Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 13 gennaio 2017, n. 782

La dichiarazione di adottabilità di un figlio sussiste non in presenza di generici giudizi di incapacità genitoriale, ma si deve fondare su precisi elementi idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 13 gennaio 2017, n. 782

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8762/2016 proposto da:

(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso successivo;

– ricorrente + ricorrente successivo –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 205/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS), anche con delega avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento dei propri ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Brescia, sezione per i minorenni, riformava, su gravame del Pubblico Ministero, la sentenza con la quale il tribunale per i minorenni aveva dichiarato non luogo a provvedere sullo stato di adottabilita’ della minore (OMISSIS), nata nel (OMISSIS) dall’unione tra (OMISSIS) e (OMISSIS), entrambi tossicodipenti.

Motivava la decisione evidenziando innanzi tutto le gravi fragilita’ palesate dalla madre, che aveva a sua volta vissuto una storia di abbandono da parte dei genitori e che si era allontanata dalla comunita’ in cui inizialmente era stata inserita con (OMISSIS) e con il (OMISSIS), per seguire un nuovo compagno, oltre tutto violento e col quale aveva generato un’altra figlia.

Sottolineava che dalla c.t.u. era emerso che la relazione della madre con la piccola fosse apparsa fredda al punto da corroborare le dichiarazioni rese dalla figlia agli operatori della comunita’ di “non avere la mamma”; che le suddette emergenze non potevano considerarsi contraddette da quanto dedotto dalla (OMISSIS) in base alle risultanze delle valutazioni dei servizi sociali in ordine al rapporto con l’altra figlia (OMISSIS), giacche’ anche per questa la madre aveva dimostrato difficolta’ in rapporto al nucleo familiare; che dunque doveva in tal senso concludersi che, a dispetto delle manifestazioni di intento, la (OMISSIS) era persona con gravissime fragilita’, tali da non permettere di pronosticare una successiva acquisizione della capacita’ genitoriale in tempi compatibili con le esigenze della minore.

Indi la corte d’appello passava a considerare la posizione del padre, (OMISSIS).

Osservava che la c.t.u. aveva dato atto di “una relazione calda e vicina con la minore”, e che questa a propria volta aveva manifestato slanci di affetto verso il padre. Tuttavia sottolineava che egli aveva ripreso l’assunzione di stupefacenti e di alcolici in modo significativo e che la reiterata dipendenza, negata dal predetto e non compresa nella gravita’ neppure dai di lui genitori, aveva gravemente minato la sua prognosi di recuperabilita’; inoltre (OMISSIS) aveva dimostrato anche durante gli incontri con la bambina un comportamento non costante.

Infine la corte esaminava la posizione del nonno materno, Luciano (OMISSIS), e della sua compagna (OMISSIS), entrambi costituiti in giudizio, per affermare che, sebbene dalla c.t.u. fosse emerso che (OMISSIS) aveva instaurato un legame piu’ o meno forte con ciascuno dei nonni, e che questi, adeguati a svolgere tale ruolo, erano adatti a ricoprire quello di genitori facenti funzione, tuttavia rispetto a tale situazione doveva essere valutata la necessita’ della minore di trovare una famiglia stabile con due genitori, in modo tale da garantirle una crescita senza ulteriori cambiamenti nella collocazione e nei legami. Da questo punto di vista la corte d’appello precisava che dal verbale di ispezione disposta dal pubblico ministero ai sensi della L. n. 184 del 1983, articolo 9, effettuata a ottobre 2015 e oggetto di successiva relazione, era emerso che la stessa minore aveva manifestato l’esigenza di una situazione piu’ stabile dal punto di vista abitativo e affettivo; sicche’, non essendo pronosticabile l’acquisizione di capacita’ genitoriali del padre e della madre in tempi compatibili con le esigenze della figlia, e considerato che ne’ i genitori ne’ i nonni avevano dimostrato di essere idonei a prendersi cura e a crescere la minore, l’adozione si prospettava come unica soluzione praticabile nell’interesse di questa. Invero non poteva essere considerata valida l’ipotesi dell’affido etero familiare, in quanto tale affido, permettendo il mantenimento della rete parentale, avrebbe comportato la creazione di legami affettivi con un nuovo nucleo familiare necessariamente destinati a essere temporanei, e avrebbe quindi protratto lo stato di incertezza e di precarieta’ in cui la minore aveva vissuto fin dalla nascita.

Avverso la sentenza pubblicata il 9-3-2016 e comunicata via pec in pari data, hanno proposto separati ricorsi (OMISSIS), sulla base di tre motivi, (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di due motivi, e (OMISSIS), nonna materna di (OMISSIS) e parte essa pure del giudizio di merito, sulla base di tre motivi.

Nessun altro ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’articolo 335 c.p.c..

2. – Col proprio ricorso (OMISSIS) denunzia, in tre motivi, nell’ordine:

(1) violazione della L. n. 184 del 1983, articoli 1 e 8 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte d’appello omesso la valutazione delle piu’ recenti relazioni dei servizi sociali al fine di escludere lo stato di abbandono della minore: in particolare non sarebbero state considerate le relazioni del novembre 2015 e del gennaio 2016 che avevano evidenziato il positivo percorso intrapreso dalla madre e la progressiva assunzione di consapevolezza del suo ruolo;

(2) violazione dell’articolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, della Convenzione di Strasburgo del 25-1-1996 e della carta dei diritti fondamentali dell’UE 7-12-2000, per non avere la corte d’appello in effetti valutato l’interesse superiore del minore, posto che la stessa c.t.u. aveva sottolineato l’importanza della non interruzione dei legami costruiti con le figure della sua famiglia allargata;

(3) violazione della L. n. 184 del 1983, articolo 8, in relazione alla valutazione negativa dei nonni, non essendo state evidenziate criticita’ tali da consentire di escludere l’affido della minore a questi.

3. – Con due motivi di ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) deducono, a loro volta, nell’ordine:

(1) violazione della L. n. 184 del 1983, articoli 1 e 8 e omesso esame di un fatto decisivo in ordine alla valutazione dello stato di abbandono;

(2) violazione dell’articolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, della Convenzione di Strasburgo del 25-1-1996 e della carta dei diritti fondamentali dell’UE 7-12-2000, per non avere la corte d’appello in effetti valutato l’interesse superiore del minore.

Tali motivi traducono doglianze sovrapponibili a quelle di cui ai primo due motivi del ricorso di (OMISSIS).

4. – Infine con tre motivi di ricorso l’altra nonna materna, (OMISSIS), denunzia nell’ordine:

(1) la nullita’ della sentenza in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c., essendo stata utilizzata, onde sovvertire le conclusioni del c.t.u. del tribunale, documentazione redatta dal pubblico ministero e prodotta in appello in violazione del principio del contraddittorio, sottratta invero alla direzione istruttoria del giudice;

(2) violazione della L. n. 184 del 1983, articoli 1, 8 e 12, in ordine alla valutazione dello stato di abbandono connesso all’irreversibilita’ del pregiudizio alla crescita equilibrata e all’armonioso sviluppo della minore;

(3) difetto di motivazione in ordine alla ulteriormente dedotta applicabilita’ della normativa di cui alla L. n. 173 del 2015.

5. – Esigenze di chiarezza e completezza inducono il collegio a esaminare con priorita’ il primo e il terzo motivo di quest’ultimo ricorso, che si presentano svincolati dai restanti.

Il primo motivo di tale ricorso e’ infondato, in quanto la L. n. 183 del 1984, articolo 9, comma 3, consente al pubblico ministero di procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo, negli istituti di assistenza pubblici o privati, “ai fini di cui al comma 2”. Vale a dire al fine di determinarsi circa le iniziative per far dichiarare l’adottabilita’ di quelli, tra i minori collocati in istituti, che risultino in situazione di abbandono. La ratio individuabile al fondo dell’esercizio di tale potere va estesa anche alle determinazioni afferenti l’eventualita’ di fare appello avverso sentenze che abbiano ritenuto insussistente la condizione di abbandono, dovendo la norma essere interpretata alla luce del principio costituzionale di ragionevole durata del processo (articolo 111 Cost.).

Ne’ ha pregio discorrere di lesione del contraddittorio, ben potendo il diritto al contraddittorio esplicarsi nei confronti delle relazioni acquisite agli atti del processo mediante la facolta’ delle parti di esaminarle, di estrarne copia e di svolgere deduzioni o richieste di approfondimenti in rapporto a quanto in esse riferito (e v. difatti, con riguardo a un tale generale principio, Sez. 1″ n. 23976-15; n. 2780-13).

Il terzo motivo del medesimo ricorso e’ inammissibile perche’ afferente a questione giuridica, a fronte del consolidato principio che limita la deduzione del vizio di motivazione, quale che sia il regime afferente (anteriore o, come nella specie, successivo alla riforma ex Decreto Legge n. 83 del 2012), ai soli profili di fatto.

6. – Sgombrato dunque il campo dalle suddette tematiche, possono essere esaminati congiuntamente, perche’ tra loro connessi, gli altri motivi di ricorso, che prospettano identiche questioni in punto di ritenuta esistenza dello stato di abbandono e di valutazione del preminente interesse del minore.

A questo riguardo i ricorsi sono fondati.

7. – Costituisce principio acquisito, in tema di adozione, che il prioritario diritto del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell’ambito della propria famiglia (L. n. 184 del 1983, articolo 1) impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilita’, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse.

Quel diritto puo’ essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato quale necessariamente e’ quello di abbandono, la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della corte europea dei diritti dell’uomo e della corte di giustizia, come extrema ratio, a causa dell’irreversibile incapacita’ dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza (cfr. Sez. 1 n. 13435-16).

Il ricorso alla dichiarazione di adottabilita’ di un figlio minore e’ cioe’ consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilita’ di dare ingresso a giudizi sommari di incapacita’ genitoriale non basati su precisi elementi idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio.

Di tali elementi il giudice di merito deve dare conto sulla scorta di una valutazione resa all’attualita’.

Invero questa corte ha avuto modo di puntualizzare che, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilita’, il giudice deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini e approfondimenti riferiti alla situazione presente, tenendo conto della positiva volonta’ di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori (v. Sez. 1 n. 24445-15).

8. – Tenuto conto dei principi esposti, l’impugnata sentenza si rivela carente.

La condizione di abbandono della minore e’ stata affermata nonostante che la stessa corte territoriale abbia dato atto della volonta’ dei nonni materni di occuparsi di essa.

Ove anche si ritenesse esistente un refuso della motivazione, nella parte in cui i nonni sono stati ritenuti “adeguati a svolgere il ruolo di nonni” e poi “invece adatti (anziche’ inadatti) a ricoprire quello di genitori facenti funzione resta che l’assunto consequenziale, in ordine alla inidoneita’ della rete parentale, si palesa ancorato a rilievi apodittici.

Invero soprattutto l’inidoneita’ genitoriale della madre e’ stata affermata in base a un giudizio sommario, essenzialmente facente leva sull’evidenziata condizione di fragilita’ personale e di non meglio esplicitata “freddezza” rispetto alla figlia. Condizione peraltro desunta da quella stessa c.t.u., eseguita in primo grado, che pur aveva concluso per il necessario mantenimento del legame con i membri della famiglia allargata.

Niente altro sorregge la pur grave decisione assunta. La quale, proprio per la difforme valutazione del tribunale per i minorenni, imponeva, invece, un maggiore rigore accertativo.

In questa prospettiva non sembra aver ricevuto puntuale considerazione il contenuto delle altre relazioni evocate dalla ricorrente (OMISSIS) in vista di una valutazione attuale della condizione inerente il rapporto con la minore: la relazione della fine di ottobre 2015 e quella di gennaio 2016, redatte dai servizi sociali che avevano il compito di seguire la medesima (OMISSIS) nel progetto di tutela della seconda figlia (OMISSIS).

Codeste in base all’ampio stralcio riportato nel ricorso – sembrano aver rimandato “a una figura materna attenta e partecipe nella cura della bambina”, la quale si presentava agli assistenti sociali “sana, con buona e costante crescita, sempre pulita ed adeguatamente vestita”, all’interno di un ambiente “ben tenuto, pulito e accogliente”. Una figura che era sembrata “riuscire a interrogarsi e sintonizzarsi per la prima volta in modo non egoistico sulla figlia (OMISSIS), a cui nel frattempo aveva comunicato la notizia della maternita’”.

Nell’ottica richiesta dal parametro normativo, erano, questi, elementi potenzialmente sintomatici di un mutato atteggiamento materno e di una situazione personale in chiara evoluzione, del resto annotata dalla stessa corte territoriale nel riferimento alla “palesata disponibilita’ a vivere la relazione con (OMISSIS) con maggiore consapevolezza”.

E la sentenza li ha liquidati in modo del tutto superficiale, essendo rimasto inesplicato il giudizio – di cui si fatica a cogliere persino la pertinenza – secondo cui dalle relazioni ultime dette sarebbe stato dimostrato il permanere di difficolta’ della giovane madre anche nel rapporto con il nuovo nucleo familiare.

9. – Consegue che l’impugnata sentenza non puo’ considerarsi rispettosa del principio cardine secondo cui, nell’ esegesi della L. n. 184 del 1983, articoli 1 e 8, come emergente dai principi all’inizio esposti, la dichiarazione di adottabilita’ di un minore rappresenta pur sempre, all’esito di una valutazione necessariamente attualizzata, l’extrema ratio.

La sentenza va quindi cassata con rinvio alla medesima corte d’appello di Brescia, in diversa composizione la quale provvedera’ a svolgere i conferenti accertamenti di fatto uniformandosi ai principi esposti.

Il giudice di rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS), accoglie i ricorsi quanto ai motivi restanti, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Brescia, in diversa composizione.

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