Il testo integrale
Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 10 giugno 2013 n. 25401[1]
Il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nel caso di acquisto in comune sia in quello del mandato all’acquisto collettivo ad uno degli assuntori e nell’originaria conoscenza dell’identità degli altri, continua a costituire, anche dopo le modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, una ipotesi di uso esclusivamente personale dei partecipanti al gruppo.
Ragion per cui un simile comportamento integra l’illecito amministrativo di cui all’articolo 75 e non già il reato di cui all’articolo 73, comma 1-bis
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/06/droga-sanzione-amministrativa-per-il-consumo-di-gruppo.html
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