Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 2 maggio 2018, n. 18852.
In caso di sequestro preventivo per equivalente, avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilita’ effettiva degli stessi, ed a tal fine, non e’ sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece, necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilita’ concreta degli stessi all’indagato. Quand’anche dimostrata la formale intestazione del bene ad un terzo, tale elemento non e’, di per se’, sufficiente a giustificarne l’ablazione, in mancanza di elementi di collegamento con l’imputato, dimostrativi dell’effettivo potere dello stesso di disporne. Per disponibilita’ si deve intendere una relazione effettuale con il bene, connotata dall’esercizio di poteri di fatto, corrispondenti al diritto di proprieta’ ossia un rapporto uti dominus, in modo che il bene, seppur formalmente intestato a terzi estranei al reato, debba ritenersi, sulla base di elementi specifici e non congetturali, rientrante nella sfera degli interessi economici del reo, ancorche’ il potere dispositivo su di essa venga esercitato per il tramite di terzi.
Sentenza 2 maggio 2018, n. 18852
Data udienza 6 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente
Dott. CRISCUOLO Anna – rel. Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.R.L.;
(OMISSIS) S.R.L.;
(OMISSIS) S.R.L.;
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 12/01/2018 del TRIB. LIBERTA’ di VERONA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI, che conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore, avv. (OMISSIS), quale sost. proc. dell’avv. (OMISSIS), che insiste nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. I difensori e procuratori speciali dei terzi interessati (OMISSIS) srl, (OMISSIS) srl, (OMISSIS) srl e (OMISSIS) propongono ricorso avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Verona, adito ex articolo 324 cod. proc. pen., ha respinto i ricorsi proposti avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal G.u.p. del medesimo Tribunale in data 18 dicembre 2017 nell’ambito del procedimento a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di cui agli articoli 110-316-ter cod. pen. e della Mamir srl per l’illecito di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 24 e articolo 316-ter cod. pen..
Dopo aver premesso che il sequestro funzionale alla confisca per equivalente di beni nella disponibilita’ della (OMISSIS) e della (OMISSIS) srl, anche per interposta persona o per effetto di operazioni simulate, sino alla concorrenza della somma di 1.597.053,97 Euro, aveva ad oggetto: 1) un terreno sito in (OMISSIS), venduto dalla (OMISSIS) srl alla (OMISSIS) srl il 22 marzo 2016; 2) un immobile destinato ad abitazione ed un deposito con annesso lotto di terreno, venduti dalla (OMISSIS) srl alla (OMISSIS) srl il 22 marzo 2016; 3) il 40% delle quote della (OMISSIS) srl vendute, insieme ad un ulteriore 50%, dalla (OMISSIS) srl alla (OMISSIS) srl il 22 marzo 2016 e dalla stessa rivendute a (OMISSIS) tramite la fiduciaria (OMISSIS) srl; 4) un’abitazione sita in (OMISSIS), acquistata il 30 maggio 2017 dalla (OMISSIS) srl, il Tribunale del riesame ha ritenuto che detti beni non fossero mai usciti dalla sfera di dominio della (OMISSIS) srl, in quanto le vendite erano state effettuate tutte nella stessa data, di poco successiva al primo sequestro disposto il 3 marzo 2016; erano simulate, in quanto le societa’ acquirenti avevano effettuato il pagamento con assegni privi di copertura (quelli emessi dalla (OMISSIS) srl non erano stati portati all’incasso sino al 21 giugno 2016, data in cui erano stati sequestrati, e quelli emessi dalla (OMISSIS), versati sul conto della (OMISSIS) srl nel maggio 2016, risultavano coperti con contestuali bonifici emessi da detta societa’ in favore della traente); il 90% delle quote della (OMISSIS) srl, gia’ amministrata dalla (OMISSIS), venduto alla (OMISSIS) srl e pagato con assegni privi di provvista, era stato ceduto nella misura del 40% a (OMISSIS), figlio della (OMISSIS), tramite la indicata fiduciaria.
Tali elementi, unitamente considerati, deponevano per l’effettiva disponibilita’ dei beni ancora in capo alla (OMISSIS) srl, che tramite tali operazioni si era spogliata formalmente dei beni per evitarne l’ablazione dopo il primo sequestro e la discovery.
Quanto all’immobile acquistato dalla (OMISSIS) srl, il Tribunale ne ha ritenuto la disponibilita’ in capo alla (OMISSIS), in quanto la stessa aveva stipulato un preliminare di acquisto il 19 febbraio 2016, versando un assegno di 40 mila Euro proveniente dal conto della (OMISSIS) srl, analogamente ad un precedente assegno di 10 mila Euro tratto su detto conto l’11 giugno 2015; inoltre, la (OMISSIS) aveva ancora facolta’ di operare sul conto della (OMISSIS) srl.
2. Il difensore della (OMISSIS) srl chiede l’annullamento dell’ordinanza per erronea applicazione del concetto di disponibilita’ in capo all’imputato, quale condizione legittimante il sequestro del bene appartenente al terzo estraneo, e per vizio di motivazione, trattandosi di motivazione priva di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Si deduce che, in primo luogo, il Tribunale ha trascurato che l’immobile sito in (OMISSIS) fu acquistato il 30 maggio 2017 dalla societa’ ricorrente, estranea al reato; che sin dal 20 marzo 2017 l’amministratore unico della societa’ e’ (OMISSIS), persona estranea al procedimento penale, e che dal 4 settembre 2017 il 50% delle quote societarie appartiene ad altra societa’, riconducibile ad un imprenditore, estraneo ai fatti e non legato all’imputata da alcun rapporto: elementi che non consentono di ritenere che il bene sia nella disponibilita’ dell’imputata, non risultando dimostrato che l’imputata eserciti la signoria sul bene tramite terzi. Si assume che le circostanze indicate nell’ordinanza sono inconferenti e non provano l’attuale disponibilita’ del bene da parte dell’imputata, atteso che la stipula del preliminare di acquisto ed il pagamento di parte dei prezzo da parte della (OMISSIS), quando era amministratrice della (OMISSIS) srl, danno solo atto dell’interesse a bloccare la trattativa; la provvista proveniva da altro preliminare di vendita, stipulato il 18 febbraio 2016; la titolarita’ del 40% delle quote in capo al figlio non e’ decisiva, sia perche’ l’acquisto delle quote fu pagato con risorse proprie del (OMISSIS) e non della madre, sia perche’ l’amministrazione della societa’ spetta ora ad altra persona, titolare del 50% delle quote societarie; la facolta’ dell’imputata di operare sul conto corrente della societa’ dimostra, al piu’, la disponibilita’ delle somme, ma non dell’immobile. Il Tribunale ha pertanto, utilizzato argomenti ed elementi inconferenti rispetto al tema da provare e si e’ sottratto al confronto con elementi di fatto, che smentiscono la tesi accolta nell’ordinanza.
3. Il difensore della (OMISSIS) srl e della (OMISSIS) srl deduce la violazione di legge per mancanza di prova sulla disponibilita’ dei beni sequestrati da parte della (OMISSIS) srl e il vizio di motivazione, trattandosi di motivazione apparente.
Evidenzia che il Tribunale non ha fornito la prova di una qualsiasi forma di potere di disposizione da parte della societa’ imputata sui beni delle ricorrenti, acquistati con regolari atti notarili; la natura simulata degli atti e’ congetturale, in quanto il Tribunale non ha tenuto conto degli elementi oggettivi offerti a confutazione ne’ ha evidenziato un fatto da cui inferire il potere o la concreta autorita’ della (OMISSIS) srl sui beni in sequestro, non risultando rilevanti le modalita’, ritenute sospette, dei pagamenti, realmente avvenuti, che comunque, non possono provare il dominio della (OMISSIS) srl su beni venduti due anni prima e orami di proprieta’ di terzi.
4. Il difensore di (OMISSIS) deduce la violazione dell’articolo 321 cod. proc. pen. e articolo 322 ter cod. pen. per erronea applicazione del concetto di disponibilita’ del bene sequestrato da parte degli imputati.
Deduce che il Tribunale ha omesso di fornire una motivazione coerente e completa, attestandosi sulle illazioni e suggestioni della p.g. senza indicare alcun elemento che dimostri la disponibilita’ in capo alla (OMISSIS) o alla (OMISSIS) srl delle quote della (OMISSIS) srl, pacificamente di proprieta’ del (OMISSIS), che le ha acquistate da un soggetto giuridico autonomo rispetto agli imputati ovvero dalla (OMISSIS) srl, che un anno prima le aveva acquistate dalla (OMISSIS) srl, all’epoca rappresentata da (OMISSIS) e non dalla madre. I sospetti sulle cessioni da (OMISSIS) srl a (OMISSIS) srl per le modalita’ di pagamento non possono estendersi al secondo passaggio, ritenuto fittizio solo in base a sospetti, trascurando che il ricorrente acquisto’ il 40% delle quote con risorse proprie il 21 aprile 2017, investendo nel progetto quale giovane professionista, che agisce personalmente nella societa’ e non per conto della madre, insieme al socio, al quale ha chiesto aiuto economico per finanziare il progetto di ristrutturazione dell’immobile.
Il Tribunale non solo ha omesso di considerare tali elementi, ma non ha fornito una risposta logica in ordine alla disponibilita’ delle quote in capo alla (OMISSIS) srl o alla (OMISSIS), desunta in modo congetturale dalle modalita’ di trasferimento delle quote e dalla qualita’ dell’acquirente finale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi, che sostanzialmente articolano gli stessi motivi, sono fondati.
2. Premesso che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali e’ proponibile ex articolo 325 cod. proc. pen. solo per violazione di legge e che in tale nozione rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione apparente, e precisato altresi’, che il terzo interessato nel procedimento di riesame puo’ contestare unicamente la presunzione di interposizione di persona in base alla quale la misura cautelare e’ stata disposta, onde far valere l’effettiva titolarita’ o disponibilita’ del bene e l’inesistenza di relazioni di collegamento con l’imputato/indagato (Sez. 6, n. 1993 del 11/11/2016, dep. 2017, Monaco e altro; Sez. 2, n. 15804 del 25/03/2015, Buonocore, Rv. 263390), l’ordinanza impugnata incorre nel vizio di motivazione denunciato per mancanza di motivazione sul profilo della disponibilita’ dei beni da parte degli imputati.
La motivazione infatti, si concentra e si arresta sugli elementi indicativi della appartenenza solo formale dei beni ai ricorrenti, senza indicare gli elementi di fatto o le ragioni per le quali tali beni siano da ritenere ancora nella disponibilita’ effettiva degli imputati.
3. Come affermato da questa Corte, in caso di sequestro preventivo per equivalente, avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilita’ effettiva degli stessi, ed a tal fine, non e’ sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece, necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilita’ concreta degli stessi all’indagato (Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017, Akhmedova e altri, Rv. 270798; Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015, Oksanych, Rv. 264763).
Il Tribunale ha giustificato solo il primo dei due profili, offrendo, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, una motivazione coerente, logica e non apparente, sull’appartenenza formale dei beni ai ricorrenti.
Il ragionamento del Tribunale muove dalla essenziale considerazione che il sequestro in esame segue altri due precedenti decreti di sequestro, emessi nell’ambito dello stesso procedimento, e si fonda sulla valutazione complessiva delle operazioni esaminate, sulla tempistica e sulle modalita’ di trasferimento dei beni sequestrati, dismessi dalla (OMISSIS) srl e dalla (OMISSIS) in favore di societa’ collegate o di soggetti compiacenti in epoca immediatamente successiva al primo sequestro preventivo, disposto il 3 marzo 2016 nei confronti della (OMISSIS), avente ad oggetto il profitto diretto del reato in misura pari a 361.880,43 Euro, di gran lunga inferiore al valore complessivo dello stesso, ed al successivo sequestro per equivalente, disposto in data 14 giugno 2016 nei confronti della (OMISSIS) srl su qualsiasi bene della societa’ sino alla concorrenza residua di 1.597.052,59, avente ad oggetto i pannelli fotovoltaici presenti sull’impianto di Pressana, del quale e’ titolare la (OMISSIS) sri e su 17 assegni bancari, emessi in favore di detta societa’ in pagamento delle vendite immobiliari, effettuate il 22 marzo 2016.
Il Tribunale ha pertanto, contestualizzato le singole operazioni, valorizzandone la sequenza e tenendo conto che, come emerge dalla documentazione in atti, gia’ nella precedente ordinanza del 12 maggio 2017, emessa in relazione al ricorso della (OMISSIS) srl, erano state ritenute simulate le vendite immobiliari, effettuate alla (OMISSIS) srl ed alla (OMISSIS) srl, societa’ legate alla (OMISSIS) srl, che non avevano pagato il corrispettivo delle vendite, finalizzate a creare un’apparente incapienza della (OMISSIS) srl per sottrarre i beni al sequestro ed alla confisca dopo il primo intervento ablatorio.
Gia’ in tale ordinanza il Tribunale aveva dato atto che gli assegni, privi di provvista al momento dell’emissione, lo erano anche al momento del secondo sequestro, e tale elemento oggettivo priva di consistenza le deduzioni dei ricorrenti circa l’inconferenza del dato, trattandosi di elemento che concretamente dimostra l’anomalia delle operazioni di vendita e depone per la natura simulata delle stesse, non essendo riscontrabile una simile tolleranza nelle ordinarie compravendite immobiliari da parte del creditore, che, nel caso di specie, ha addirittura restituito agli acquirenti l’importo degli assegni versati con bonifici emessi in pari data, a dimostrazione del transito solo momentaneo degli assegni sui conti correnti della (OMISSIS) srl (come da informativa G. di F. in atti).
Risulta inoltre, che la (OMISSIS) srl era amministrata dalla (OMISSIS) sino al 16 marzo 2016, data di poco successiva al primo sequestro del 3 marzo 2016, in cui dismise la carica; che il capitale della (OMISSIS) srl, costituita nel febbraio 2016, era detenuto per il 90% dalla (OMISSIS) srl e per il 10% dalla (OMISSIS) srl, a dimostrazione di una pregressa cointeressenza tra le societa’; che sempre in data 22 marzo 2016 la (OMISSIS) srl cedette l’intera quota del 90% alla (OMISSIS) srl, che, a sua volta, la cedette al figlio della (OMISSIS), (OMISSIS), il quale in data 21 aprile 2017 le acquisto’ tramite una fiduciaria (elemento ritenuto sintomatico dell’intento di non rendere l’acquisto direttamente collegabile all’imputata), la quale in data 8 settembre 2017 ha venduto il 50% delle quote alla (OMISSIS) srl, con la conseguenza che il (OMISSIS) e’ attualmente titolare del 40%, ma l’acquisto dell’immobile in sequestro risale al 30 maggio 2017, quando ancora il (OMISSIS) aveva la titolarita’ dell’intero capitale sociale.
Il Tribunale ha evidenziato che la promessa di acquisto dell’immobile fu stipulata il 19 febbraio 2016 dalla (OMISSIS), la quale sin dal giugno dell’anno precedente aveva pagato anche parte del prezzo, e ha valorizzato la circostanza che la (OMISSIS) risulta ancora delegata ad operare sul conto della (OMISSIS) srl per ricavarne che il bene e’ ancora riconducibile all’imputata, che ne dispone tramite il figlio.
Tuttavia, come sottolineato dalla difesa del ricorrente, tale circostanza e’ smentita dagli atti, in quanto la delega ad operare sul conto della societa’ era collegata alla qualita’ di rappresentante legale della stessa e venne a cessare contestualmente alla dismissione della carica il 21 marzo 2016.
Se quindi, le circostanze evidenziate ed in particolare la concentrazione delle operazioni di vendita immobiliare e societaria nella stessa data, la tempistica e le modalita’ anomale di pagamento dei beni, illustrate nell’ordinanza, in favore di societa’ legate alla (OMISSIS) srl nonche’ la progressiva frammentazione del capitale societario della (OMISSIS) srl, solo successiva all’acquisto dell’immobile, consentono di ritenere fondata su elementi di fatto, oggettivi e non congetturali, la valutazione del Tribunale circa la natura simulata delle vendite e la formale intestazione dei beni a terzi, come anticipato, manca la indicazione di elementi in grado di dimostrare che detti beni siano nella disponibilita’ effettiva degli imputati.
Come detto in precedenza, quand’anche dimostrata la formale intestazione del bene ad un terzo, tale elemento non e’, di per se’, sufficiente a giustificarne l’ablazione, in mancanza di elementi di collegamento con l’imputato, dimostrativi dell’effettivo potere dello stesso di disporne.
Precisato che per disponibilita’ si deve intendere una relazione effettuale con il bene, connotata dall’esercizio di poteri di fatto, corrispondenti al diritto di proprieta’ ossia un rapporto uti dominus, in modo che il bene, seppur formalmente intestato a terzi estranei al reato, debba ritenersi, sulla base di elementi specifici e non congetturali, rientrante nella sfera degli interessi economici del reo, ancorche’ il potere dispositivo su di essa venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 57895 del 09/11/2017, Venier), nel caso di specie, il Tribunale si e’ limitato a ricondurre la disponibilita’ dei beni agli imputati solo in base alla dimostrata mancanza in capo ai terzi delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, senza preoccuparsi di estendere la valutazione all’altro essenziale profilo, indispensabile per sottoporre a vincolo beni appartenenti a terzi, specie in ragione della particolare natura del disposto sequestro per equivalente.
Trattandosi di sequestro di valore, funzionale alla confisca per equivalente, che ha natura squisitamente sanzionatoria ed e’ lo strumento tramite il quale il legislatore priva l’autore del reato del profitto che ne e’ derivato, aggredendo, quando non e’ possibile l’ablazione del profitto diretto del reato, il danaro, i beni o altre utilita’ dell’indagato per un valore corrispondente, in tanto puo’ giustificarsene l’ablazione in danno di terzi, estranei al reato, in quanto sia dimostrata, in base ad elementi indiziari e nei termini probabilistici, propri della fase cautelare, la riferibilita’ all’indagato/imputato per effetto di una relazione indiretta con i beni, che si sostanzi in un concreto potere di disposizione sugli stessi.
Per tale ragione non e’ sufficiente ricavare dall’impossibilita’ per il terzo di acquistare il bene e dunque, dalla circostanza che non ne sia l’effettivo titolare, la prova positiva che ne sia, invece, proprietario o ne disponga l’indagato/imputato, non potendo farsi ricorso a presunzioni, occorrendo dimostrare circostanze di fatto, da cui desumere concretamente l’esistenza di una discrasia tra intestazione formale e disponibilita’ effettiva del bene da parte dell’indagato/imputato, nella specie mancante.
Per le ragioni esposte, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Verona per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Verona per nuovo esame.
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