Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 19 agosto 2016, n. 17195

In sede di ripartizione dell’attivo fallimentare, il giudice delegato deve normalmente limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi ed alla collocazione dei crediti, mentre non puo’ apportare modifiche allo stato passivo, impugnabile solo nelle forme previste dalla legge, e’ pero’ anche vero che egli puo’ procedere all’esclusione di un credito gia’ ammesso al concorso, laddove il curatore faccia valere un fatto estintivo dello stesso sopravvenuto alla dichiarazione di esecutivita’ dello stato passivo e, dunque, nuovo e posteriore rispetto al giudicato endofallimentare

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 19 agosto 2016, n. 17195

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20016-2010 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., a seguito di fusione per incorporazione della (OMISSIS) S.P.A. nella (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CASSINO, depositata il 25/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega orale, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ordinanza depositata in data 25 giugno 2010, il Tribunale di Cassino, nella resistenza della curatela fallimentare e di (OMISSIS) s.p.a., creditore titolare di ipoteca di secondo grado, ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) s.p.a., avverso il provvedimento del giudice delegato del fallimento di (OMISSIS), e finalizzato ad ottenere la modifica del progetto di ripartizione finale nel senso di attribuire alla reclamante la somma di Euro 154.937,00, in via privilegiata quale creditore ipotecario, oltre interessi legali, e la somma di Euro 38.661,96, in via chirografaria.
2. Il Tribunale ha ritenuto: a) che la societa’ reclamante, avendo ricevuto dai fideiussori del fallito la somma complessiva di Euro 149.114,00, a stralcio dell’esposizione debitoria, aveva diritto di concorrere in via privilegiata, nella ripartizione finale, solo in relazione al residuo del credito ipotecario ammesso al passivo (Euro 5.823,00); b) che non assumeva alcun rilievo il fatto che la banca avesse inteso imputare il pagamento solo agli interessi e alle spese, ai sensi dell’articolo 1194 c.c., dal momento che la quietanza del 28 marzo 2003 documentava una diversa volonta’ delle parti.
3. Avverso tale sentenza, (OMISSIS) s.p.a., in nome e per conto della (OMISSIS) s.p.a., propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. All’esame dei motivi di ricorso, va premessa la valutazione di ammissibilita’ dell’impugnazione, attesa la natura decisoria del provvedimento del quale si discute, idoneo ad incidere in via definitiva e con forza di giudicato sostanziale sui diritti del creditore (si vedano i principi affermati da Cass. 21 febbraio 2001, n. 2493).
2. Con il primo motivo si lamenta violazione della L. Fall., articoli 52, 55, 61 e 101 nonche’ omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando: a) che il Tribunale di Cassino aveva omesso di confrontarsi con il principio in forza del quale il terzo che, convenzionalmente o ex lege, intenda surrogarsi nella posizione del creditore ammesso al passivo deve far valere le proprie ragioni non gia’ con una mera notificazione della cessione al fallimento, ma con insinuazione tardiva, essendo indispensabile il controllo dell’effettivita’ del subentro e dell’insussistenza di cause preclusive del credito; b) che, in ogni caso, non si era verificata alcuna cessione del credito in favore del soggetto che aveva effettuato il pagamento ne’ poteva realizzarsi un mutamento dello stato passivo; c) che, infatti, l’atto notarile che documentava il pagamento da parte del fideiussore faceva riferimento esclusivamente alla surrogazione di quest’ultimo; d) che il fideiussore che non abbia pagato il creditore prima della dichiarazione di fallimento puo’ essere considerato creditore condizionale con riguardo all’esercizio dell’azione di regresso nei confronti del fallito e ha diritto di essere ammesso al concorso con riserva, ai sensi della L. Fall., articolo 61, comma 2, e articolo 55, comma 3; e) che, nel caso di specie, il fideiussore non si era insinuato nel passivo.
Il motivo e’ infondato, poiche’, nel caso di specie, non e’ in discussione una cessione del credito o una surrogazione del fideiussore, ma l’intervenuta parziale estinzione del credito gia’ insinuato dalla banca.
D’altra parte, se e’ vero che, in sede di ripartizione dell’attivo fallimentare, il giudice delegato deve normalmente limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi ed alla collocazione dei crediti, mentre non puo’ apportare modifiche allo stato passivo, impugnabile solo nelle forme previste dalla legge, e’ pero’ anche vero che egli puo’ procedere all’esclusione di un credito gia’ ammesso al concorso, laddove il curatore faccia valere un fatto estintivo dello stesso sopravvenuto alla dichiarazione di esecutivita’ dello stato passivo e, dunque, nuovo e posteriore rispetto al giudicato endofallimentare (Cass. 14 gennaio 2016, n. 525, con riferimento ad un caso di integrale soddisfazione del creditore intervenuta in sede extrafallimentare da parte dei coobbligati in solido del fallito).
2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali nonche’ violazione dell’articolo 1194 c.c., per avere il Tribunale trascurato di considerare che i versamenti effettuati erano stati imputati, ai sensi della previsione invocata, in conto interessi e spese maturate e che, in ogni caso, gli interessi dovuti dai fideiussori erano da considerarsi al tasso pieno, alla stregua del titolo.
Il motivo e’ inammissibile per difetto di specificita’, in quanto non si confronta con l’interpretazione fornita dal Tribunale all’atto negoziale che documenta il pagamento in favore della banca, laddove e’ stata colta una manifestazione di volonta’ contraria alle regole di imputazione di cui all’articolo 1194 c.c., e non indica quali canoni interpretativi sarebbero stati violati.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

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