Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 3 febbraio 2011, n. 2643

Legittimo il licenziamento dell’architetto che operi per il Comune e che abbia inviato una precedente contestazione alla Procura, alla Prefettura e alla competente Soprintendenza ai beni architettonici.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 3 febbraio 2011, n. 2643

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FO. GI. elettivamente domiciliato in ROMA, via Tacito 23 presso l’avvocato Foresta Sante dal quale e’ rappresentato e difeso giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GU. Va. ;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1561 della Corte d’Appello di Roma depositata il 06/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.01.2011 dal Consigliere Dott. MACIOCE Luigi;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato F. Altamore (in sost.) che ha chiesto accogliersi il ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha che ha concluso per

l’inammissibilita’.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dichiarata dal Tribunale di Roma, con sentenza 8.9.2003, la separazione personale tra i coniugi Gu. Va. e Fo. Gi. , con addebito alla Gu. delle ragioni della stessa (ed in ragione della di lei comprovata relazione extraconiugale), la pronunzia venne appellata dalla moglie e la Corte di Roma, con sentenza 6.4.2005, accolse il gravame ed in riforma della prima decisione escluse l’addebito. Nella motivazione la Corte di merito ha rilevato che non sussisteva alcuna prova certa che i rapporti tra la Gu. ed suo conoscente avessero il segno della relazione personale posto che era plausibile che si fossero limitati ad una frequentazione professionale (lei essendo esercente di vendita di strumenti musicali e l’uomo un rappresentante). Per la cassazione di tale sentenza il Fo. ha proposto ricorso articolando tre motivi al quale la Gu. non ha opposto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. La prima notificazione del ricorso e’ avvenuta in data 22.5.2006 mediante consegna dell’atto in copia a Gu.Va. nella propria residenza anagrafica.

Il Collegio di questa Corte, alla fissata udienza dell’11.5.2010, ha rilevato la nullita’ di tale notificazione e, su istanza del difensore del Fo. (comparso alla udienza), ha fissato giorni sessanta per il rinnovo della notificazione al difensore della Gu. innanzi alla Corte di merito e presso il domicilio eletto (avv. Anna Patti, C.ne Ostiense 228). La cancelleria della Sezione ha attestato che al 2.11.2010 nessun deposito del ricorso oggetto di rinotificazione era occorso. Il 13.1.2011 il difensore del Fo. ha depositato copia del ricorso ritualmente e tempestivamente notificato in data 8.7.2010 all’avv. Anna Patti. La Gu. non ha svolto difese neanche all’esito della eseguita rinnovazione della notifica.

Il Collegio, tanto premesso, facendo applicazione del disposto degli articoli 369 e 371 bis c.p.c. anche alla ipotesi dell’ordine di rinnovazione ex articolo 291 c.p.c. emesso a causa della ravvisata nullita’ della notificazione originaria del ricorso, come da questa Corte ripetutamente affermato (Cass. n. 13602 del 2004, n. 464 del 2005, n. 26225 del 2005 , n. 11003 del 2006 e n. 19053 del 2006), constata che il termine per depositare l’atto rinotificato l’8.7.2010 era quello del 31.7.2010 (venti giorni dopo la scadenza dei sessanta giorni concessi dal Collegio e correnti dall’11.5.2010). Poiche’ l’atto rinotificato e’ stato invece depositato il 13.1.2011 (nel termine per il deposito delle memorie ex articolo 378 c.p.c.) appare evidente la improcedibilita’ del ricorso. Nulla e’ a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

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