Segue pagina antecedente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Parte ricorrente denuncia il mancato rispetto dei limiti della giurisdizione contabile, derivato dalla violazione della L. 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 1, comma 1, come modificato dal Decreto Legge 23 ottobre 1996, n. 543, articolo 3, convertito con L. 20 dicembre 1996, n. 639, assumendo che il giudice contabile avrebbe compiuto un non consentito sindacato ex post della scelta compiuta dal Comune in relazione all’utilizzo con finalita’ espositive del Palazzetto dello Sport, attraverso un’analisi “pura e semplice” della economicita’ di tale scelta, ponendo a raffronto i costi sostenuti dal Comune per i relativi allestimenti e le somme corrisposte dagli organizzatori degli eventi con riferimento agli anni 2008-2011, senza dunque considerare i riflessi positivi che, giusta perizia depositata nel giudizio contabile, sarebbero derivati in termini di “promozione del territorio e delle attivita’ artistico-culturali ivi presenti “. Rileva il ricorrente che nella fattispecie si sarebbe al di fuori dell’ipotesi di attivita’ estranea ai fini istituzionali dell’ente che, giusta in prevalente indirizzo di legittimita’ – richiamato dallo stesso giudice contabile costituisce il limite esterno, oltrepassato il quale si attiva il sindacato amministrativo-contabile esteso anche alle attivita’ discrezionali dell’ente pubblico.
2 – Giudica il Collegio che la logica sottesa al motivo in esame e’ viziata da intima contraddizione logica la’ dove assume, sia pure in via teorica, la censurabilita’ di scelte discrezionali dell’amministrazione pubblica, a condizione che la valutazione tra azioni intraprese e fini perseguiti venga ad essere compiuta al momento della emissione del provvedimento – e dunque: ex ante – salvo poi ad argomentare il concreto “rientro” economico della concessione dello spazio espositivo a costo “zero” per i privati, in ragione della maggiore visibilita’ turistica e culturale del territorio, dunque introducendo una prospettiva ex post.
3 – Piu’ in generale deve darsi adesione all’indirizzo di queste Sezioni unite, a mente del quale “(“L’insindacabilita’ nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti, in astratto, alla giurisdizione della Corte di Conti, non ne comporta la sottrazione a ogni possibile controllo. L’insindacabilita’ nel merito sancita alla L. n. 20 del 1994, articolo 1, comma 1, infatti, non priva la Corte dei conti della possibilita’ di accertare la conformita’ alla legge dell’attivita’ amministrativa, verificandola anche sotto l’aspetto funzionale, in ordine, cioe’, alla congruita’ dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore. Limite all’insindacabilita’ delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione e’ l’esigenza di accertare che l’attivita’ svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalita’ tra costi e benefici. La Corte dei conti, quindi, nella sua qualita’ di giudice contabile, puo’ verificare la compatibilita’ delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico. Se da un lato, infatti, l’esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti, dall’altro, la L. n. 241 del1990, articolo 1, comma 1, stabilisce che l’esercizio dell’attivita’ amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicita’ ed efficacia, costituenti specificazione del piu’ generale principio costituzionale di cui all’articolo 97 cost., e rilevanti non solo sul piano della mera opportunita’, ma anche della legittimita’ della azione amministrativa….”cosi’ Cass. Sez. Un. 25 maggio 2016 n. 10814.
3 – A cio’ si aggiunga che la sentenza della Corte contabile non ha sottoposto a critica la scelta del Comune di assegnare spazi ed aree di proprieta’ pubblica per l’organizzazione di fiere ed esposizioni da parte di private, quanto l’astratta idoneita’ della stessa a realizzare gli interessi della comunita’, ponendo a raffronto le modalita’ esecutive in passato adottare con quelle oggetto di indagine, evidenziando: a per l’anno 2008 e per l’anno 2010, che una delle imprese (per il 2008: l’unica impresa) aggiudicatarie si sarebbero costituite dopo l’aggiudicazione; b – per gli eventi del 2011 che l’aggiudicazione era avvenuta in favore degli aggiudicatari dell’anno precedente (per il predetto anno accertamenti della Guardia di Finanza avevano evidenziato l’assenza di altre offerte, in risposta all’invito ad offrire emanato dal Comune); c – che una societa’ che si era aggiudicata l’area – per un anno- avrebbe visto come socio costituente un componente del Consiglio comunale.
4 – In questa prospettiva la valutazione che, certo essendo il mancato introito determinato in passato dal canone concessorio, sarebbe stato del tutto aleatorio il ritorno sperato, costituiva solo l’emergenza storica della eterogenesi dei fini perseguiti rispetto a quelli istituzionali.
5 – Il ricorso pertanto deve dirsi inammissibile in quanto avente ad oggetto un’attivita’ di valutazione che rientra appieno nell’ambito cognitivo della Corte Contabile.
6 – Alla declaratoria di inammissibilita’ non consegue una pronunzia sulle spese, essendo la Procura Generale contabile parte solo in senso formale. Dal momento che il ricorso e’ stato notificato il 14 settembre 2015, dunque oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della L. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente il pagamento di somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, in applicazione del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Leave a Reply