Corte di cassazione e applicazione del principio della ragione più liquida

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10839.

La massima estrapolata:

La Corte di cassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, dall’esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l’esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo.

Ordinanza 18 aprile 2019, n. 10839

Data udienza 16 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 409-2014 proposto da
(OMISSIS) SAS, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e per lei il procuratore generale (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi. dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti incidentali –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 293/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 14/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

RILEVATO

che:
1. Con citazione notificata il 19/05/2003 (OMISSIS) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo depositato l’11/03/2003 con cui il tribunale di Cagliari le aveva intimato di pagare Euro 74.369,79 oltre accessori a titolo di provvigioni per contratto di mediazione relativo a un terreno edificabile a favore della (OMISSIS) s.a.s., la quale con il ricorso monitorio aveva dedotto essere la somma spettante in base a clausola contrattuale che aveva previsto la debenza in caso di revoca dell’incarico anticipata rispetto alla scadenza.
L’opponente ha dedotto che, essendo stato calcolato il prezzo minimo indicato in sede di incarico in relazione a indice di edificabilita’ poi risultato superiore, con lettera raccomandata l’opponente stessa aveva disposto la sospensione delle attivita’ di mediazione in attesa dell’adeguamento del prezzo, cio’ che la mediatrice aveva interpretato come revoca; ha chiesto pertanto dichiararsi risolto il contratto per inadempimento o annullarsi lo stesso per errore.
2. Sulla resistenza dell’opposta, con sentenza depositata il 21/01/2009 il tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda di risoluzione, non essendo la mediatrice venuta meno alle sue obbligazioni; non sussistendo, poi, una causa di annullamento del contratto per essere l’errore sull’indice di edificabilita’ relativo a elemento incidente sul valore, e quindi non essenziale, ha rigettato altresi’ la corrispondente domanda; ha dichiarato nulla la clausola qualificata penale – prevedente la corresponsione della provvigione in caso anche di mancato espletamento dell’attivita’ per revoca antecedente la scadenza, per essere essa vessatoria ex articolo 1469 bis c.c., poi articolo 33, lettera f), cod. cons., e non oggetto di specifica trattativa in quanto predisposta unilateralmente dall’altra parte; non essendo stato richiesto il risarcimento in via ordinaria e quindi nulla essendo dovuto a tale titolo, il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo.
3. Adita in via principale dalla (OMISSIS) s.a.s. e in via incidentale da (OMISSIS), la corte d’appello di Cagliari con sentenza depositata il 14/05/2013 ha rigettato le impugnazioni.
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS) s.a.s., sulla base di tre motivi, nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ di (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS) deceduta il (OMISSIS), oltre che del tutore di quest’ultima (OMISSIS) presso il difensore costituito in appello. Hanno resistito (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS) con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato. Non ha espletato difese (OMISSIS). Ha depositato memoria la ricorrente, pervenuta il 7/5/2018.

CONSIDERATO

che:
1. Va preliminarmente dato atto della tardivita’ della memoria depositata dalla parte ricorrente, pervenuta a questa corte il 7/5/2018 rispetto all’odierna adunanza.
2. Con il controricorso si eccepisce la non integrita’ del contraddittorio, essendo la signora (OMISSIS) deceduta il (OMISSIS), dopo la spedizione in decisione della causa in grado di appello ma prima della pronuncia della sentenza di seconde cure, cio’ che sarebbe stato reso noto alla ricorrente s.a.s. tramite notifica della copia esecutiva della sentenza d’appello unita ad atto di precetto.
2.1. Con implicito riferimento alla pronuncia nomofilattica delle sezioni unite di questa corte n. 15295 del 2014 e, comunque, alle disposizioni degli articoli 285 e 286 c.p.c., i controricorrenti fanno valere che, essendo stato notificato evento sopravvenuto idoneo a menomare la capacita’ di difesa del difensore, non si applicherebbe la regola dell’ultrattivita’ del mandato, per cui la notifica del ricorso a (OMISSIS), quale tutore della defunta, presso il difensore costituito in appello non spiegherebbe effetti. Anche cio’ dunque imporrebbe un provvedimento di regolarizzazione del contraddittorio.
2.2. In argomento, rileva la corte che, dovendo essere il ricorso principale disatteso per le ragioni di cui in prosieguo, con assorbimento di quello incidentale, la corte stessa e’ esentata dal valutare le questioni processuali sollevate in ordine alla regolarizzazione del contraddittorio, ovvero altre relative all’esercizio di facolta’ defensionali da parte degli intimati o intimandi, dovendo farsi applicazione del principio della “ragione piu’ liquida”, in base al quale – quand’anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessita’ – la loro effettuazione pur nell’ininfluenza sull’esito del giudizio sarebbe lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015).
3. Passandosi dunque all’esame del ricorso principale, con un primo motivo si deduce omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, indicato, a fronte della ritenuta intervenuta revoca anticipata dell’incarico di mediazione, nella mancata considerazione delle deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), da cui emergerebbe il fatto decisivo che la clausola vessatoria relativa alla penale (articolo 3) sarebbe stata predisposta, unitamente a tutto il contratto, dalla signora (OMISSIS) (e per lei dall’ing. (OMISSIS)) e, comunque, avrebbe formato oggetto di trattativa individuale; si fa valere altresi’ violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in relazione all’articolo 116 c.p.c. e articoli 2727 e 2729 c.c., in quanto – valorizzate adeguatamente le testimonianze – la corte di merito avrebbe potuto, anche mediante presunzioni, ascrivere alla signora (OMISSIS) la redazione del testo contrattuale o ritenere il sussistere di specifica trattativa.
3.1. Le due censure su cui si articola il primo motivo sono inammissibili.
3.2. E’ infatti inammissibile la censura di omesso esame, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, in quanto l’omissione in questione deve concernere un fatto storico decisivo, cio’ che non si ha ove il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cosi’ Cass. sez. U n. 8053 del 2014). Nel caso di specie, il fatto storico relativo alla predisposizione del testo contrattuale e’ stato adeguatamente e dettagliatamente considerato dalla corte d’appello (pp. 12, 13 e 14 della sentenza impugnata), che ha escluso la predisposizione da parte della (OMISSIS) e il sussistere di specifiche trattative, sulla base anche di un raffronto di altro testo contrattuale acquisito presso la camera di commercio. Inoltre, quand’anche si volessero qualificare fatti storici – mentre trattasi di elementi istruttori – le deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), come ritiene la parte ricorrente, di esse consta la piena avvenuta considerazione da parte della corte d’appello (p. 13 della sentenza), che ha valorizzato la testimonianza del primo escludendo che ne risultasse la predisposizione del testo negoziale e quella del secondo ritenendo che da essa emergesse solo il luogo della sottoscrizione del contratto.
3.3. Diviene, in via derivata, inammissibile anche il secondo profilo di censura inserito nel primo motivo: invero, avendo la corte d’appello escluso il sussistere della prova dei fatti noti da cui la parte ricorrente vorrebbe far discendere presunzioni – e cio’, come detto, senza che la valutazione sia ammissibilmente censurabile in base al primo profilo dianzi affrontato – non si vede come si possa pervenire, in via presuntiva, a ritenere la prova del fatto ignoto della predisposizione da parte della Depau o della trattativa specifica; cio’ a prescindere da ogni altra valutazione in ordine al fatto che una siffatta affermazione costituirebbe l’esito di un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, insindacabile in sede di legittimita’, e non gia’ – come presuppone la ricorrente – una violazione delle norme in tema di valutazione delle prove e di ragionamento presuntivo, norme in nessun modo disattese dai giudici di merito.
4. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce nullita’ della sentenza per violazione dell’obbligo di motivazione ex articolo 111 Cost. e articolo 132 c.p.c., sempre per mancata considerazione delle deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS); e cio’, da un primo angolo visuale, articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e, da un secondo angolo visuale, ex n. 4 della medesima disposizione del codice di rito.
4.1. Rimandando, per ogni altro aspetto, a quanto gia’ affermato nella trattazione del primo motivo, cui il secondo motivo espressamente si richiama, deve osservarsi che anche il medesimo secondo motivo – in entrambe le sue articolazioni – e’ inammissibile. Come specificato dalla pronuncia nomofilattica citata n. 8053 del 2014, la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione; pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza dell’insufficienza o della contraddittorieta’ della motivazione, non potendo neppure ritenersi che tali vizi sopravvivano come ipotesi di nullita’ della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo articolo 360 c.p.c. (sul punto v. Cass. n. 13928 del 2015).
4.2. Cio’ posto, la riproposizione quali errores in procedendo o, addirittura, quali errores in iudicando di vizi di motivazione espressamente ritenuti irrilevanti in sede di novellazione – in assenza dei diversi, gravi vizi rilevanti delineati come sopra, unici rilevanti ex articolo 132 c.p.c. e articolo 111 Cost. – si traduce in un inammissibile tentativo di far valere, per altra via, ipotesi di impugnazione precluse, quali quella – nel caso di specie – di insufficienza della motivazione in ordine alla valutazione della prova.
5. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli articoli 1469 bis e ter c.c., nonche’ articolo quinquies c.c., applicabili ratione temporis. Si afferma che, dovendo quale conseguenza dell’accoglimento dei motivi precedenti ritenersi che la clausola contrattuale sia stata predisposta dalla (OMISSIS), o che comunque sia stata predisposta in base a trattativa individuale, dall’applicazione della disciplina normativa anzidetta deriverebbe l’erroneita’ della statuizione di nullita’ della clausola, essendo essa pienamente valida.
5.1. Il motivo deve ritenersi superato dalla valutazione di inammissibilita’ dei precedenti, la cui fondatezza, invece, esso da’ esplicitamente come presupposta.
6. I controricorrenti, per la denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale, hanno, con un unico motivo di ricorso incidentale, chiesto a questa corte, ove pronunciasse nel merito, di esaminare altresi’ l’istanza gia’ avanzata di riduzione della penale.
6.1. Non essendosi verificato l’evento dedotto in condizione, il mezzo di ricorso incidentale e’ assorbito.
7. In definitiva, il ricorso principale va rigettato, con assorbimento dell’incidentale condizionato e condanna della ricorrente alle spese come in dispositivo. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13 cit., comma 1 bis.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e condanna la ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 3.800 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13 cit., comma 1 bis.

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