Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 8 gennaio 2018, n. 170. L’incidenza di un intervento edilizio sul carico urbanistico deve essere considerata con riferimento all’aspetto strutturale e funzionale dell’opera

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Con riferimento al sequestro preventivo di immobili abusivi ultimati, la questione e’ stata oggetto di ampio dibattito da parte della giurisprudenza di legittimita’ ed il contrasto, sorto sulla corretta interpretazione dell’articolo 321 cod. proc. pen., e’ stato definitivamente risolto dalle Sezioni Unite con la decisione richiamata nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 12878 del 29/1/2003, P.M. in proc. Innocenti, Rv. 223721) dove, con argomentazioni pienamente condivisibili, e’ riconosciuta la validita’ dell’orientamento che ne riconosceva l’ammissibilita’.
Nella sentenza viene operata una distinzione tra l’effetto lesivo del reato sul bene giuridico protetto, che permane nel tempo ma e’ comune a tutti i reati, anche istantanei e le conseguenze, necessariamente antigiuridiche ed ipotizzabili anche a consumazione del reato avvenuta, che potrebbero derivare dalla libera disponibilita’ del bene.
E’ cosi’ citata, a titolo di esempio, la violazione amministrativa sanzionata dall’articolo 221 Testo Unico Leggi Sanitarie conseguente all’utilizzazione di un immobile in assenza di certificazione di abitabilita’ o agibilita’, ma si richiama l’attenzione anche sulla lesione dell’interesse alla vigilanza e controllo del territorio attraverso un adeguato governo pubblico degli usi e delle trasformazioni dello stesso e sull’aggravamento del carico urbanistico conseguente all’utilizzazione del manufatto abusivo.
Si impone tuttavia al giudice di valutare attentamente la sussistenza dei requisiti di concretezza ed attualita’ del pericolo conseguente alla libera disponibilita’ del bene, accertando “… la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilita’ attuale della cosa da parte dell’indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l’attuale disponibilita’ del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensivita’”.
A titolo di esempio, con specifico riferimento all’incidenza sul carico urbanistico, sul quale vengono fornite alcune puntualizzazioni, si aggiunge che la delibazione in fatto sotto tale profilo deve essere effettuata considerando la consistenza reale e l’intensita’ del pregiudizio temuto, tenendo conto della situazione esistente al momento dell’adozione della misura.
Sulla scia di tali condivisibili rilievi, altre decisioni successive hanno ulteriormente delineato i termini della questione, richiamando l’attenzione sulla circostanza che il pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato, anche relativamente al carico urbanistico, deve presentare il requisito della concretezza, in ordine alla sussistenza del quale deve essere fornita dal giudice adeguata motivazione (Sez. 3, n. 4745 del 12/12/2007 (dep. 2008), Giuliano, Rv. 23878301; conf. Sez. 6, n. 21734 del 4/2/2008, P.M. in proc. Bianchi e altro, Rv. 240984; Sez. 2, n. 17170 del 23/4/2010, De Monaco, Rv. 246854; Sez. 3, n. 6599 del 24/11/2011 (dep.2012), Susinno, Rv. 252016; Sez. 3, n. 52051 del 20/10/2016, Giudici, Rv. 268812).
Si e’ ulteriormente precisato che l’incidenza di un intervento edilizio sul carico urbanistico deve essere considerata con riferimento all’aspetto strutturale e funzionale dell’opera ed e’ rilevabile anche nel caso di una concreta alterazione della originaria consistenza sostanziale di un manufatto in relazione alla volumetria, alla destinazione o alla effettiva utilizzazione tale da determinare un mutamento dell’insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianificazione con particolare riferimento agli standard fissati dal Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968 (Sez. 3, n. 36104 del 22/9/2011, P.M. in proc. Armelani, Rv. 251251).
3. Cio’ posto, osserva il Collegio che, alla luce dei richiamati principi, pienamente condivisi e da ribadire anche in questa occasione, il Tribunale ha ritenuto non dimostrata l’esistenza di ulteriori e significativi effetti pregiudizievoli estranei al fatto reato di per se considerato, effettuando una valutazione che risulta conforme a legge secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di questa Corte, diversamente da quanto sostenuto in ricorso.
Va peraltro rilevato che la descrizione dell’intervento come “modesto”, espressamente censurata in ricorso, risulta chiaramente strumentale alla valutazione del periculum e non anche ad escludere la astratta rilevanza penale della condotta.
In altre parole, dal tenore della motivazione si evince che i giudici del riesame hanno inteso valorizzare le non rilevanti dimensioni dell’ampliamento, peraltro rispetto alla superficie complessiva del piano dell’edificio, come sintomatiche di una situazione sostanzialmente immutata, sotto il profilo dell’incidenza del carico urbanistico e delle altre conseguenze rilevanti ai fini del sequestro, rispetto a quella preesistente.
4. Il ricorso del Pubblico Ministero deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.

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