Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza n. 5840 dell’8 febbraio 2018. Il divieto, ai sensi dell’art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere

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4. In sede di giudizio di rinvio il Tribunale valuterà anche la circostanza
sopravvenuta (intervenuta condanna del ricorrente in relazione al delitto di cui
all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 con irrogazione della pena di anni 1
mesi 2 giorni 20 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa) dedotta nella memoria
difensiva del 22.12.2017, tenendo presente i seguenti principi di diritto: il
divieto, ai sensi dell’art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., di
applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel caso in cui il
giudice ritenga che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà
superiore a tre anni, non si estende agli arresti domiciliari o alle altre più tenui
misure coercitive (Sez.6, n.29621 del 03/06/2016, Rv.267793; Sez.2, n.4418
del 14/01/2015, Rv.262377); i limiti di applicabilità della misura della custodia
cautelare in carcere previsti dall’art. 275, comma secondo bis, secondo periodo,
cod. proc. pen. (testo introdotto dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 117) possono essere superati dal
giudice qualora ritenga, secondo quanto previsto dal successivo comma terzo,
prima parte, della norma citata, comunque inadeguata a soddisfare le esigenze
cautelari ogni altra misura meno afflittiva (Sez.2, n.46874 del
14/07/2016,Rv.268143; Sez.4, n.43631 del 18/09/2015, Rv.264828; Sez.3,
n.32702 del 27/02/2015, Rv.264261); il divieto, ai sensi dell’art. 275, comma
secondo bis, cod. proc. pen. di applicazione della misura cautelare della custodia
in carcere nel caso in cui il giudice abbia irrogato una pena detentiva inferiore a
tre anni, non impedisce di adottare la più grave misura cautelare qualora ogni
altra misura si riveli inadeguata e gli arresti domiciliari non possono essere
disposti per mancanza del luogo di esecuzione (Sez.5, n.7742 del 04/02/2015,
Rv.262838).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia, Sezione
Riesame.
Così deciso il 09/01/2018

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