www.studiodisa.it

Il testo integrale

 www.studiodisa.it

Corte di Cassazione, S.U.P. sentenza 8 febbraio 2013 n. 6509[1]

Non può, quindi, essere qualificato generico l’atto di impugnazione che, sul presupposto del mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte civile nel precedente grado di giudizio, chieda la riforma della decisione impugnata, sempre che svolga adeguata critica alla pronunzia stessa.

Allorché la parte civile impugni una sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, chiedendo la riforma di tale pronunzia, l’atto di impugnazione, ricorrendo le altre condizioni, è ammissibile anche quando non contenga l’indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti civili, discendo tale effetto direttamente dall’articolo 576 del codice di procedura penale

 


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/02/parte-civile-impugnazione-ai-soli-effetti-civili-ammissibile-anche-senza-specifica.html

 Archivio sentenze ordinanze

 sentenze-ordinanze/cassazione-penale-2011/

   sentenze-ordinanze/cassazione-penale-2012/

  sentenze-ordinanze/cassazione-penale-2013/

 

     Studio legale D’Isa

@AvvRenatoDIsa

     renatodisa.com

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *