Sentenza  262/2015
Giudizio
Presidente CRISCUOLO – Redattore SCIARRA
Camera di Consiglio del 02/12/2015    Decisione  del 02/12/2015
Deposito del 11/12/2015   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 2941, n. 7), del codice civile.
Massime:
Atti decisi: ord. 39/2015

SENTENZA N. 262

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2941, numero 7), del codice civile, promosso dal Collegio arbitrale di Padova nel procedimento vertente tra la S.I.PER. – Società Immobiliare Perginese snc di F.P. & C. e P.F., con ordinanza del 7 novembre 2014, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 7 novembre 2014, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2015, il Collegio arbitrale di Padova solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2941, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non sospende la prescrizione tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori per le azioni di responsabilità intentate nei loro confronti, finché sono in carica.

1.1.– Il Collegio premette di dover decidere, in forza di una convenzione di arbitrato rituale, sulla domanda risarcitoria proposta dalla S.I.PER.–Società Italiana Perginese snc nei confronti dell’amministratore P.F. per i danni derivanti da mala gestio.

La società aveva addebitato a P.F., amministratore dal 1976 al giugno 2008, numerose condotte illecite, foriere di un danno ragguardevole.

Nella procedura arbitrale, per i fatti anteriori al 1° marzo 2005, P.F. aveva eccepito preliminarmente l’estinzione delle pretese della società per decorso del termine quinquennale di prescrizione, interrotto soltanto, il 1° marzo 2010, dalla notifica della domanda arbitrale.

L’amministratore convenuto in giudizio contestava la richiesta della società di trasporre alla società in nome collettivo, sulla scorta di un’asserita identità di ratio, i princípi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 322 del 1998.

Tale pronuncia aveva sancito la sospensione del termine di prescrizione di cui all’art. 2941, numero 7), cod. civ. soltanto per la società in accomandita semplice, contraddistinta da uno speciale assetto dei rapporti tra amministratori e soci, affine a quello delle società di capitali, e da limitati poteri di controllo dei soci accomandanti.

Nelle società in nome collettivo – argomentava l’amministratore – i rapporti sociali si atteggerebbero in modo diverso, in considerazione della tendenziale coincidenza tra soci e amministratori e dei poteri di indagine e di verifica, affidati ai soci che non svolgono le funzioni di amministratori.

L’amministratore chiedeva che le domande della società fossero comunque respinte, per infondatezza, per carenza di legittimazione attiva della società attrice o per nullità conseguente all’indeterminatezza assoluta del petitum e della causa petendi.

1.2.– Il Collegio arbitrale di Padova, con ordinanza del 26 agosto 2013, ritenendo l’eccezione di prescrizione idonea a definire il giudizio, sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di costituzionalità dell’art. 2941, numero 7), cod. civ., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra società in nome collettivo e amministratori per le azioni sociali di responsabilità proposte nei loro confronti, fintantoché sono in carica.

Con ordinanza n. 123 del 2014, la Corte costituzionale dichiarava la manifesta inammissibilità della questione, poiché il Collegio arbitrale aveva omesso l’esame della validità della clausola compromissoria alla stregua dell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

Tale carenza argomentativa in ordine alla potestas iudicandi implicava la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Il 18 luglio 2014, la società attrice, ai sensi dell’art. 819-bis codice di procedura civile, depositava istanza per la prosecuzione del giudizio arbitrale.

Il Collegio arbitrale, ripercorse tali vicende processuali, ripropone la questione di costituzionalità dichiarata inammissibile, rilevando che la giurisprudenza di merito ha escluso la nullità sopravvenuta delle clausole compromissorie che non siano state adeguate ai dettami dell’art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003.

Lo stesso convenuto – soggiunge il Collegio rimettente – non ha mai revocato in dubbio la validità della clausola compromissoria, che deve essere ribadita, in quanto si verte in tema di società di persone, escluse dall’àmbito applicativo della riforma, e di una clausola compromissoria, stipulata ben prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003.

Ad avviso degli arbitri, difatti, l’obbligo di adeguare le clausole compromissorie grava soltanto sulle società di capitali e su quelle cooperative e non già sulle società di persone, iscritte nel registro delle imprese all’epoca dell’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta.

Gli arbitri desumono una conferma di tale tesi dall’art. 34, comma 6, del d.l.gs. n. 5 del 2003, che disciplina l’introduzione o la soppressione delle clausole compromissorie con l’approvazione di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Tale disposizione mal si concilierebbe con la disciplina delle società di persone, che prevede la modificazione del contratto sociale solo all’unanimità o comunque con maggioranze ancorate non al capitale, ma alla quota di partecipazione agli utili.

Inoltre, il principio di irretroattività della legge postula lo scrutinio della validità della clausola con riguardo al tempo in cui è stata redatta.

La previsione di una nullità sopravvenuta delle clausole compromissorie, in difetto di una procedura facilitata di adeguamento, intralcerebbe il ricorso all’arbitrato, in contraddizione con il favore che circonda tale strumento alternativo alla giurisdizione.

La competenza degli arbitri si fonderebbe anche sull’assenso implicito delle parti, che non hanno sollevato eccezioni di sorta sulla validità della clausola e, sottoscrivendo il verbale di costituzione del Collegio arbitrale, hanno manifestato l’inequivocabile volontà di deferire agli arbitri la soluzione della lite in forza di un nuovo e autonomo compromesso, seppure tacito.

Trattandosi di arbitrato introdotto prima della declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 819-ter, secondo comma, cod. proc. civ. (sentenza n. 223 del 2013), non si potrebbe neppure prospettare una questione di translatio iudicii.

1.3.– In punto di rilevanza, gli arbitri osservano che, senza un intervento additivo che ripristini la legalità costituzionale ed estenda anche alle società in nome collettivo la sospensione della prescrizione, le pretese risarcitorie della società sarebbero in larga parte prescritte.

Il Collegio arbitrale esclude che l’art. 2941, numero 7), cod. civ. si possa applicare già de iure condito alle società di persone e, in particolare, alla società in nome collettivo, sprovvista di personalità giuridica.

La norma, che delinea una causa di sospensione della prescrizione, si configura come eccezionale, di stretta interpretazione, e, pertanto, non si potrebbero applicare estensivamente alla società in nome collettivo i princípi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 322 del 1998, con esclusivo riguardo alle società in accomandita semplice.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il Collegio rimettente ritiene priva di ogni ragion d’essere la limitazione della sospensione della prescrizione alle sole società di capitali.

Ad un attento vaglio critico, non reggerebbe alcuna delle giustificazioni addotte a sostegno di tale limitazione.

La coincidenza tra attore e convenuto che si determina quando la persona giuridica agisce nei confronti degli amministratori, la difficoltà di conoscere gli illeciti degli amministratori finché ricoprono l’incarico, la peculiarità dell’organizzazione corporativa, contrassegnata da una rigida separazione di competenze tra i diversi organi, tutti di istituzione obbligatoria, non danno conto della diversità di regime tra società di capitali e società di persone, in merito alla sospensione della prescrizione.

Il Collegio rimettente specifica che anche le società di persone si strutturano come fenomeni associativi a rilevanza esterna, caratterizzati da un’autonomia patrimoniale variamente modulata e da una soggettività che vale a distinguerle dai soci che le compongono.

A rigore, il problema della coincidenza tra attore (società) e convenuto (amministratore) si dovrebbe prospettare in termini identici per tutti i tipi sociali, a prescindere dalla personalità giuridica che li connota.

La capacità degli amministratori delle società di capitali di occultare più agevolmente gli illeciti, finché rimangono in carica, non parrebbe un argomento risolutivo.

La legge, per una società di capitali come la società a responsabilità limitata, prescrive una trasparenza della gestione finanche più elevata rispetto a quella delle società di persone e, nondimeno, non esclude per tale società l’applicazione della causa di sospensione della prescrizione.

Anche la separazione di competenze tra gli organi non potrebbe assurgere a giustificazione plausibile. Essa è più sfumata in alcune società di capitali, come la società a responsabilità limitata, che può scegliere, con riguardo ai rapporti tra i soci e gli amministratori, assetti comparabili a quelli delle società in nome collettivo.

Non vi sarebbero ragioni idonee a giustificare la sperequazione, sul versante della sospensione della prescrizione, tra le società di capitali e la società in accomandita semplice, da un lato, e la società in nome collettivo, dall’altro.

L’ingiustificata disparità di trattamento pregiudicherebbe, inoltre, il diritto di difesa della società con riferimento agli illeciti imputabili agli amministratori.

Considerato in diritto

1.– Il Collegio arbitrale di Padova dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2941, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non estende la sospensione della prescrizione anche alle azioni di responsabilità promosse dalla società in nome collettivo contro gli amministratori, finché rimangono in carica.

Gli arbitri denunciano il contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto assumono che l’ordinamento riservi alle società in nome collettivo un trattamento deteriore, privo di ogni ragion d’essere, rispetto alle società di capitali e alle società in accomandita semplice.

Le società di capitali e, dopo l’intervento additivo di questa Corte (sentenza n. 322 del 1998), le società in accomandita semplice beneficiano della sospensione della prescrizione delle azioni di responsabilità contro gli amministratori, finché questi rimangono in carica. Tale sospensione non opera per le società in nome collettivo e non può essere affermata in virtù di un’interpretazione conforme al dettato costituzionale.

Gli arbitri non ritengono ragionevoli le giustificazioni tradizionalmente addotte per tale disparità di trattamento.

Le giustificazioni in esame fanno leva sulla coincidenza tra attore e convenuto, connaturata alle cause proposte dalle persone giuridiche contro gli amministratori, sulle difficoltà, in cui si imbattono le persone giuridiche nell’accertare gli illeciti di chi le amministra, sull’organizzazione di tipo corporativo e sulla rigida separazione di competenze tra gli organi, che contraddistinguono le persone giuridiche e non hanno riscontro nelle società di persone, tendenzialmente amministrate da tutti i soci.

Tale disparità di trattamento pregiudicherebbe, in ultima analisi, il diritto di azione delle società in nome collettivo (art. 24 Cost.).

2.– In via preliminare, occorre esaminare l’ammissibilità della questione riproposta dal Collegio arbitrale di Padova.

2.1.– La valutazione di rilevanza, che è prerogativa del giudice rimettente, investe anche l’accertamento della validità dei presupposti di esistenza del giudizio principale (sentenza n. 61 del 2012, punto 2.1. del Considerato in diritto).

La valutazione di ammissibilità, demandata a questa Corte, si esaurisce nella verifica che i presupposti di esistenza del giudizio «non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti» nel momento in cui la questione è proposta (sentenza n. 62 del 1992, punto 3. del Considerato in diritto).

È sufficiente che la valutazione del giudice a quo sia avvalorata, a tale riguardo, da «una motivazione non implausibile» (sentenza n. 270 del 2010, punto 4.2. del Considerato in diritto) e che la carenza dei presupposti di esistenza del giudizio non risulti macroscopica (sentenza n. 34 del 2010, punto 4. del Considerato in diritto).

2.2.– Con riferimento alla validità della clausola compromissoria, che fonda il potere di decidere degli arbitri, la motivazione del Collegio rimettente, a prescindere dalla sua fondatezza, il cui scrutinio non compete a questa Corte, supera il vaglio di non implausibilità.

L’ordinanza n. 123 del 2014, dopo avere richiamato le modalità di designazione degli arbitri prescritte, a pena di nullità, dall’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), aveva riscontrato «il mancato esame, sotto questo profilo, della validità della clausola compromissoria», che non attribuisce la nomina degli arbitri a terzi estranei alla società. Tale «carenza argomentativa in ordine alla potestas iudicandi» si risolveva nella «manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, per difetto di motivazione sulla rilevanza».

Nell’odierno giudizio, il Collegio arbitrale ha colmato le lacune argomentative, che, all’origine, avevano condotto questa Corte alla dichiarazione di manifesta inammissibilità.

Se, nel primo incidente di costituzionalità, gli arbitri avevano trascurato del tutto la disamina di questi profili, nel riproporre la questione essi illustrano le ragioni che depongono a favore della validità della clausola compromissoria.

Gli arbitri prendono le mosse dal vivace dibattito, che ha accompagnato la transizione verso l’arbitrato commerciale, delineato dall’art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003.

Il Collegio rimettente circoscrive alle società di capitali e alle società cooperative l’obbligo di conformare le clausole compromissorie degli statuti alle novità normative sulla designazione degli arbitri.

In tale ottica, il Collegio valorizza, sul piano letterale, la mancanza di una norma espressa sulle procedure di adeguamento degli atti costitutivi delle società di persone.

Sul piano sistematico, gli arbitri argomentano che la nullità indiscriminata delle clausole compromissorie preesistenti vanificherebbe il favore accordato alla risoluzione arbitrale delle controversie societarie.

Con riguardo alla vicenda specifica, gli arbitri pongono l’accento sul contegno processuale delle parti, che denota l’inequivocabile volontà di investire il Collegio della soluzione della controversia.

Le parti – si precisa – non hanno sollevato eccezioni di sorta sulla validità della clausola compromissoria e hanno sottoscritto senza riserve il verbale di costituzione del Collegio.

2.3.– Con riferimento all’ammissibilità, va esaminata anche la praticabilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

Il Collegio arbitrale ritiene che tale interpretazione sia preclusa e dissente dall’opinione che, dopo l’intervento di questa Corte (sentenza n. 322 del 1998), applica la sospensione della prescrizione delle azioni di responsabilità a tutte le società di persone.

Tale interpretazione estensiva, secondo gli arbitri, confliggerebbe con la tassatività delle cause di sospensione della prescrizione e travalicherebbe i limiti del precedente di questa Corte, che riguarda le sole società in accomandita semplice.

Ai fini dell’ammissibilità della questione, è sufficiente che il giudice a quo esplori la possibilità di un’interpretazione conforme alla Carta fondamentale e, come avviene nel caso di specie, la escluda consapevolmente (sentenza n. 221 del 2015, punto 3.3. del Considerato in diritto).

La fondatezza delle diverse interpretazioni attiene al merito della questione, che è così possibile scrutinare, dopo avere sgombrato il campo dai profili preliminari.

3.– La questione è fondata.

3.1.– Per le azioni di responsabilità, intraprese dalle società in nome collettivo contro gli amministratori, non opera la sospensione della prescrizione, sancita per le persone giuridiche e per le società in accomandita semplice.

Il contrasto con il principio di eguaglianza appare stridente, in particolare, nella comparazione tra la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice, assoggettata alle disposizioni della società in nome collettivo compatibili con il tipo sociale (art. 2315 cod. civ.).

Pur accomunate da una disciplina omogenea nei suoi tratti salienti, tali società differiscono nel regime di sospensione della prescrizione delle azioni di responsabilità.

Si tratta di una disparità di trattamento priva di una giustificazione plausibile, al pari delle differenze che ancora intercorrono in tale materia tra società in nome collettivo e persone giuridiche.

Le motivazioni, che hanno condotto questa Corte ad estendere alle società in accomandita semplice la sospensione della prescrizione vigente per le persone giuridiche, prescindono dalla peculiare composizione delle società in accomandita semplice e dalla distinzione tra soci accomandanti e soci accomandatari, che ne condiziona alcune specificità di disciplina. Dotate di valenza generale, esse si raccordano alla ratio della causa di sospensione della prescrizione e si attagliano, pertanto, anche alle società in nome collettivo.

3.2.– Tale causa di sospensione si correla al rapporto gestorio che vincola la società all’amministratore (sentenza n. 322 del 1998, punto 4. del Considerato in diritto) e si atteggia in termini unitari con riguardo alle esigenze di tutela della società.

In particolare, durante la permanenza in carica degli amministratori, è più difficile per la società acquisire compiuta conoscenza degli illeciti che essi hanno commesso e determinarsi a promuovere le azioni di responsabilità.

La ratio della causa di sospensione non risiede, dunque, nel dato formalistico della coincidenza tra attore e convenuto, tipica di un giudizio instaurato dalla società contro l’amministratore. Questa circostanza non chiarisce la specificità della causa di sospensione, che opera a beneficio di una sola parte, la società, e si prefigge di tutelarne la posizione.

La contrapposizione di interessi tra società e amministratori, che ostacola un’azione efficace e tempestiva della società, non ha alcuna attinenza con la personalità giuridica.

Le discriminazioni, legate a un dato estrinseco, sono disarmoniche rispetto alla ratio che ispira la disciplina della sospensione della prescrizione.

A fronte delle difficoltà operative, insite nell’accertamento degli illeciti degli amministratori ancora in carica, la personalità giuridica non configura un elemento qualificante e idoneo a tracciare un discrimine ragionevole tra le diverse società.

L’irragionevolezza di un criterio distintivo così congegnato si coglie anche sotto altri profili.

Se la personalità giuridica definisce la completa alterità tra la società e i soci che ne fanno parte, un fenomeno di unificazione soggettiva emerge anche nelle società di persone, che si pongono come autonomo centro di imputazione di diritti e obblighi, distinto rispetto alle persone dei soci (art. 2266, primo comma, cod. civ., che riconduce direttamente alla società l’acquisizione di diritti e l’assunzione di obbligazioni).

Dalla diversa conformazione della soggettività non possono scaturire diversità così gravide di conseguenze sulla disciplina delle azioni di responsabilità contro gli amministratori, tema di per sé estraneo alle mutevoli graduazioni della soggettività degli enti.

Un criterio distintivo, calibrato sulla personalità giuridica, si palesa irragionevole in un contesto normativo che registra, tra i molteplici tipi sociali, confini sempre più fluidi e ricorrenti occasioni di osmosi.

In un sistema che assegna all’autonomia privata un ruolo di cruciale importanza (art. 2479 cod. civ.), le società a responsabilità limitata, pur provviste di personalità giuridica, possono mutuare dalle società di persone alcuni tratti caratteristici dei modelli organizzativi.

Una società di persone, composta da soci che non partecipino tutti all’amministrazione (art. 2261, primo comma, cod. civ.), non è meno bisognosa di tutela di una società di capitali, in cui l’organizzazione corporativa e il sistema di contrappesi e di controlli apprestano una protezione più incisiva contro gli abusi degli amministratori.

È arbitraria, pertanto, la scelta di diversificare la decorrenza dei termini di prescrizione in base a un elemento, la personalità giuridica, che non soltanto vede attenuarsi il suo ruolo di fattore ordinante della disciplina societaria, ma non ha portata scriminante per il diverso aspetto della responsabilità degli amministratori per gli illeciti commessi durante la permanenza in carica.

4.– Restano assorbite le censure, che evocano un pregiudizio al diritto di azione delle società in nome collettivo (art. 24 Cost.).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l’11 dicembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

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