Il diritto di prelazione concesso all’affittuario ai sensi della L. Fall., articolo 104-bis, comma 5

Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 11 aprile 2018, n. 9017.

Il diritto di prelazione concesso all’affittuario ai sensi della L. Fall., articolo 104-bis, comma 5, pur attribuendogli un diritto di preferenza a parita’ di condizioni, deve pero’ essere contemperato con la natura pubblicistica degli interessi sottesi alle vendite fallimentari, le quali debbono comunque garantire il massimo realizzo possibile tramite lo svolgimento di procedure competitive adeguatamente pubblicizzate.
Questo contemperamento, in caso di opzione del curatore L. Fall., ex articolo 107, comma 2, per la vendita forzata codicistica, viene realizzato tramite un sistema sostitutivo della persona del prelazionario con il soggetto individuato come aggiudicatario all’esito della procedura competitiva piuttosto che, come vorrebbe il ricorrente, con una preferenza concessa al prelazionario di carattere assoluto, tale da renderlo immune dagli effetti sfavorevoli connaturati al consueto svolgimento delle operazioni di vendita.
Il perseguimento delle menzionate finalita’ pubblicistiche impone infatti che la preferenza a parita’ di condizioni debba essere accordata senza pregiudizio per il ceto creditorio, il cui interesse e’ assicurato dalla naturale e completa evoluzione della procedura di vendita, che non viene interrotta all’esito dell’esercizio del diritto di prelazione.
Il prelazionario – nel senso espressamente previsto dal secondo periodo della L. Fall., articolo 104-bis, comma 5 – una volta esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita (nel caso di specie tramite l’aggiudicazione) ha percio’ diritto di ricevere la denuntiatio delle condizioni di vendita e di scegliere se aderire o meno alle stesse.
Il positivo esercizio del diritto di prelazione comporta una sostituzione dell’aggiudicatario con il prelazionario nella medesima posizione nell’ambito dello schema della vendita forzata codicistica, senza che si possano scindere gli effetti favorevoli di tale sua posizione, quale l’aspettativa al trasferimento del bene, da quelli sfavorevoli, tra cui anche l’eventualita’ che un terzo presenti un’offerta in aumento.
Il prelazionario, conseguita la preferenza a parita’ di condizioni che gli era stata promessa, rimane poi esposto alla naturale evoluzione della procedura di vendita prescelta e dunque alla possibile apertura della fase dell’aumento a mezzo di offerte presentate secondo le modalita’ previste dall’articolo 584 c.p.c.

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Sentenza 11 aprile 2018, n. 9017
Data udienza 10 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 17943/2016 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentata e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Fallimento della (OMISSIS) S.a.s., in persona del curatore Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo Studio (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 641/2016 del Tribunale di Napoli, depositato il 12/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. Alberto Pazzi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega verbale, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS), che si e’ riportato al contenuto dei propri atti difensivi;

udito, per il controricorrente Fallimento, l’Avvocato (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 12 maggio 2016 il Tribunale di Napoli ha rigettato i reclami presentati L. Fall., ex articolo 26, da (OMISSIS) s.r.l., societa’ affittuaria del compendio aziendale rientrante nell’attivo del fallimento di (OMISSIS) s.a.s. e titolare del diritto di prelazione sulla vendita dell’immobile ove era ubicato il ramo d’azienda, diritto a lei convenzionalmente concesso ai sensi della L. Fall., articolo 104-bis, comma 5, avverso i provvedimenti emessi dal Giudice delegato in data 24 e 10 novembre 2015; il G.D. con il primo di tali decreti aveva autorizzato il curatore, a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione da parte di (OMISSIS) s.r.l. e dell’offerta d’acquisto migliorativa presentata dall’aggiudicataria (OMISSIS) s.r.l., a indire una nuova gara ristretta alle due compagini partendo dalla nuova base d’asta costituita dall’ultimo prezzo offerto in aumento rispetto a quello di aggiudicazione previsto all’esito della gara aperta, mentre con il secondo aveva autorizzato la sospensione della vendita in corso a seguito dell’istanza del curatore con cui lo stesso prendeva atto della proposta migliorativa pervenuta dall’aggiudicataria ritenendo sussistenti i presupposti di cui alla L. Fall., articolo 107, comma 4.

Il Tribunale, nell’assumere tale decisione, dava atto che il G.D. al fallimento di (OMISSIS) s.a.s. aveva emesso ordinanza di vendita dello stabilimento industriale di proprieta’ della fallita delegando le operazioni di vendita a un notaio.

A seguito del quinto tentativo di vendita il complesso aziendale era stato provvisoriamente aggiudicato a (OMISSIS) s.r.l. al prezzo offerto di Euro 440.000.

(OMISSIS) s.r.l., una volta ricevuta la denuntiatio da parte del curatore, aveva esercitato la prelazione convenzionalmente concessale manifestando la propria volonta’ con raccomandata del 26 ottobre 2015; il notaio delegato, preso atto di tale volonta’, con comunicazione del 4 novembre 2015 aveva invitato la prelazionaria a versare quanto dovuto a titolo di cauzione, spese e residuo prezzo, ricevendo dalla stessa, il successivo 9 novembre, tutti gli importi richiesti.

In data 4 novembre 2015 era pero’ pervenuta alla curatela un’offerta di acquisto irrevocabile e migliorativa da parte dell’aggiudicataria (OMISSIS) s.r.l. per la somma di Euro 700.000, a seguito della quale l’offerente aveva versato la differenza fra il nuovo prezzo offerto e la cauzione gia’ depositata.

A fronte di questa offerta il curatore, preso atto del carattere fortemente migliorativo della stessa e rilevata la sussistenza dei presupposti previsti dalla L. Fall., articolo 107, comma 4, aveva manifestato l’intenzione di e chiesto l’autorizzazione a sospendere la vendita in corso e a comunicare la nuova offerta a (OMISSIS) s.r.l. per l’eventuale nuovo esercizio della prelazione, venendo a cio’ autorizzata con il provvedimento reclamato del 10 novembre 2011.

La sola (OMISSIS) s.r.l. era infine intervenuta alla gara ristretta tenutasi il 12 gennaio 2016, dove era stata dichiarata aggiudicataria provvisoria per il prezzo offerto di Euro 700.000.

2. Ha proposto ricorso per cassazione contro tale pronuncia (OMISSIS) s.r.l. allo scopo di far valere cinque motivi di impugnazione.

Hanno resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) s.a.s. e (OMISSIS) s.r.l..

La societa’ ricorrente e il fallimento di (OMISSIS) s.a.s. hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

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