Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 17 maggio 2016, n. 10090

Qualora si manifesti da parte di figure parentali sostitutive (nella specie, la nonna materna) la disponibilità a prestare assistenza e cura al minore, essenziale presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono è la presenza di significativi rapporti dello stesso con tali persone

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 17 maggio 2016, n. 10090

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 396-2015 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE, PROCURA GENERALE PRESSO LA CASSAZIONE, (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 18/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 07/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di segnalazione anonima del 21.01.2014, i minori (OMISSIS) (nato il (OMISSIS)), (OMISSIS) (nata il (OMISSIS)) e (OMISSIS) (nata il (OMISSIS)), conviventi con i genitori (OMISSIS) e (OMISSIS), venivano trovati presso la loro abitazione in pessime condizioni igieniche e con lesioni da maltrattamenti. Inseriti i bambini in struttura ed apertasi, su richiesta del P.M.M., la procedura di adozione (con decreto del 6.02.2014), il T.M. di Taranto sospendeva i genitori dalla potesta’ e nominava ai minori il tutore provvisorio ed il curatore speciale.
Ascoltati i genitori dei tre minori, i nonni materni (OMISSIS) ed (OMISSIS), una zia materna (OMISSIS) ed ancora (OMISSIS) e (OMISSIS), nonni paterni, nonche’ espletata per la valutazione delle capacita’ genitoriali della (OMISSIS), il Tribunale per i minorenni di Taranto, con sentenza del 19.06.2014, dichiarava lo stato di adattabilita’ dei tre minori.
Con sentenza del 24.10-7.11.2014 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, Sezione per i minorenni, respingeva i gravanti proposti dai genitori, dai nonni paterni nonche’ dalla nonna materna dei minori, (OMISSIS). Per citiamo ancora possa rilevare, la Corte territoriale, premesso anche che la (OMISSIS) aveva censurato con unico motivo la sentenza de qua per essersi ritenuto sussistente lo stato di adattabilita’ nonostante la dichiarata sua disponibilita’ ad occuparsi dei nipotini ed ancora che il primo giudice aveva escluso l’affidamento dei minori (anche) ai nonni materni perche’ (pur essi) “non hanno mai avuto alcun rapporto con i nipoti”, la doglianza era infondata. Nel caso in esame non vi era dubbio alcuno circa l’assenza totale di “rapporti pregressi” – significativi o meno – dell’appellante (OMISSIS) con i nipotini, atteso che in sede di ascolto da parte del T.M. (udienza 11/3/2014; la stessa aveva (tra l’altro) evidenziato d’avere avuto in casa solo il piccoli) (OMISSIS) per pochi mesi dopo la nascita, e di avere visto (OMISSIS) e (OMISSIS) solo all’atto della nascita, in una clinica. Ne risultava evidente l’impossibilita’ di ritenere che l’appellante avesse mai intrattenuto coni nipotini un qualsiasi – significativo – rapporto progresso. peraltro constatandosi l’ammissione implicita di siffatto dato l’attuale nell’atto di gravame. ove si era evidenziato come non potesse a proprio giudizio. derivare da “mancanza di interessamento in un periodo precedente” (il procedimento de quo) la conseguenza di un disinteresse attuale e definitivo. Pur se gia’ la sola assoluta mancanza di rapporti progressi con i minori era sufficiente a far escludere la dedotta erroneita’ della statuizione del Tribunale. era opportuno considerare ad abundantiam – che non vi era prova alcuna di (eventualmente) concreta affidabilita’ circa la dichiarata disponibilita’ della (OMISSIS) ad occuparsi dei nipoti, cosi che essa non apparisse meramente velleitaria ed anzi osservandosi che siffatta natura del detto “intendimento” sembrava invece confermata dalla mancanza di qualsivoglia comportamento attivo della medesima (OMISSIS) atto ad impedire comportamenti pregiudizievoli dei genitori, purtroppo invece attuati nei confronti dei minori, trovati nella propria abitazione in condizioni di assoluto ed indicibile degrado, eloquentemente rammostrato nella documentazione fotografica realizzata dalla Polizia nonostante la ben agevole possibilita’ di interessarsi in un qualche modo della vita degli stessi. abitando nel medesimo (piccolo) quartiere (la Citta’ “Vecchia”) e potendo altrettanto agevolmente. ove avesse effettivamente voluto, attivarsi per ottenere almeno – l’intervento dei Servizi Sociali. Stante quanto esposto, la C.Testo Unico invocata dalla (OMISSIS) – onde accertarsi “la sussistenza di un legame tra la nonna ed i minori” – si appalesava evidentemente inammissibile, mancando la prova dell’esistenza della situazione di fatto che avrebbe dovuto poi essere oggetto di valutazione tecnica da parte di ausiliare.
Avverso questa sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato a (OMISSIS), a (OMISSIS) e (OMISSIS), alla (OMISSIS), ad (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ all’Avv.to (OMISSIS) ed all’Avv.to (OMISSIS), rispettivamente tutore provvisorio e curatore speciale dei minori, nonche’ ancora al PM presso il TM, al PG presso il Giudice a quo, al PG presso questa Corte, i quali tutti non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la (OMISSIS) denunzia:
1. “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. 4 maggio 1983, n. 184, articoli 8, 12, 15) (ex articolo 360 c.p.c., n. 3). Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex articolo 360 c.p.c., n. 5)”.
2. “Incongrua e carente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex articolo 360 c.p.c., n. 5. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 184 del 1983, articolo 15 (ex articolo 360 c.p.c., n. 3).
Con i primi due motivi la (OMISSIS) si duole che sia stato respinto il suo appello e riconfermato lo stato di abbandono dei nipotini, sostenendo sia che l’assenza di suoi rapporti continuativi e significativi con gli stessi non avrebbe comunque dovuto impedire la valutazione e valorizzazione della sua disponibilita’ a prendersi cura di loro ed a porsi in funzione vicariante dei genitori e sia clic aveva continuato ad incontrare i nipoti per strada anche dopo che era cessata la convivenza presso la sua abitazione con la famiglia della figlia. Contesta inoltre l’affermata inaffidabilita’ del suo intento vicariante e di supporto. sostenendo pure che non aveva mai abitato presso la citta’ vecchia di Taranto ove invece era situato l’alloggio dei bambini e dei genitori.
3. “Omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex articolo 360 c.p.c., n. 5)”, in riferimento al diniego di CTU per accertare “la sussistenza di un legame tra la nonna ed i minori”.
I tre motivi del ricorso non meritano favorevole apprezzamento.
Quanto ai primi due. i giudici di merito si sono irreprensibilmente attenuti al dettato normativo (L. n. 184 del 1983, articolo 12) ed all’orientamento giurisprudenziale che in materia, dopo le risalenti pronunce richiamate nel ricorso, si e’ andato consolidando (cfr cass. n. 11993 del 2002; n. 18113 del 2006; n. 15755 del 2013; n. 16280 del 2014), per il quale. qualora si manifesti da parte di ligure parentali sostitutive (quali, nella specie, la nonna materna) la disponibilita’ a prestare assistenza e cure al minore, essenziale presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono e’ la presenza di significativi rapporti dello stesso con tali persone. Peraltro del pari ineccepibilmente per il profilo normativo i medesimi giudici hanno proceduto anche alla verifica della serieta’ ed effettiva realizzabilita’ dell’intento manifestato dalla (OMISSIS) (cfr anche cass. n. 11883 del 2015). non reperendo al riguardo obbiettivi riscontri positivi ed anzi plausibilmente escludendo la sussistenza di detti connotati per il fatto che la nonna in passato aveva ignorato e non si era attivata per impedire che i bambini vivessero nelle condizioni di assoluto ed indicibile degrado in cui erano stati trovati dagli organi pubblici. A quest’ultimo riguardo come per la parte preponderante delle residue dedotte censure deve pure sottolinearsi che esse eminentemente involgono la motivazione dell’impugnata sentenza, per cui ratione temporis vanno ricondotte all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione introdotta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, concernendo la sentenza pubblicata il 7.11.2014. Come ormai noto, tale normativa, circoscrivendo il vizio di motivazione deducibile mediante il ricorso per cassazione all’omesso esame di un fatto (storico) decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti. costituisce espressione della volonta’ del legislatore di ridurre al minimo costituzionale l’ambito del sindacato spettante al Giudice di legittimita’ in ordine alla motivazione della sentenza, restringendo l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede ai soli casi in cui il vizio si converte in violazione di legge. per mancanza del requisito di cui all’articolo 132 c.p.c., n. 4, ossia ai casi in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere d’individuarla, cioe’ di riconoscerla come giustificazione del decisum e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. anche Cass., Sez. Un. 7 aprile 2014 nn. 8053 e 8054: Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2014, n. 21257); ipotesi nella specie non ravvisabili. Per il resto i prospettati rilievi si risolvono in meri irrituali, apodittici dissensi, pur’essi privi di qualsiasi decisivita’.
Anche il terzo motivo sul diniego di CM appare inammissibile. essendo stata l’opzione istruttoria correlata all’esaminata e con puntuali argomentazioni negata idoneita’ della ricorrente a porsi in funzione vicariante o anche soltanto di supporto ai genitori dei bambini, nonche’ irreprensibilmente ancorata al dato normativo che non consente indagini meramente esplorative (cfr anche cass. n. 4407 del 2006).
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimita’. atteso il relativo esito ed il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti.

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