La Corte dei conti, anche in relazione all’affermata insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, può accertare la conformità dell’azione amministrativa anche rispetto alla proporzionalità e congruità degli atti in relazione alle loro finalità. La sentenza ha precisato che la Corte dei conti può verificare se l’attività della p.a. è stata basata sulla proporzionalità tra costi e benefici.
Sentenza 19 gennaio 2018, n. 1408
Data udienza 26 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente di Sez.
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22330/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA REGIONE TOSCANA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 276/2015 della CORTE DEI CONTI – 1 SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 20/04/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. BRUNO BIANCHINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), sindaco del Comune di Forte dei Marmi, ha proposto ricorso per ragioni di giurisdizione avverso la sentenza n. 276/2015 della Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti, con la quale e’ stato condannato a risarcire il danno cagionato all’ente territoriale per la gestione dello spazio espositivo del locale Palazzetto dello Sport, pregiudizio pecuniario concretizzatosi nella concessione delle relative aree, – per gli anni 2008-2011 – a condizioni non eque, in quanto il canone concordato sarebbe stato inferiore al costo sostenuto dal Comune per i relativi allestimenti, con corrispondente perdita patrimoniale per l’ente pubblico.
La sezione centrale di appello, aveva in particolare respinto il motivo relativo alla giurisdizione – proposto in relazione alla ritenuta insindacabilita’ nel merito delle scelte discrezionali dell’amministrazione, attinenti alle concrete modalita’ di gestione dell’utilizzo del Palazzetto dello Sport, asseritamente rientranti nella “riserva di amministrazione” non sindacabile nel merito, giusta quanto stabilito dalla L. 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 1, comma 1 – siccome novellato dal Decreto Legge 23 ottobre 1996, n. 543, articolo 3, convertito in L. 20 dicembre 1996, n. 639 – argomentando in contrario che la insindacabilita’ nel merito sancita dall’anzidetta norma non avrebbe comunque privato la Corte contabile della possibilita’ di controllare la conformita’ a legge dell’attivita’ posta in essere dagli amministratori, anche sotto il profilo funzionale, vale a dire in relazione alla congruita’ dei singoli atti compiuti, rispetto ai fini imposti dal legislatore, giusta quanto disposto in via generale della L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1.
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