Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 27 novembre 2014, n. 25215
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6302/2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratori elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE “(OMISSIS)”, AZIENDA OSPEDALIERA CTO – CRF (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 1476/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO del 21/12/2011, depositata il 13/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti ed insiste per l’inammissibilita’ del ricorso.
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione di prime cure, condanno’ l’ASL di Vercelli al pagamento di quasi euro 8.000,00, oltre accessori, a titolo di danno biologico temporaneo, escludendo la condanna a tale titolo della Azienda ospedaliera, con conseguente riduzione della manleva; confermo’ per il resto la decisione (sentenza del 13 settembre 2012).
2. Avverso la suddetta sentenza, la (OMISSIS) propone ricorso per cassazione con unico motivo.
L’ (OMISSIS) spa resiste con controricorso e deduce preliminarmente l’inammissibilita’.
Nelle memorie, presentate dalle parti costituite, viene discusso il profilo della inammissibilita’ del controricorso della (OMISSIS) per essere stato notificato presso la cancelleria della Corte di cassazione, nonostante l’indicazione nel ricorso della posta elettronica certificata (PEC).
Le altre parti, ritualmente intimate, non svolgono difese.
1.1. L’eccezione non e’ fondata.
Nel ricorso, gli avvocati – muniti di procura speciale per rappresentare e difendere la parte sia congiuntamente che disgiuntamente – hanno dichiarato “ai sensi degli articoli 136 e 170 c.p.c….di accettare le comunicazioni loro inviate dalla cancelleria all’utenza telefax….ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata……con domicilio eletto a (OMISSIS),….presso lo studio dei…difensori”.
Ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 2, (nel testo introdotto dalla Legge n. 183 del 2011, applicabile ratione temporis, trattandosi di ricorso notificato nel marzo 2013) “se il ricorrente non ha eletto domicilio in (OMISSIS) ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicata al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione”.
Quindi, la notificazione del controricorso puo’ essere validamente effettuata presso la cancelleria della Corte di cassazione se manca la elezione del domicilio in (OMISSIS) da parte del ricorrente e se questi non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata. La domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorita’ giudiziaria innanzi alla quale e’ in corso il giudizio consegue solo ove il difensore non abbia indicato l’indirizzo suddetto. Mentre, se tale indicazione sussiste la notificazione del controricorso deve essere effettuata nella forma telematica (Cass. 28 novembre 2013, n. 26696; Sez. Un. n. 10143 del 2012).
Nella specie, e’ pacifico che la ricorrente non aveva eletto domicilio a (OMISSIS) e, ritiene il Collegio, che non sia stato indicato in ricorso l’indirizzo di posta elettronica certificata, richiesto dall’articolo 366 cit. ai fini delle notificazioni. Infatti il riferimento alla PEC e’ fatto nell’intestazione del ricorso – peraltro solo in riferimento ad uno dei difensori – ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria. E, mentre la indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni e’ idonea a far scattare l’obbligo per il notificante di utilizzare la notificazione in forma telematica, non altrettanto puo’ dirsi nel caso di inequivocabile riferimento alle sole comunicazioni inviate dalla cancelleria.
Consegue che il controricorso, notificato presso la cancelleria di questa Corte sul presupposto della sussistenza di entrambi i requisiti della mancata elezione di domicilio e della mancata indicazione della posta elettronica certificata, va dichiarato ammissibile.
1.2. Deve aggiungersi che, comunque, anche ipotizzando la irritualita’ della notifica cosi’ effettuata, la nullita’ non potrebbe essere dichiarata stante il raggiungimento dello scopo (articolo 156 c.p.c., comma 3), atteso che il ricorrente ha riconosciuto di aver avuto conoscenza del controricorso (ottenuto via fax dalla cancelleria della Corte di cassazione) (Cass. 18 giugno 2014, n. 13857).
2.Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’articolo 2043 c.c., quale omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di gravame e di discussione tra le parti, costituito dalla mancata liquidazione del danno da perdita della capacita’ lavorativa specifica, quale danno distinto dal danno biologico e dal danno non patrimoniale.
Nella parte esplicativa, la ricorrente/danneggiata richiama gli atti processuali del processo di appello nei quali aveva chiesto la liquidazione del danno da perdita della capacita’ lavorativa specifica, in via autonoma dal danno biologico, che assorbirebbe solo la perdita della capacita’ lavorativa generica. Sostiene che la Corte di merito, omettendo di esaminare tale profilo di impugnazione, avrebbe violato l’articolo 360 c.p.c., n. 5, nell'”attuale formulazione”, avendo omesso di esaminare un fatto principale costitutivo di un diritto, cosi’ non esaminando uno specifico profilo di danno il cui esame era stato sollecitato con l’impugnazione.
Il motivo e’ inammissibile.
2.1. E’ applicabile ratione temporis l’articolo 360 c.p.c., n. 5, come modificato nel 2012, atteso che la sentenza impugnata e’ stata depositata il 13 settembre 2012.
E, tuttavia, il motivo e’ inammissibile a prescindere dalla nuova formulazione della norma in argomento.
Di recente, le Sez. Un. hanno affermato il principio secondo cui “Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non e’ indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilita’ della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’articolo 360 c.p.c., con riguardo all’articolo 112 c.p.c., purche’ il motivo rechi univoco riferimento alla nullita’ della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorche’ sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge”. (24 luglio 2013, n. 17931).
2.2. Nella specie, ai fini della inammissibile invocazione dell’articolo 360, n. 5 cit. rileva, non la mancanza del richiamo formale all’articolo 112 c.p.c., ma, lo svolgersi di tutta la parte esplicativa del motivo quale mancanza di motivazione sulla censura di appello, con violazione della legge sostanziale (articolo 2043 c.c.), che avrebbe imposto la liquidazione della voce di danno da perdita della capacita’ lavorativa specifica. Argomentazioni che si accompagnano alla totale assenza di ogni riferimento alla nullita’ della decisione derivante dalla relativa omissione, la quale costituisce, invece, la peculiarita’ della violazione dell’articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda.
Ne consegue la indeterminatezza e la mancanza di specificita’ della censura, con conseguente violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, che consente il ricorso di legittimita’ solo nell’ambito di una griglia vincolata secondo le previsioni del legislatore.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri vigenti nei confronti della controricorrente.
Non sussistono i presupposti per la liquidazione delle spese nei confronti delle parti che non si sono difese.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater, inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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