Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 8 gennaio 2018, n. 234. La legge 4 agosto 2017 n. 124 che ha disposto con decorrenza dal 10 settembre 2017 la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, non ha efficacia retroattiva.

La legge 4 agosto 2017 n. 124 che ha disposto con decorrenza dal 10 settembre 2017 la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, non ha efficacia retroattiva.
Cio’ induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi gia’ oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato (conf. Cass. 23887/75).
Nel caso di specie, e’ pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione dell’avviso d’accertamento e’ stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalita’ non contemplate dall’ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica.

Ordinanza 8 gennaio 2018, n. 234
Data udienza 22 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2546/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ISCHIA – S.U.A.P. & TRIBUTI LOCALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5423/51/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 10/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il comune impositore ha resistito con controricorso, il contribuente impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa a un avviso d’accertamento ICI 2004, lamentando, con un primo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativo alla censura sollevata in appello sulla modalita’ di notifica dell’atto impositivo mediante posta privata, mentre, con un secondo motivo, ha denunciato il vizio di violazione di legge, in particolare, della L. n. 342 del 2000, articolo 74, per mancata notifica dell’atto attributivo e/o modificativo della rendita catastale, sulla cui base era stato emanato l’atto impositivo impugnato.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
E’ fondato il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo.
Secondo l’orientamento di questa Corte, “In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che il Decreto Legislativo n. 261 del 1999, articolo 4, comma 1, lettera a), che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle (OMISSIS) s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali” (Cass. ord. n. 19467/16, 13887/17, Cass. sez. un. 13452/17, 15347/15, 27021/14, ord. n. 2262/13, 3932/11, 11095/08, 20440/06, contra Cass. n. 2922/15, non condivisa dal Collegio, in quanto del tutto marginale nel panorama giurisprudenziale; in proposito, a conferma dell’orientamento consolidato, v. Cass. sez. un. 13453/17).
Appare, inoltre, necessario, per completezza espositiva, dar conto su come incida su tale univoco orientamento e, quindi, sulla decisione della presente controversia, l’entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza.
La L. 4 agosto 2017, n. 124, all’articolo 1, comma 57, lettera b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione del Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261, articolo 4.
Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla societa’ (OMISSIS) S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonche’ dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 201.
Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017.
Cio’ comporta che alcuna efficacia retroattiva, – dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione -, possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all’articolo 11 preleggi, comma 1, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica dell’avviso d’accertamento da parte dell’ente impositore avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato.
Inoltre, bisogna evidenziare come la L. n. 124 del 2017, articolo 1, comma 57, abbia un contenuto piu’ ampio e debba essere letto in combinato disposto con il comma 58, della citata norma.
Il comma 57, succitato, prevede, infatti, altresi’, che al Decreto Legislativo n. 261 del 1999, articolo 5, comma 2, e’ aggiunto, in fine, per quanto qui rileva, il seguente periodo: “il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 (…), deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualita’, alla continuita’, alla disponibilita’ e all’esecuzione dei servizi medesimi”, stabilendo ancora il successivo comma 58, che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” (cioe’ dal 29 agosto 2017) “l’autorita’ nazionale di regolamentazione di cui al Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261, articolo 1, comma 2, lettera u quater)” “determina, ai sensi del predetto Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261, articolo 5, comma 4, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui al medesimo Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 26, articolo 5, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 57, del presente articolo; con la stessa modalita’ l’Autorita’ determina i requisiti relativi all’affidabilita’, alla professionalita’ e all’onorabilita’ di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi”.
Cio’ induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi gia’ oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato (conf. Cass. 23887/75).
Nel caso di specie, e’ pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione dell’avviso d’accertamento e’ stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalita’ non contemplate dall’ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica (v. anche Cass. sez. un. n. 14916/16).
Va, conseguentemente accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex articolo 384 c.p.c., accolto l’originario ricorso introduttivo.
Le spese di lite, compensate per la fase di merito, atteso l’alterno esito con il giudizio di legittimita’, seguono la soccombenza per la presente fase e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.
Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna il comune di Ischia, in persona del Sindaco pt, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore della societa’ contribuente che liquida in Euro 2.300,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

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