Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 19 agosto 2016, n. 17199

Sommario

Il termine prescrizionale dell’azione sociale di responsabilità decorre dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno e cioè si sia manifestato nella sfera patrimoniale della società, non rilevando a tal fine che l’azione di responsabilità abbia natura contrattuale ex art. 2932 c.c., in virtù del rapporto fiduciario intercorrente con l’amministratore

La notifica della citazione nei confronti di alcuni dei corresponsabili solidali, tra amministratori e sindaci, vale ad interrompere la prescrizione anche nei confronti degli altri, secondo un indirizzo – da ribadirsi – per cui quando venga proposta l’azione di responsabilita’ nei confronti di uno degli amministratori di una societa’ e, successivamente, venga proposta la medesima azione nei confronti degli altri, il giudice, per affermare che la prima citazione ha avuto l’effetto di interrompere la prescrizione anche riguardo agli altri amministratori (ex articolo 1310 c.c.) deve valutare se le violazioni a carico di questi ultimi accertate possano essere considerate alla stregua di concause – distinte ma eziologicamente concorrenti dei danni arrecati ex articoli 2392 e 2394 c.c.

La natura contrattuale della responsabilita’ degli amministratori e dei sindaci verso la societa’ comporta che questa ha soltanto l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalita’ fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e i sindaci l’onere di dimostrare la non imputabilita’ a se’ del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti

 

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La responsabilità degli amministratori nella S.p.a.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 19 agosto 2016, n. 17199

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERNABAI Renato – Presidente
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in Roma, via (OMISSIS), come da procura a margine dell’atto;
– ricorrente –
(OMISSIS) a r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in Roma, via (OMISSIS), come da procura a margine dell’atto;
– controricorrente –
(OMISSIS), (OMISSIS) (quale erede rinunciataria di (OMISSIS) ed esercente la potesta’ sui figli minori, eventuali eredi), (OMISSIS), (OMISSIS) (erede di (OMISSIS)), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (eredi di (OMISSIS));
– intimati –
per la cassazione della sentenza App. Caltanissetta 30.9.2011, n. 123/2011, cron. 2242, Rep. 454;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 1 luglio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;
udito l’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso, rigetto del resto.
Il PROCESSO
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) impugnano la sentenza App. Caltanissetta 30.9.2011, n. 123/2011 con cui veniva dichiarato inammissibile il proprio appello (presentato congiuntamente a (OMISSIS)) nei confronti di (OMISSIS), rigettato il medesimo appello principale, dichiarato inammissibile l’appello incidentale della appellata (OMISSIS) s.c. a r.1., nonche’ dichiarata la nullita’ della sentenza Trib. Caltanissetta 2.7.2007 limitatamente alle statuizioni rese verso (OMISSIS) (e percio’ rimettendo gli atti al medesimo tribunale), cosi’ ribadendosi la responsabilita’ dei restanti amministratori e sindaci in favore della societa’ e la liquidazione del danno in Euro 69.331,42, con condanna alle spese a favore della citata cooperativa.
Rilevo’ in particolare la corte d’appello che un profilo di nullita’ atteneva alla sentenza in quanto pronunciata verso (OMISSIS) (convenuta contumace in primo grado e gia’ coamministratrice della societa’), della quale era stata attestata la morte dall’ufficiale giudiziario in sede di relazione di notifica del ricorso in prosecuzione del processo, proposto dalla cooperativa a seguito del decesso del suo procuratore, conseguendone pertanto la doverosa rimessione degli atti al giudice di primo grado. Quanto all’eccepita prescrizione dell’azione di responsabilita’, per decorso del quinquennio dalla cessazione dalla carica di amministrazione ex novellato articolo 2393 c.c. ovvero dalla manifestazione delle irregolarita’ e dunque con decorrenza del termine ex articolo 2949 c.c. durante la carica (applicato il previgente regime) ovvero ancora per il decorso del termine secondo la natura contrattuale dell’azione, la sentenza – per quanto errata sul punto della qualificazione extracontrattuale dell’azione – doveva essere confermata, avendo correttamente il tribunale escluso l’applicazione del nuovo regime del Decreto Legislativo n. 6 del 2003, successivo alla fattispecie. Il termine iniziale di decorrenza doveva percio’ computarsi da quando l’evento dannoso era stato accertato e reso conoscibile, dunque con la relazione degli ispettori regionali del 6.7.1992, risultando percio’ tempestiva l’azione almeno verso (OMISSIS), (OMISSIS) e < (OMISSIS)>.
Inoltre, pur mancando per altri amministratori e sindaci la prova della analoga tempestiva notifica dell’atto di citazione, statui’ la corte d’appello che comunque la validita’ degli atti perfezionati operava come evento idoneo ad interrompere la prescrizione per tutti, in ogni caso dovendosi anche considerare che (OMISSIS) era stato imputato per truffa (in concorso con (OMISSIS), l’autore della condotta di gestione abusiva), con ogni effetto sulla prescrizione stessa (il reato sarebbe stato consumato fino al 14.7.1992). La sentenza rigettava poi la richiesta di reiterazione delle prove, formulata con genericita’ e peraltro risultando che il tribunale, disponendo la c.t.u. (su cui nessuna anomalia era stata provata, quanto al contraddittorio) comunque aveva tenuto conto anche dei documenti degli originari convenuti. Nel merito, la corte condivideva il giudizio sulla responsabilita’ degli amministratori e sindaci, cui era attribuibile una condotta colposa che di fatto aveva agevolato l’indebita ingerenza gestionale del (OMISSIS), estraneo alle cariche formali e fonte dei danni alla cooperativa, mentre era irrilevante l’invocazione di una responsabilita’ dei soci, cui non competeva un onere sostitutivo di controllo e con i quali non era stato provato alcun patto occulto in tal senso.
Circa la liquidazione del danno, la sua quantificazione era in linea con gli accertamenti del consulente contabile designato dal commissario regionale, adeguatamente motivata e non contraddetta dalle generiche obiezioni dei convenuti-appellanti.
L’appello incidentale della cooperativa era a sua volta ritenuto inammissibile, per omessa rituale notifica al contumace (OMISSIS) e poi inidonea notifica allo stesso, anziche’ al procuratore con cui era costituito in primo grado.
Il ricorso principale e’ affidato a sette motivi, ad esso resiste con controricorso la societa’ cooperativa. I ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memoria.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 112, 101, 291, 307 c.p.c., articoli 481 e 528 c.c., l’omessa pronuncia e la nullita’ di sentenza e procedimento (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), per via del mancato perfezionamento della riassunzione in confronto di tutte le parti a seguito del decesso dell’avvocato della cooperativa, causa non dichiarata di estinzione del processo, essendo state omesse le notifiche verso una parte dei possibili eredi di (OMISSIS).
Con il secondo motivo, viene fatto valere il vizio di motivazione, in ragione della contraddizione della sentenza che, ammettendo la mancata citazione degli eredi di (OMISSIS), si e’ limitata ad annullare in parte qua la sentenza piuttosto che estinguere il processo o dichiarare la nullita’ dell’intero giudizio.
Con il terzo motivo si deduce la violazione degli articoli 2407, 2392, 2393, 2394, 2395, 2949 e 2941 c.c. e L. Fall., articolo 146, ove la corte ha erroneamente confuso il termine di prescrizione dell’azione dei creditori sociali con quello proprio dell’azione sociale di responsabilita’, in concreto invece esperita e dunque dovendo computarsi il quinquennio dalla consumazione del fatto dannoso e con sospensione non automatica durante il mandato ne’ operante per i sindaci.
Con il quarto motivo, il ricorrente fa valere la violazione di legge quanto agli articoli 2392, 2393 e 2407 e 2947 c.c., oltre il vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza ha esteso la prescrizione dell’azione rivolta a (OMISSIS) richiamando l’imputazione di reato a lui ascritta, senza pero’ dar conto che costui era stato assolto e che la citata estensione non si applica alle ipotesi di responsabilita’ contrattuale.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in punto dell’articolo 112 c.p.c., articoli 1218, 1223, 1225, 2392, 2407 e 2697 c.c., articolo 132 c.p.c., essendo errata la sentenza ove ha attribuito il danno in una misura che di fatto richiama anche condotte del commissario.
Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 112, 115 e 132 c.p.c., articolo 111 Cost., nonche’ vizio di motivazione, sul punto della nullita’ della c.t.u. per la non rilevante nozione di ammanco contabile rispetto ad un piu’ grave, e non provato, ammanco di cassa, come non colto in sentenza.
Con il settimo motivo, il ricorrente censura di nullita’ la sentenza ove, pur non accogliendo l’appello incidentale della societa’ cooperativa in punto di condanna di un sindaco ( (OMISSIS)) nonostante fosse stata allegata la sua sussistenza nella carica, al pari degli altri, poiche’ riconfermato nel 1991, ne ha pero’ escluso la responsabilita’.
1. I primi due motivi, da trattare congiuntamente per la evidente connessione, non sono fondati. Va premesso che la sentenza impugnata, riconoscendo che la pronuncia di primo grado era stata resa nei confronti della contumace (OMISSIS) ma senza che per la stessa, di cui era stato accertato il decesso dall’ufficiale giudiziario nel corso delle notifiche per prosecuzione del processo a seguito della morte del legale della cooperativa attrice, potesse dirsi avvenuto il pieno rispetto del contraddittorio anche nei confronti di tutti i suoi eredi, posto che solo a qualcuno l’atto era stato notificato, ha sanzionato tale violazione del contraddittorio con la declaratoria di nullita’ parziale della sentenza di primo grado. Posto che si tratta di responsabilita’ solidale che da’ luogo a litisconsorzio solo facoltativo (Cass. 24362/2013, ma con principio estensibile anche al rapporto sindaci-amministratori), in questo, per un verso risulta rispettato il principio per cui “poiche’ le norme disciplinanti l’interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte nei cui confronti intervengano determinati eventi idonei a pregiudicarla, solo detta parte e’ legittimata a dolersi delfirrituale continuazione del processo, che, pertanto, non puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice, ne’ essere eccepita come motivo di nullita’ da una parte diversa pur se litisconsorte necessario di quella colpita dall’evento interruttivo.” (Cass. 12980/2002, 13571/2004, 24025/2009). Per altro verso, i ricorrenti – al di la’ della sequenza degli atti processuali pedissequamente trascritti, di per se’ equivocamente coerenti con il principio di autosufficienza del ricorso (Cass. 18363/2015) – non hanno dato prova di aver tempestivamente e ritualmente dedotto, davanti al giudice di primo grado e come loro prima difesa, la ora invocata causa di estinzione dell’intero processo, cosi’ omettendo di rappresentare la rituale coltivazione della correlativa eccezione processuale in senso stretto, in cui si risolve il dedotto vizio. Va invero ricordato che, vigente l’articolo 307 c.p.c., u.c. anteriore alla L. n. 69 del 2009, poiche’ l’eccezione di estinzione del giudizio (nella specie, per mancata indicazione nel ricorso in riassunzione di una delle parti del processo ed omessa citazione della stessa) puo’ essere sollevata, ai sensi dell’articolo 307 c.p.c., u.c. soltanto dalla parte interessata, nel caso di unico processo con pluralita’ di parti non puo’ essere fatta valere da una parte diversa rispetto a quella nei cui confronti l’ipotesi di estinzione si e’ verificata (Cass. 6361/2007, 100/2011). E parimenti, in detto regime, sebbene operi di diritto, per potere essere dichiarata dal giudice l’estinzione del processo deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra istanza o difesa, quale che sia il momento nel quale la difesa medesima venga formulata (Cass. 209/1981, 316/1992), cioe’ come oggetto della prima tesi difensiva nell’ambito di tale prima difesa (Cass. 2047/2000, 22146/2004), mentre ove non sia stata cosi’ tempestivamente eccepita, nel medesimo grado in cui si sono verificati i fatti che ad essa possono dar luogo, non puo’ essere dedotta e rilevata in sede d’impugnazione, (neppure su istanza della parte in precedenza rimasta contumace, per Cass. 2628/1994).
2. Il ter
3. Per un secondo profilo, i ricorrenti non hanno messo in evidenza in quale atto processuale e con quale tempestivita’ abbiano sollevato, avanti al giudice del merito, la questione della non estensibilita’ ai sindaci dell’articolo 2941 c.c., n. 7, la cui considerazione da parte della stessa corte d’appello risulta comunque assorbita dalla primaria ratio con cui ha riferito alla protrazione sino alla citata data della inerzia colpevole sia degli amministratori che dei sindaci.
In ogni caso, a giustificazione della tempestivita’ dell’azione, correttamente la sentenza impugnata ha richiamato il principio per cui la notifica della citazione nei confronti di alcuni dei corresponsabili solidali, tra amministratori e sindaci, vale ad interrompere la prescrizione anche nei confronti degli altri, secondo un indirizzo – da ribadirsi – per cui quando venga proposta l’azione di responsabilita’ nei confronti di uno degli amministratori di una societa’ e, successivamente, venga proposta la medesima azione nei confronti degli altri, il giudice, per affermare che la prima citazione ha avuto l’effetto di interrompere la prescrizione anche riguardo agli altri amministratori (ex articolo 1310 c.c.) deve valutare se le violazioni a carico di questi ultimi accertate possano essere considerate alla stregua di concause – distinte ma eziologicamente concorrenti dei danni arrecati ex articoli 2392 e 2394 c.c. (Cass. 6244/1998), accertamento che nella fattispecie puo’ dirsi del tutto convergente, stante la piena identita’ della domanda. Quanto detto permette di considerare assorbito il quarto motivo.
4. Il quinto motivo e’ per un profilo infondato, ove non censura in modo specifico il principio regolatore della responsabilita’ cui si e’ attenuto il giudice di merito, per il quale la natura contrattuale della responsabilita’ degli amministratori e dei sindaci verso la societa’ comporta che questa ha soltanto l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalita’ fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e i sindaci l’onere di dimostrare la non imputabilita’ a se’ del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti (Cass. 22911/2010). Per altro profilo, la contestazione e’ inammissibile, stante la sua genericita’ e la mancata delineazione ordinata del fatto controverso e decisivo per il giudizio, non precisato per un chiaro collegamento alle pretese lacune dell’accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
5. Il sesto motivo e’ infondato, posto che da un lato la sentenza impugnata ha fatto un esplicito rinvio alle risultanze del processo di primo grado ed alla c.t.u. ivi espletata per giustificare la estensione del pregiudizio subito dalla societa’, dall’altro lato sono stati esaminati i limiti dei documenti offerti dalle difese dei convenuti-appellanti, non idonei in ogni caso ne’ a smentire il rilevato ammanco contabile (frutto della mala gestio affidata e permessa al terzo (OMISSIS)), ne’ a ricostruire in modo alternativo l’ammanco di cassa, pure riscontrato. Va invero ribadito che per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, e’ necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa gia’ dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti, onde consentirne la valutazione in termini di decisivita’ e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimita’ (Cass. 11482/2016).
6. Il settimo motivo e’ inammissibile. Dalla sentenza risulta che l’appello incidentale verso (OMISSIS), gia’ sindaco della cooperativa, era stato dichiarato inammissibile, per omessa rituale notifica a tale appellato contumace, del quale era stata chiesta dalla stessa societa’ l’affermazione della responsabilita’, in riforma della statuizione denegativa del primo giudice. Dalla censura dei ricorrenti, gravemente carente in termini di completezza espositiva del fatto processuale, non si evince quale azione essi abbiano autonomamente rivolto a (OMISSIS), con regolare chiamata nel giudizio o comunque propria iniziativa contro tale soggetto diretta, cosi’ da permettere anche in questa sede lo scrutinio del loro interesse all’odierna impugnazione, allo stato non rinvenuto.
Il ricorso pertanto va rigettato, con pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’, secondo le regole della soccombenza e meglio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

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