In tema di rifiuti, il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario, o con un formulario con dati incompleti o inesatti, eseguito sino al 16 agosto 2011 non è più sanzionato penalmente né dal nuovo testo del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 258, comma 4, che si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e che prevede la sanzione penale per altre condotte (in particolare, per chi, nella predisposizione di certificati di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla tipologia del rifiuto o fa uso del certificato falso) – né dal d. Igs., art. 260 bis (come introdotto dal d. Igs. 205 del 2010, art. 36), che punisce il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla scheda Sistri
Suprema Corte di Cassazione
sezione feriale penale
sentenza 1 settembre 2016, n. 36275
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio – Presidente
Dott. SAVINO Mariapia Gaeta – Consigliere
Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/02/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/08/2016, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del STEFANO TOCCI che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/2/2016, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 18/1/2011 dal locale Tribunale, con la quale (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati dichiarati colpevoli del delitto di cui agli articoli 81 cpv. e 110 c.p., Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 258, comma 4, e condannati ciascuno alla pena di cinque mesi di reclusione; agli stessi era contestato di aver effettuato il trasporto di rifiuti speciali pericolosi con formulario identificativo (F.I.R.) recante una falsa attestazione circa provenienza e destinazione.
2. Propongono ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
– inosservanza ed erronea applicazione di legge penale con riguardo all’articolo 258, comma 4, contestato. La Corte di appello – confermando l’errore del primo Giudice – avrebbe ritenuto che la condotta ascritta ai ricorrenti, costituisse reato, con riferimento al tempus commissi delicti ((OMISSIS)), mentre la stessa, all’epoca, non aveva rilevanza penale, attesa la depenalizzazione operata con il Decreto Legislativo 3 ottobre 2010, n. 205. E senza che, al riguardo, possa rilevare il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, peraltro successivo anche alla sentenza di primo grado, la cui portata sul punto avrebbe efficacia innovativa e non meramente interpretativa; si’ da poter trovare applicazione soltanto per le condotte realizzate successivamente al 16/8/2011, data di entrata in vigore dello stesso decreto. Quel che, peraltro, sarebbe stato di recente affermato anche da questa Corte, con orientamento volto a superare i precedenti arresti sulla materia;
– inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo all’articolo 485 c.p., articolo 125 c.p.p.; vizio motivazionale. La sentenza non avrebbe valutato che la contestazione ha ad oggetto la falsificazione ideologica di formulari di identificazione rifiuti; orbene, trattandosi di scritture private, la stessa non avrebbe alcun rilievo penale, attesa la lettera dell’articolo 485 c.p., peraltro oggi abrogato. La Corte di appello, inoltre, avrebbe compiuto un’inammissibile interpretazione analogica in malam partem, riportando una condotta di falsita’ ideologica nell’alveo della diversa ipotesi di inesattezza e/o incompletezza dell’inserimento dati nel F.I.R., di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 258, comma 4, ante novella del 2010;
– inosservanza di norme processuali e mancanza di motivazione. La sentenza risulterebbe carente anche con riguardo alla dosimetria della pena, oggetto di domanda ben piu’ ampia di quella richiamata nel provvedimento medesimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ fondato con riguardo al primo motivo, assorbente rispetto agli altri; sul punto, peraltro, appare necessaria una breve disamina della disciplina normativa di riferimento e delle novelle che l’hanno recentemente interessata.
Osserva innanzitutto la Corte che il reato di illecito trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, ovvero con indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti, era originariamente previsto dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 52, comma 3, il quale prevedeva l’applicabilita’ della pena di cui all’articolo 483 c.p.. L’abrogazione del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, ad opera del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non ha prodotto, inizialmente, alcun effetto rilevante, in quanto l’articolo 258, comma 4, aveva contenuto pressoche’ identico a quello della disposizione previgente.
Ed invero, l’articolo 258, comma 4, nella formulazione originaria, stabiliva: “chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento Euro a novemilatrecento Euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p., nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”. La disposizione cosi’ formulata prevedeva, dunque, l’applicazione della sanzione amministrativa al trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario ovvero con indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti, mentre per il trasporto nelle medesime condizioni di rifiuti pericolosi, la sanzione applicabile era quella stabilita dall’articolo 483 c.p..
Il quadro normativo e’ rimasto immutato fino al 25/12/2010, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il quale, con l’articolo 35, comma 1, lettera c), ha disposto la sostituzione dell’articolo 258, comma 4. Per effetto di tale intervento correttivo, l’articolo 258, comma 4, nella sua attuale formulazione cosi’ recita: “Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188 bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento Euro a novemilatrecento Euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p., a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”. L’intervento modificativo e’ stato effettuato in previsione della pressoche’ concomitante piena operativita’ del “SISTRI”, il sistema informatico di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti la cui introduzione era prevista dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 189, comma 3 bis, (introdotto con il D.lgs. n. 4 del 2008) e che era finalizzato alla trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti ed alla realizzazione, in formato elettronico, del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto ministeriale, che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato il 17 dicembre 2009, dando dunque attuazione alla disposizione richiamata (ed al Decreto Legge n. 78 del 2009, articolo 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009).
Il contenuto del decreto ministeriale e’ stato successivamente modificato ed integrato prorogando, pero’, anche i termini originariamente fissati per la piena operativita’ del sistema. Il Decreto Legislativo n. 205 del 2010, sempre considerando l’imminente entrata in funzione del SISTRI, che sostanzialmente comporterebbe la sostituzione della documentazione cartacea precedentemente utilizzata (MUD, Registri di carico e scarico e FIR), ha provveduto, con l’articolo 16, alla sostituzione degli articoli 188, 189, 190 e 193, all’introduzione degli articoli 188 bis e 188 ter, nonche’, con l’articolo 36, alla previsioni di specifiche sanzioni, contemplate dagli articoli 260 bis e 260 ter.
Il Decreto Legislativo n. 205 del 2010, articolo 16, comma 2, prevedeva, tuttavia, che le disposizioni in esso contenute entrassero in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, articolo 12, comma 2, (quindi all’effettivo avvio del SISTRI), termine che pero’, come gia’ evidenziato, e’ stato piu’ volte prorogato. Al medesimo termine faceva riferimento anche il Decreto Legislativo n. 205 del 2010, articolo 39, recante disposizioni transitorie e finali, per cio’ che concerneva le sanzioni relative SISTRI, prevedendone peraltro la graduazione nel primo periodo di attivita’ del nuovo sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti. Nessun termine, invece, era previsto per l’entrata in vigore del d.lgs. n. 205 del 2010, articolo 35, con la conseguenza di una immediata efficacia delle modifiche apportate al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 258 (contestato nel caso di specie), comportanti, come si e’ visto, un restringimento dell’ambito soggettivo di applicabilita’ della disposizione non riferita piu’ a “chiunque effettui il trasporto”, bensi’ alle sole “imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI)” e l’assenza dello specifico richiamo all’articolo 483 c.p., per il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario ovvero con indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti.
A fronte di quello che e’ stato da piu’ parti (compresi i ricorrenti) qualificato come vuoto normativo, e’ dunque intervenuto nuovamente il legislatore, con il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, il quale, con l’articolo 4, comma 2, ha apportato modificazioni al Decreto Legislativo n. 205 del 2010, articolo 39, disponendo, tra l’altro, l’inserimento dei commi 2 bis e 2 ter, che si riferiscono all’ambito di efficacia temporale del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 258.
Stabilisce, in particolare, il comma 2 bis, che “anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 188 ter, commi 1, 2, 4 e 5, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operativita’ del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 188 bis, comma 2, lettera a), e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 258, nella formulazione precedente all’entrata in vigore del presente decreto”. Il Decreto Ministeriale n. 52 del 2011, articolo 28, comma 2, come modificato dal successivo Decreto Ministeriale 10 novembre 2011, n. 219, stabilisce che “al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalita’ del SISTRI, fino al termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5, del presente regolamento rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 190 e 193, e successive modificazioni e sono soggetti alle relative sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo precedentemente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205”. Il richiamo all’applicabilita’ delle previgenti sanzioni risulta contenuto anche nel Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 52, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ove, nel sospendere il termine di entrata in operativita’ del SISTRI, si precisa che i soggetti di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 188 ter, “rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 190 e 193, ed all’osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205”.
In esito all’emanazione del Decreto Legislativo n. 121 del 2011, si e’ posto quindi il tema della natura – interpretativa od innovativa – della medesima disciplina; orbene, ritiene questa Corte che debba essere confermato l’indirizzo secondo cui il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario, o con un formulario con dati incompleti o inesatti, non e’ piu’ sanzionato penalmente ne’ dal nuovo testo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 258, comma 4, (come modificato nei termini suddetti) – che si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e che prevede la sanzione penale per altre condotte (in particolare, per chi, nella predisposizione di certificati di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla tipologia del rifiuto o fa uso del certificato falso) – ne’ dal d.lgs., articolo 260 bis (come introdotto dal Decreto Legislativo 205 del 2010, articolo 36), che punisce il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla scheda Sistri (tra le altre, Sez. 3, n. 51417 del 17/6/2014, Zampoli, non massimata; Sez. 3, n. 19682 del 2/4/2013, Gifuni, Rv. 255901; Sez. 3, n. 32942 del 21/2/2013, Gennarini, non massimata; Sez. 3, n. 29973 del 21/6/2011, Rigotti, Rv. 251019).
Deve ritenersi, pertanto, che le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 205 del 2010, eliminando (con evidente effetto immediato) dall’articolo 258, comma 4, il riferimento al trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti, abbia sottratto tali condotte alla sanzione penale.
“Vi sarebbe stato quindi un vuoto normativo (…) nel periodo intercorrente tra il 25 dicembre 2010, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 205 del 2010, ed il 16 agosto 2011, data che segna l’inizio della vigenza dell’intervento c.d. riparatore effettuato con il Decreto Legislativo n. 121 del 2011, articolo 4, comma 2, con conseguente applicabilita’ dell’articolo 2 c.p.” (Sez. 3, Zampoli, cit.); al citato decreto n. 121, pertanto, non puo’ attribuirsi se non una natura di norma penale innovativa, con la conseguenza della applicabilita’ della norma penale piu’ favorevole per i fatti commessi in epoca antecedente al 16 agosto 2011.
Non pare condivisibile, per contro, la tesi che attribuisce alla disposizione in esame natura di norma interpretativa, con conseguente effetto retroattivo e reviviscenza anche per il passato di una norma sanzionatrice penale gia’ espressamente abrogata dal legislatore con cessazione della sua efficacia (in tal senso, Sez. 3, n. 3692 del 17/12/2013, La Valle, Rv. 258567); in senso contrario, infatti, depone la mancanza di qualsivoglia, esplicita manifestazione di volonta’ del legislatore al riguardo, di talche’ non pare consentito pervenire al medesimo risultato attraverso un intervento dell’interprete, per di piu’ in malam partem. In senso contrario, ancora, depone la circostanza – pacifica – per cui l’effetto abrogativo opera di norma automaticamente, al momento dell’entrata in vigore della norma abrogatrice; quel che il Decreto Legislativo n. 205 del 2010, articolo 35, ha espressamente costituito nei confronti dell’articolo 258, comma 4, contestato. E con la precisazione ulteriore, peraltro gia’ indicata da questa Corte Suprema (Sez. 3, Zampoli, cit.), secondo la quale il futuro legislatore puo’ certamente abrogare una norma (a sua volta) abrogatrice e disporre la reviviscenza della disposizione precedentemente abrogata, ma – qualora si tratti di norma penale – la stessa potra’ tornare in vigore solo dalla vigenza di quella disposizione che, per cosi dire, l’ha richiamata in vita attraverso l’eliminazione dal sistema della norma che l’aveva abrogata.
Alla luce di quanto precede, occorre quindi concludere che, con il Decreto Legislativo n. 121 del 2011, articolo 4, comma 2, il legislatore ha appunto inteso porre rimedio alla situazione normativa scaturente dal d.lgs. n. 205, introducendo nuovamente norme penali per sanzionare quelle stesse violazioni o, meglio, disponendo che riprendessero vigore quella disposizioni penali precedentemente abrogate. Ma, in forza del principio costituzionale di legalita’ e di irretroattivita’ delle norme penali, tale nuova efficacia non puo’ che decorrere ex nunc e non ex tunc. Ne’ questa efficacia retroattiva puo’ essere conferita mediante l’attribuzione alla disposizione di una natura di norma meramente interpretativa, anche per la necessita’ di seguire un’interpretazione adeguatrice che non ponga il risultato dell’esegesi in possibile contrasto con l’articolo 25 Cost., e con il principio di irretroattivita’ della norma penale sanzionatoria”.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, perche’ il fatto contestato non e’ previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
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