Alle sezioni unite il compito di sciogliere i dubbi sulla speciale responsabilità, estesa anche alla condotta incolpevole, che incombe sulla banca negoziatrice che ha erroneamente consentito la riscossione di un assegno a un soggetto privo di titolo. In particolare il contrasto riguarda l’orientamento dominante che, nel prescindere dal requisito della colpa della banca, non distingue tra le varie categorie di soggetti (prenditore, banca trattaria, emittente del titolo) verso cui può indirizzarsi la responsabilità della banca
Suprema Corte di Cassazione
sezione I civile
ordinanza 12 aprile 2017, n. 9403
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2691/2012 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), in persona del procuratore dott. (OMISSIS) in virtu’ di procura a rogito del notaio (OMISSIS) in (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) e dall’Avv. (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio di quest’ultimo;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
e sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona dell’Avv. (OMISSIS), in forza di procura speciale a rogito del notaio (OMISSIS) rep. (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) e dall’Avv. (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1814/2010 depositata il 7 dicembre 2010;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 ottobre 2016 dal Consigliere Carlo De Chiara;
udito l’Avv. (OMISSIS) per la ricorrente principale;
udito l’Avv. (OMISSIS) per la controricorrente e ricorrente incidentale;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale per la parte non assorbita.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Torino, confermando (per quanto ancora rileva) la sentenza di primo grado, ha accertato la responsabilita’ di (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), convenuta in giudizio da (OMISSIS) s.p.a., nell’erroneo pagamento di un assegno di traenza non trasferibile di Euro 10.000,00 – emesso per conto della societa’ attrice dalla (OMISSIS) s.p.a. in pagamento di un indennizzo assicurativo – in favore di una persona spacciatasi per il beneficiario sig. (OMISSIS). Ha tuttavia accertato, altresi’, un concorso di colpa della stessa attrice, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, ed ha conseguentemente limitato il risarcimento alla meta’ dell’importo del titolo. Ha infine respinto la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della (OMISSIS).
Piu’ specificamente la Corte, respinta la tesi attorea della natura oggettiva della responsabilita’ della banca negoziatrice ai sensi dell’articolo 43, legge assegni, ha accertato la colpa della convenuta (OMISSIS), girataria per l’incasso del titolo, per non aver effettuato ulteriori approfondimenti sull’identita’ del presentatore – pur identificato in base a carta di identita’ e tesserino di codice fiscale intestati a (OMISSIS) nonostante dovesse destare sospetto la circostanza che egli aveva aperto un libretto di deposito, versandovi la somma irrisoria di Euro 200,00, al preciso scopo di ottenere il pagamento del titolo versando anche quest’ultimo sul libretto.
Ha, inoltre, accertato il concorso del fatto colposo della creditrice (OMISSIS) in base alla circostanza che l’assegno, relativo al pagamento dell’indennizzo per un sinistro, era stato inviato all’avente diritto (il “vero” sig. (OMISSIS), che non l’aveva mai ricevuto) mediante posta ordinaria, e non raccomandata o assicurata.
Ha infine respinto la domanda di manleva nei confronti della (OMISSIS) essendo a quest’ultima addebitabile la sola colpa, condivisa con (OMISSIS) e assorbita dal dimezzamento dell’indennizzo a favore della stessa, consistente nella spedizione del titolo per posta ordinaria. I restanti titoli di responsabilita’ addotti a carico di (OMISSIS) sono stati invece giudicati infondati: i primi due – mancato rilievo dell’errore nel pagamento in sede di stanza di compensazione; mancata segnalazione tempestiva dell’esito negativo dell’assegno – perche’, trattandosi di assegno di traenza, non era nota alla banca emittente la firma del beneficiario, che non era suo correntista; il terzo – non avere indicato, sul titolo, generalita’ piu’ complete del beneficiario – perche’ l’autore della frode aveva utilizzato un documento di identita’ indicante anche il medesimo luogo e data di nascita del vero (OMISSIS), sicche’ la frode comunque non sarebbe stata scoperta.
2. (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui ha resistito (OMISSIS) s.p.a. con controricorso contenente anche ricorso incidentale per quattro motivi. La controricorrente ha anche presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il secondo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) s.p.a., nel prendere atto della statuizione favorevole con cui la Corte d’appello ha escluso che la responsabilita’ della banca negoziatrice, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, legge assegni, abbia carattere oggettivo, contesta tuttavia l’accertamento della propria colpa nel pagamento dell’assegno per cui e’ causa; con il secondo motivo del ricorso principale, pero’, controparte contesta la stessa necessita’ di tale accertamento, sostenendo che contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello – l’articolo 43, comma 2, cit., prevede una ipotesi di responsabilita’ oggettiva.
2. La giurisprudenza di legittimita’ si e’ attestata, dopo un lungo periodo di oscillazione, sull’affermazione del carattere oggettivo di tale responsabilita’. Cass. Sez. Prima 09/02/1999, n. 1098 ha enunciato il seguente principio di diritto: “L’articolo 43, secondo comma, legge assegni (secondo cui “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento”) regola in modo autonomo l’adempimento dell’assegno non trasferibile con deviazione sia dalla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia dal disposto di diritto comune delle obbligazioni di cui all’articolo 1189 C.C. e deve essere percio’ interpretato nel senso che il debitore e’ liberato soltanto se paga al prenditore esattamente identificato (o al banchiere giratario per l’incasso), sicche’ se egli cade in errore, anche senza colpa, nella identificazione pagando al legittimato apparente, deve pagare una seconda volta al vero prenditore”.
La Prima Sezione ha successivamente ribadito il carattere oggettivo della responsabilita’ in questione con le sentenze 22/02/2000, n. 1978; 06/07/2001, n. 9141; 26/07/2001, n. 10190; 12/03/2003, n. 3654; 31/03/2010, n. 7949; 22/02/2016, n. 3405. Nella sentenza 05/04/2016, n. 6560, tuttavia, essa osserva che “la speciale responsabilita’, estesa anche alla condotta incolpevole, incombente sulla banca negoziatrice che abbia erroneamente consentito la riscossione, pur senza colpa, dell’importo di un assegno circolare da parte di chi non ne era titolare, puo’ trovare applicazione esclusivamente nel rapporto tra tale istituto e l’intestatario effettivo” e conclude, dunque, per la necessita’ del requisito della colpa allorche’ la responsabilita’ della banca negoziatrice sia invocata, invece, dalla banca trattaria.
In effetti, pero’, nell’ambito dell’indirizzo sopra richiamato, l’esclusione del requisito della colpa era stata affermata anche con valenza piu’ generale, ossia anche con riferimento alla responsabilita’ della banca negoziatrice nei confronti di soggetti diversi dal (vero) prenditore del titolo: Cass. 3405/2016, cit., per esempio, ha riguardo a una fattispecie – analoga a quella che ci occupa – in cui la responsabilita’ e’ fatta valere dall’emittente dell’assegno, e Cass. 10190/2001, cit., ha riguardo a fattispecie di responsabilita’ della banca negoziatrice verso la banca trattaria.
La richiamata sentenza n. 6560 del 2016, quindi, sembra porsi oggettivamente in contrasto con l’indicato orientamento dominante, nella misura in cui quest’ultimo nel prescindere dal requisito della colpa della banca negoziatrice non distingue tra le varie categorie di soggetti (prenditore, banca trattaria, emittente del titolo) verso cui puo’ indirizzarsi la responsabilita’ della banca stessa.
3. Potrebbe percio’ essere opportuno che sulla questione del carattere oggettivo o colposo della responsabilita’ della banca negoziatrice ai sensi del piu’ volte richiamato articolo 43, comma 2, legge assegni, in particolare nei confronti dell’emittente del titolo (ipotesi ricorrente, in buona sostanza, nel caso di specie), si pronuncino le Sezioni Unite; tanto piu’ che queste ultime, con la sentenza 26/06/2007, n. 14712, hanno, sia pure con riguardo al diverso profilo della natura contrattuale o extracontrattuale della medesima responsabilita’, ritenuto di non fare distinzioni con riferimento alle diverse categorie di possibili danneggiati, avendo affermato la natura contrattuale della responsabilita’ in questione “nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione”.
P.Q.M.
La Corte rimette gli atti al Primo Presidente ai fini della eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
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