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2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione T.C. ,
a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173
comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen., lamentando che l’ordinanza
impugnata non sia adeguatamente motivata in relazione all’illustrazione degli
elementi sulla base dei quali altre misure meno afflittive, anche se applicate
cumulativamente, non sarebbero idonee a fronteggiare l’esigenza cautelare
ritenuta sussistente.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’art. 275, comma 3 bis, cod.proc.pen. lamentando che il Tribunale
non aveva indicato le ragioni in base alle quali sarebbe inadeguata la misura
degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’art. 275 bis,
comma 1 cod.proc.pen.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Con memoria difensiva con deduzione di motivi aggiunti del 22.12.2017, la
difesa del ricorrente ha proposto un nuovo motivo di ricorso con il quale deduce
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 275 comma 2 bis
cod.proc.pen.; argomenta che l’ordinanza impugnata veniva pronunciata nella
fase cautelare incidentale del giudizio direttissimo, all’esito del quale, ammesso il
rito abbreviato condizionato richiesto dall’imputato, il Tribunale di Brescia, con
sentenza del 27.10.2017, dichiarava T.C. responsabile del delitto di cui
all’art. 73, comma 5 dpr n. 309/1990, così riqualificata l’originaria imputazione,
e lo condannava alla pena di anni 1, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro
1.400,00 di multa; la riqualificazione operata, si argomenta, rende operativo il
divieto di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere previsto
dal comma 2 bis dell’art. 275 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2. Va ribadito il principio di diritto, secondo il quale, in tema di scelta delle
misure cautelari, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015,
n. 47, all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., incombe sul giudice che emette
o conferma, sia pure in sede di impugnazione, un’ordinanza applicativa della
custodia cautelare in carcere il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per
le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive “anche se
applicate congiuntamente”(Sez. 3, n. 842 del 17/12/2015, dep.12/01/2016,Rv.
265964).

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