Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 11 gennaio 2017, n. 507

La procedura prefallimentare non ha natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non puo’ dirsi iniziata l’esecuzione collettiva, cosi’ come, prima del pignoramento, non puo’ dirsi iniziata l’esecuzione individuale; ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non e’ soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi contemplata dalla L. n. 44 del 1999, articolo 20, comma 4, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell’usura

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 11 gennaio 2017, n. 507

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3641-2013 proposto da:

(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), gia’ (OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), gia’ (OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)) – nella qualita’ di socio accomandatario receduto, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3840/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) sas ha proposto reclamo avverso la sentenza che aveva dichiarato il fallimento proprio e dei soci accomandatari, lamentando che il tribunale non aveva sospeso la procedura concorsuale per trecento giorni, come previsto dalla L. 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 20 a favore delle vittime di richieste estorsive e dell’usura.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza 30 novembre 2012, rigettando il reclamo, ha ritenuto che la menzionata disposizione, pur applicandosi ai processi esecutivi di tipo collettivo come il fallimento, non lo e’ nelle procedure prefallimentari, le quali hanno natura cognitiva e non esecutiva; inoltre, per applicare la proroga prevista dalla citata legge alle procedure prefallimentari, ha affermato la necessita’ di contemperare le esigenze di tutela della vittima dell’usura con i diritti dei creditori, i quali, nella specie, erano professionisti che richiedevano il pagamento del compenso per l’attivita’ prestata a favore della societa’, ai quali non era addebitabile alcun delitto di usura o estorsione.

Avverso questa sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la Curatela del Fallimento e i soci non hanno svolto attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la (OMISSIS) denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 44 del 1999, articolo 20, comma 4, per avere la sentenza impugnata ritenuto inapplicabile la sospensione dei termini prevista dalla normativa antiusura, omettendo di considerare che essa dovrebbe intervenire prima della sentenza di fallimento.

Il secondo motivo, in relazione al parametro normativo suindicato, lamenta la irragionevolezza della ritenuta inapplicabilita’ della sospensione alla fase prefallimentare, invocandosi una interpretazione costituzionalmente orientata del citato articolo 20, comma 4, tenuto conto che la sentenza di fallimento spoglia il debitore dei suoi beni, come da interpretazione “autentica” del commissario antiracket.

I motivi in esame, da esaminare congiuntamente, sono manifestamente infondati, avendo la sentenza impugnata deciso in conformita’ alla giurisprudenza di legittimita’, secondo la quale la procedura prefallimentare non ha natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non puo’ dirsi iniziata l’esecuzione collettiva, cosi’ come, prima del pignoramento, non puo’ dirsi iniziata l’esecuzione individuale; ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non e’ soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi contemplata dalla L. n. 44 del 1999, articolo 20, comma 4, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell’usura (v. Cass. n. 8432 del 2012, 6309 del 2014, 10172 del 2016).

Il terzo motivo, che lamenta l’erronea considerazione del fatto che i creditori istanti erano professionisti e non usurai, e’ assorbito.

Il ricorso e’ rigettato, senza necessita’ di provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso

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