giudice dell’appello ha errato nel dichiararla nuova e inammissibile – ha propriamente lasciato impregiudicato il merito della stessa, affidando il compito di risolverlo al giudice del rinvio.
Per tale proposito, dunque, quest’ultimo non e’ risultato vincolato da principi enunciati dalla detta sentenza, a differenza di quanto vorrebbero pretendere, per contro, i ricorrenti.
4.- Nel risolvere effettivamente la ridetta questione il giudice del rinvio non e’ incorso in nessun vizio di extrapetizione, ne’ peraltro si e’ basato su eccezioni tardivamente promosse dalla Banca, come ancora pretenderebbero i ricorrenti.
In effetti, la Corte territoriale si e’ limitata a rilevare quanto manifestato al riguardo dalle acquisite risultanze documentali: che (OMISSIS) aveva sottoscritto il contratto quadro e che altrettanto non aveva invece fatto (OMISSIS). E ne ha tratto l’inferenza che per il primo dei fratelli il contratto doveva ritenersi perfezionato e valido, mentre per il secondo lo stesso restava inesistente e comunque nullo.
5.- Per rimarcare la rilevanza che – ai fini della risoluzione della complessiva controversia in essere tra i fratelli (OMISSIS) e la (OMISSIS) – finiva per assumere la questione della nullita’ o meno del contratto quadro, la sentenza n. 8869/2012 ha tra l’altro sottolineato in modo particolare come la “nullita’ del contratto quadro sia destinata a travolgere i singoli ordini, facendone venir meno la causa, e che la forma scritta in cui questi ultimi siano stati redatti non sopperisce al difetto di forma ad substantiam acti del contratto quadro”.
A questa indicazione della Corte il giudice del rinvio si e’ senz’altro conformato la’ dove ha ritenuto che “i sei ordini di acquisto, benche’ effettuati da (OMISSIS) in forma scritta debbano ritenersi travolti dalla nullita’ del contratto quadro per difetto di forma scritta, operante… per questi”.
Secondo i ricorrenti, tuttavia, il giudice del rinvio non si sarebbe conformato in maniera adeguata alla riportata indicazione della sentenza n. 8869/2012: lo stesso – si assume in tale direzione – e’ andato ad assegnare agli ordini sottoscritti da (OMISSIS) una “causa diversa”, posto che li ha tramutati in ordini riferibili a (OMISSIS).
Ora, e’ indiscutibile che gli ordini emessi da (OMISSIS) – ancorche’ redatti in forma scritta – non possano trovare valido fondamento, o anche solo aggancio, nel contesto del contratto quadro e del rapporto che ne e’ seguito tra la (OMISSIS) e (OMISSIS). Peraltro, nel riferire gli ordini emessi da (OMISSIS) alla persona di (OMISSIS), la pronuncia della Corte territoriale rileva che cio’ avviene sulla base di un altro e diverso rapporto.
6.- Afferma in particolare la Corte territoriale che le “sei operazioni di investimento, benche’ non supportate per l’ordinante ( (OMISSIS)) da valido contratto quadro, furono validamente eseguite a beneficio di (OMISSIS)”, perche’ quest’ultimo aveva “sottoscritto in data antecedente il contratto quadro” e perche’ la “provvista di tali ordini… proveniva da libretto nominativo di deposito a risparmio… intestato a (OMISSIS) e (OMISSIS)”, che “consentiva operazioni a firma di un solo cointestatario”, “senza necessita’ di firma congiunta”.
Quest’ultimo ordine di rilievi non puo’, tuttavia, essere condiviso. Come riscontrato dai ricorrenti, lo stesso si manifesta essere in violazione del disposto normativo dell’articolo 1854 cod. civ..
Nello stabilire che, per il caso di conto corrente cointestato, l’azione individuale di un cointestatario e’ idonea a vincolare pure gli altri cointestatari, la norma dell’articolo 1854 cod. civ. fa inequivoco riferimento in via esclusiva ai prelievi dal conto (in disparte restando qui, naturalmente, ogni riferimento ai versamenti che affluiscano sul conto). Per contro, la lettura data dalla Corte territoriale alla fattispecie in esame viene ad assegnare alla figura della cointestazione di conto una portata ultrattiva ed ultronea, forzandone i termini in maniera abnorme.
In effetti, essa non predica solo che (OMISSIS) potesse da solo prevelare somme dal libretto cointestato, con efficacia vincolante anche per il fratello (OMISSIS): cosa, questa, sicuramente corretta. La lettura della Corte pure predica, e in via necessaria, che vincolante per quest’ultimo fosse altresi’ il successivo, e distinto, atto posto in essere da (OMISSIS), come consistente nell’impiego delle somme prelevate in uno o in un altro investimento (ovvero in diverso utilizzo). Quest’ultimo predicato risulta decisamente errato: posto appunto che l’atto di impiego di quanto prelevato e’ profilo radicalmente estraneo al rapporto di conto e all’eventuale cointestazione del medesimo.
Ne’ al riguardo potrebbe in qualche modo soccorrere, con riguardo alla fattispecie in concreto esame, la circostanza della valida esistenza di un contratto quadro corrente tra (OMISSIS) e la (OMISSIS): che’ questo comporterebbe contraddire in modo frontale l’ormai acquisito assunto che gli ordini emessi da (OMISSIS) non possano recuperare in tale contratto un qualche fondamento o aggancio (cfr. sopra, nel contesto dell’ultimo capoverso del n. 5 di questa parte).
7.- Nei termini e nei limiti dianzi esposti, il primo motivo e il secondo motivo di ricorso si rivelano dunque fondati e sono pertanto da accogliere.
Il terzo motivo di ricorso risulta, di conseguenza, assorbito.
8.- In conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con relativo rinvio sempre alla Corte di Appello di Bari che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Nel decidere la controversia la Corte di Appello, cosi’ investita, si atterra’ ai principi e indicazioni di cui in motivazione e, in particolare, al principio di diritto per cui “la cointestazione del conto che funga da provvista per operazioni di investimento finanziario non esplica nessuna efficacia rispetto all’emissione dei relativi ordini di investimento, che sono governati dal contratto quadro stipulato tra la banca e uno dei cointestatari”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Bari, che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione
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