L’aggio ed il relativo credito, configurandosi come il compenso spettante al concessionario esattore per l’attivita’ svolta su incarico e mandato dell’ente impositore, non puo’ essere in alcun modo considerato inerente al tributo riscosso: a seconda delle circostanze, infatti, esso puo’ essere posto in parte a carico dell’ente impositore ed in parte a carico del contribuente; ovvero, interamente a carico dell’uno o dell’altro, senza che cio’ comporti un mutamento della sua natura di corrispettivo per un servizio reso all’ente impositore. Tale natura trova, d’altronde, conferma nella circostanza che il concessionario e’ autorizzato a trattenere l’aggio al momento del versamento dei tributi riscossi, in tal modo ottenendo il pagamento immediato di quanto gli spetta per il servizio reso, senza che le somme corrispondenti entrino nelle casse dell’ente. Ne deriva che, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio, non essendo riconducibile a spese dell’esecuzione, non puo’ in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non e’, pertanto, assistito dal relativo privilegio
Suprema Corte di Cassazione
sezione I civile
sentenza 28 luglio 2016, n. 15702
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4853/2010 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 25/2010 del TRIBUNALE di BIELLA, depositato il 15/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 luglio 2009, l’ (OMISSIS) s.p.a., quale agente della riscossione della provincia di Biella, proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS), pendente dinanzi al Tribunale di Biella, per ottennere l’ammissione al rango privilegiato ex articolo 2752 c.c. – anziche’ chirografario, come riconosciuto dal giudice delegato – del credito tributario e contributivo di Euro 33.555,00 vantato a titolo di I.R.A.P. e dell’aggio per Euro 26.516,00.
Costituitasi regolarmente, la curatela resisteva alla domanda.
Il Tribunale di Biella con decreto emesso il 15 gennaio 2010 rigettava l’opposizione, motivando che le norme in tema di privilegio erano di stretta interpretazione, e, quindi, insuscettibili di analogia, e che l’articolo 2752 c.c., nel testo anteriore alla sua novellazione con Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in L. 29 novembre 2007, n. 222 (“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equita’”), non menzionava l’IRAP tra le imposte il cui credito era assistito da privilegio generale sui mobili.
Avverso il provvedimento l’ (OMISSIS) s.p.a. proponeva ricorso per cassazione notificato 1’8 febbraio 2010, affidato a due motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3) in particolare dell’articolo 2752 c.c., comma 1 e/o 3, nella stesura anteriore alla modifica introdotta con il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, articolo 39, comma 2, perche’ il Tribunale aveva ammesso al chirografo il credito IRAP;
2) Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto /articolo 360 c.p.c., n. 3) in particolare dell’articolo 2752 c.c., e del Decreto Legislativo 112 del 1999, articolo 17, nella parte in cui il Tribunale aveva statuito che l’aggio dell’esattore non godeva di alcun privilegio.
Il fallimento (OMISSIS) non svolgeva attivita’ difensiva.
Il collegio della sesta sezione civile cui il ricorso era stato assegnato, sulla base di una relazione ex articolo 380 bis c.p.c., rimetteva la causa in pubblica udienza alla sezione ordinaria. All’udienza del 30 maggio 2016, il Procuratore Generale precisava le proprie conclusioni come da verbale, in epigrafe riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del primo e/o articolo 2752 c.c., comma 3, nella stesura anteriore alla modifica introdotta con il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, articolo 39, comma 2, nella parte in cui il Tribunale di Biella non ha riconosciuto la natura privilegiata del credito IRAP, non valorizzando la dizione “tributi enti locali” contenuta nella rubrica dell’articolo 2752 (“crediti per tributi diretti dello stato, per imposta sul valore aggiunto e per i tributi degli enti locali”) e non considerando che l’IRAP, sostituendo in gran parte l’ILOR, risulta avere caratteristiche di imposta contemporaneamente statale e locale.
Il primo motivo e’ fondato.
Il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l’IRAP, va riconosciuto anche per il periodo antecedente alla modifica – ad opera del Decreto Legge n. 159 del 2007, articolo 39, conv., con modif., nella L. n. 222 del 2007 – dell’articolo 2752 c.c., comma 1, con l’estensione del privilegio a tale credito, alla luce di una interpretazione teleologica della norma, giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito per il reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonche’ dalla causa del credito, che ha ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e soggetta alla medesima disciplina per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione. Tale interpretazione, del resto, e’ stata confermata dal Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 23, comma 37, conv. con modif., nella L. n. 111 del 2011. Ne’ su essa ha inciso la declaratoria d’incostituzionalita’ dell’ultimo periodo del successivo comma 40, ad opera della sentenza della Corte cost. n. 170 del 4 luglio 2013, i cui effetti restano limitati alle ipotesi in cui le menzionate norme consentivano, dopo la maturazione della preclusione endofallimentare, il riconoscimento della causa di prelazione anche ai crediti erariali gia’ ammessi definitivamente al passivo in via chirografaria, e non a quelle in cui la preclusione non si e’ ancora verificata per essere tuttora in corso l’accertamento del passivo (Cass. sez. 1, 1 marzo 2010, n. 4861; Cass. sez. 1, 6 luglio 2012, n.11417; Cass. sez. 1, 21 novembre 2013, n. 26125; Cass. sez. 1, 23 dicembre 2015, n. 25932).
Con il secondo motivo di ricorso, (OMISSIS) denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2752 c.c., e del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 17, nella parte in cui il Tribunale di Biella ha deliberato che “l’aggio dell’esattore, quale compenso per lo stesso ex lege previsto, non gode di alcun privilegio, in quanto non risulta alcuna disposizione di legge generale o speciale che lo preveda”. A detta della ricorrente, invece, l’aggio si configura come la remunerazione di un servizio connesso alla riscossione di un tributo, con il quale si pone in un rapporto di accessorieta’, essendo, cosi’, assistito dal medesimo titolo preferenziale del credito tributario.
Il motivo e’ infondato.
Al fine della riscossione dei tributi, l’esattore, una volta ricevuto il ruolo formato dall’Amministrazione finanziaria, che costituisce il titolo esecutivo, procede sulla base di esso alla notifica della cartella esattoriale, con cui chiede al contribuente il pagamento delle somme portate dal ruolo. In caso di mancato pagamento, l’esattore procede alla esecuzione in via coattiva espressamente disciplinata dalla normativa tributaria ed in particolare dalDecreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che detta norme per la riscossione delle imposte sul reddito e la cui applicazione e’ stata estesa dal Decreto Legislativo n. 46 del 1999, anche a tutte le altre imposte, diverse da quelle sui redditi, da riscuotersi mediante ruolo: tale procedimento viene definito, appunto, esecuzione esattoriale. E’ solo in virtu’ dello svolgimento della predetta attivita’ di riscossione e di eventuale esecuzione che all’esattore compete un aggio sulle somme riscosse. A tale proposito il Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 17, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che l’attivita’ del concessionario viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo e riscosse determinato sulla base di una percentuale stabilita con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In particolare, con tale normativa si sancisce che l’aggio e’ a carico del debitore per una certa percentuale delle somme iscritte a ruolo, qualora lo stesso provveda al pagamento entro il 60esimo giorno dalla notifica della cartella, ed in tale caso la restante parte e’ a carico dell’ente. In caso contrario, quando il contribuente ottempera al pagamento oltre il sessantesimo giorno, l’aggio e’ integralmente a suo carico.
L’aggio e’, quindi, il compenso che spetta al concessionario per l’attivita’ svolta per incarico e su mandato dell’ente impositore. La circostanza che induce ad escludere che l’aggio inerisca al credito tributario in modo tale da acquisire la stessa natura privilegiata dello stesso e’ costituita dal fatto che esso puo’ essere in alcuni casi, come detto, a carico in tutto od in parte dell’ente finanziario creditore.
In altri termini, l’aggio ed il relativo credito, configurandosi come il compenso spettante al concessionario esattore per l’attivita’ svolta su incarico e mandato dell’ente impositore, non puo’ essere in alcun modo considerato inerente al tributo riscosso: a seconda delle circostanze, infatti, esso puo’ essere posto in parte a carico dell’ente impositore ed in parte a carico del contribuente; ovvero, interamente a carico dell’uno o dell’altro, senza che cio’ comporti un mutamento della sua natura di corrispettivo per un servizio reso all’ente impositore. Tale natura trova, d’altronde, conferma nella circostanza che il concessionario e’ autorizzato a trattenere l’aggio al momento del versamento dei tributi riscossi, in tal modo ottenendo il pagamento immediato di quanto gli spetta per il servizio reso, senza che le somme corrispondenti entrino nelle casse dell’ente. Ne deriva che, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio, non essendo riconducibile a spese dell’esecuzione, non puo’ in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non e’, pertanto, assistito dal relativo privilegio (Cass. Sez. 1, 3 aprile 2014, n. 7868; Cass. Sez. 1, 10 maggio 2013, n. 11230).
In accoglimento del primo motivo, questa Corte cassa il decreto e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ammette al passivo del fallimento (OMISSIS), al rango privilegiato, ex articolo 2752 c.c., il credito IRAP dell’anno 2005 e relativi interessi. Rigetta il secondo motivo di ricorso e, in virtu’ del principio di reciproca soccombenza, compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
– Accoglie il primo motivo e cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette al passivo del fallimento (OMISSIS), al rango privilegiato, ex articolo2752 c.c., il credito IRAP dell’anno 2005 e relativi interessi;
– Rigetta il secondo motivo di ricorso;
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