Presupposto per il riconoscimento dell’assegno di divorzio è che il richiedente non abbia redditi adeguati e non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive. Il criterio relativo alla durata del matrimonio attiene al momento successivo della quantificazione. E ciò, sia che l’inadeguatezza dei redditi venga correlata al tenore di vita goduto durante la convivenza o più in generale in costanza di matrimonio (criterio considerato, da larga parte della dottrina e da una parte della giurisprudenza, inadeguato e astratto – in quanto, in genere, la separazione e il successivo divorzio incidono negativamente sul tenore di vita di entrambi i coniugi – ed eccessivamente sanzionatorio per l’obbligato) sia che vengano in considerazioni altri criteri (ad es. un assegno che permetta una autosufficienza economica all’avente diritto, magari con alcune variabili collegate alla sua posizione economico-sociale, oltre che alle possibilità dell’obbligato): com’è noto, l’art. 5 L. Divorzio non fornisce definizione alcuna del l”‘inadeguatezza” dei redditi, attribuendone il contenuto all’opera della giurisprudenza.
Il criterio della durata del matrimonio appartiene al momento successivo della quantificazione dell’assegno, dopo che sia stata accertata l’inadeguatezza dei redditi del richiedente.
Nel caso di specie ha errato – secondo la Suprema Corte – la Corte di merito nell’escludere il diritto del ricorrente all’assegno divorzile, fondando esclusivamente la propria argomentazione sulla durata del matrimonio – poco più di due anni dalla celebrazione alla separazione di fatto con
l’uscita dalla casa coniugale della moglie – non considerando peraltro il periodo di separazione assai più lungo. Né si potrebbero richiamare alcune sentenze di questa Corte (tra le altre Cass. N. 6164 del 2015) che ammettono l’esclusione dell’assegno in casi eccezionali di divorzio brevissimo (pochi giorni o pochi mesi di convivenza), ma ribadiscono sempre che il criterio della durata del matrimonio non attiene al diritto all’assegno, ma alla sua quantificazione.
Suprema Corte di Cassazione
sezione I civile
sentenza 10 gennaio 2017, n. 275
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 15-01-2009, il Tribunale di Roma dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra B.G. e M.S.; disponeva l’affidamento della loro figlia minore, V., ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre, condannando il B. alla corresponsione, con cadenza mensile, di un assegno per la minore stessa, oltre alla metà delle spese scolastiche, mediche, sportive e ricreative; rigettava la domanda di assegno per il convenuto.
Proponeva appello il B..
Costituitosi il contraddittorio, la moglie ne chiedeva il rigetto, proponendo appello incidentale.
Con sentenza in data 2-3-2012, la Corte d’Appello di Roma rigettava gli appelli, confermando la sentenza impugnata.
Ricorre per cassazione il B..
Resiste con controricorso la M..
Sono state depositate memorie difensive.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 5 L. Divorzio, non avendo il giudice a quo accolto la domanda di assegno per sé.
Con il secondo, vizio di motivazione, ancora sul suo diritto all’assegno, anche in considerazione del contributo dato dal ricorrente alla conduzione familiare e al mancato rilievo di tutti i criteri previsti dal predetto art. 5.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione.
Presupposto per il riconoscimento dell’assegno di divorzio è che il richiedente non abbia redditi adeguati e non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive. Non vi è dubbio che il criterio relativo alla durata del matrimonio attenga al momento successivo della quantificazione. E ciò, sia che l’inadeguatezza dei redditi venga correlata al tenore di vita goduto durante la convivenza o più in generale in costanza di matrimonio (criterio considerato, da larga parte della dottrina e da una parte della giurisprudenza, inadeguato e astratto – in quanto, in genere, la separazione e il successivo divorzio incidono negativamente sul tenore di vita di entrambi i coniugi – ed eccessivamente sanzionatorio per l’obbligato) sia che vengano in considerazioni altri criteri (ad es. un assegno che permetta una autosufficienza economica all’avente diritto, magari con alcune variabili collegate alla sua posizione economico-sociale, oltre che alle possibilità dell’obbligato): com’è noto, l’art. 5 L. Divorzio non fornisce definizione alcuna del l”‘inadeguatezza” dei redditi, attribuendone il contenuto all’opera della giurisprudenza.
Come si diceva, il criterio della durata del matrimonio appartiene al momento successivo della quantificazione dell’assegno, dopo che sia stata accertata l’inadeguatezza dei redditi del richiedente.
Erra dunque la Corte di merito che esclude il diritto del ricorrente all’assegno divorzile, fondando esclusivamente la propria argomentazione sulla durata del matrimonio (poco più di due anni dalla celebrazione alla separazione di fatto con
l’uscita dalla casa coniugale della moglie), non considerando peraltro il periodo di separazione assai più lungo.
Né si potrebbero richiamare alcune sentenze di questa Corte (tra le altre Cass. N. 6164 del 2015) che ammettono l’esclusione dell’assegno in casi eccezionali di divorzio brevissimo (pochi giorni o pochi mesi di convivenza), ma ribadiscono sempre che il criterio della durata del matrimonio non attiene al diritto all’assegno, ma alla sua quantificazione.
L’errore della Corte di merito richiede necessariamente l’accoglimento del ricorso, per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata, e rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs 196/03, in quanto imposto dalla legge
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