Il testo integrale [1]

Con tale sentenza è stato accolto il ricorso di un marito condannato dalla Corte d’appello di Palermo per essersi fatto arbitrariamente ragione da sé (art. 392 Cp), in quanto al fine di esercitare un preteso diritto e potendo ricorrere al giudice, aveva svuotato la casa coniugale di gran parte dei mobili e suppellettili lasciandola inabitabile alla moglie e alla figlia minore.

Secondo la Suprema corte però siccome è incontroverso che a lasciare l’appartamento sia stata la moglie, il marito aveva il possesso degli arredi e dunque al più gli si poteva contestare il reato di appropriazione indebita.

Quest’ultimo delitto sussiste ogniqualvolta l’agente ponga in essere atti di qualsiasi genere che eccedano comunque le facoltà inerenti al possesso.

E così è stato, avendo il coniuge trasportato il mobilio in una località ignota alla moglie, tuttavia, poiché il fatto è stato commesso in danno della moglie non legalmente separata, ne consegue l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 649 comma 1 n. 1 Cp.

 

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