Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 8 gennaio 2018, n. 170. L’incidenza di un intervento edilizio sul carico urbanistico deve essere considerata con riferimento all’aspetto strutturale e funzionale dell’opera

L’incidenza di un intervento edilizio sul carico urbanistico deve essere considerata con riferimento all’aspetto strutturale e funzionale dell’opera ed è rilevabile anche nel caso di una concreta alterazione della originaria consistenza sostanziale di un manufatto in relazione alla volumetria, alla destinazione o alla effettiva utilizzazione tale da determinare un mutamento dell’insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianificazione con particolare riferimento agli standard fissati dal D.M. 1444/68. Il pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato, anche relativamente al carico urbanistico, deve presentare il requisito della concretezza, in ordine alla sussistenza del quale deve essere fornita dal giudice adeguata motivazione.

Sentenza 8 gennaio 2018, n. 170
Data udienza 13 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. SARNO Giulio – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 08/08/2017 del TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RAMACCI LUCA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. FIMIANI PASQUALE il quale ha concluso per l’inammissibilita’;
Udito il difensore il quale ha concluso;
SI ASSOCIA ALLE CONCLUSIONI DEL P.G. (Avv.to (OMISSIS)).
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 8/8/2017 ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 4/7/2017, avente ad oggetto una parte del loggiato posto sul terrazzo panoramico dell'(OMISSIS) di (OMISSIS), rispetto al quale si ipotizza il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), perche’ venivano eseguite, in variazione essenziale dal permesso di costruire, opere consistenti nell’allargamento del loggiato coperto, con modifica della sagoma dell’edificio limitatamente all’ultimo piano e con incremento di superficie pari a mq 20,10.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2. Con un unico motivo di ricorso lamenta la violazione di legge, osservando come il sequestro sarebbe stato giustificato dalla necessita’ di impedire che l’autore del reato traesse beneficio dalla libera disponibilita’ del bene, trattandosi di ampliamento della zona bar dell’albergo e che la ritenuta modestia dell’intervento da parte del Tribunale sarebbe contestabile ed, in ogni caso, irrilevante.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
2. Occorre preliminarmente rilevare che il provvedimento impugnato ha escluso la sussistenza del periculum in mora, mentre non pone in discussione la sussistenza del fumus del reato, non essendo in discussione, almeno per cio’ che emerge dal ricorso e dall’ordinanza, unici atti ai quali questa Corte ha accesso, l’effettivo ampliamento del loggiato con aumento di superficie.
I giudici del riesame hanno correttamente applicato, diversamente da quanto sostenuto dal Pubblico Ministero ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte.

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