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Con riferimento al primo motivo di ricorso, osserva la Corte come lo stesso sia in buona parte del tutto inammissibile, in quanto volto ad introdurre una diversa lettura del fatto rispetto a quella veicolata dalla sentenza del Tribunale di Locri, mentre per la restante parte, laddove e’ censurata sia la negligenza nella gestione della manutenzione dell’impianto di sollevamento delle acque di scarico della rete fognante sia nella parte in cui e’ sostenuta la assenza degli elementi costitutivi del reato contestato, il ricorso e’ manifestamente infondato.
Quanto al primo profilo appare evidente come il Tribunale, con motivazione esauriente e priva di vizi logici nella operata ricostruzione del fatto, abbia dato atto delle circostanze che hanno portato al riscontro di una situazione di sversamento di acque di fogna da una stazione ove era stata installata un pompa di sollevamento di tali acque – la cui gestione e manutenzione era affidata alla impresa condotta dalla imputata – verso il vicino torrente (OMISSIS) e verso il lungomare.
In relazione alla provenienza dei reflui presenti nel citato torrente dallo sversamento delle acque luride in questione, non pare che la sentenza impugnata, pur nella sua concisione, mostri elementi di debolezza, essendo piu’ che verosimile – stante la assenza di altre possibili derivazioni, neppure prospettate dalla difesa della ricorrente – che la fonte di tale inquinamento derivasse dall’esubero e dalla fuoriuscita delle acque di fogna dall’impianto di pompaggio delle medesime.
Sulla rilevata negligenza da parte di questa ditta nella realizzazione della manutenzione del predetto impianto, appaiono elementi decisivi quelli legati al fatto che, come apprezzato dallo stesso Tribunale alle luce delle testimonianze raccolte, l’impianto di pompaggio delle acque luride presentava frequenti problemi che, per un verso, avrebbero imposto, ove ci si fosse comportati con la dovuta diligenza, non solo controlli dello stato degli stessi piu’ ravvicinati nel tempo, ma, anche, interventi manutentivi di carattere strutturale, volti e rimuovere non solo gli effetti di tali disservizi ma anche a prevenirne le cause.
Viceversa il Tribunale, con valutazione che e’ risultata congrua rispetto ai dati fattuali in suo possesso, ha affermato che la entita’ dei materiali “assemblatisi all’interno della pompa” faceva ragionevolmente propendere per la conclusione che gli stessi si erano ivi consolidati non nell’arco di poco tempo ma in un lasso temporale di diverse giornate, nel corso delle quali, evidentemente, non erano stati eseguiti i necessari controlli finalizzati a verificare la funzionalita’ piena dell’impianto, palesando in tale modo la approssimazione della attivita’ di controllo svolta dalla ditta (OMISSIS).
Quanto alla insussistenza nella fattispecie degli elementi necessari ai fini della configurabilita’ del reato in questione, osserva la Corte che, la violazione dell’articolo 674 cod. pen. si realizza ogni qual volta l’agente, per rimanere nell’ambito della ipotesi ora in esame, versi in un luogo di pubblico transito cose atte a molestare od imbrattare le persone.
Ora, applicando tale paradigma alla odierna fattispecie, appare evidente come lo sversamento di acque maleodoranti e certamente ricche di elementi fortemente inquinanti, e come tali fonte di evidente pericolo per la salute degli individui, nel letto di un torrente, attraverso tratti di terreno aperti al transito ed anche ad esso specificamente deputati (nella sentenza, infatti, si fa specifico riferimento ad acque stagnanti nel lungomare della cittadina in questione) risulti integrare pienamente i profili della contestata violazione.
Nell’esaminare il secondo motivo di impugnazione, rileva la Corte che puo’ serenamente escludersi la ricorrenza nella fattispecie del caso fortuito.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte integra gli estremi del caso fortuito l’ipotesi dell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto e non puo’ in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attivita’ psichica dell’agente (Corte di cassazione, Sezione 4 penale, 12 febbraio 2013, n. 6982), dovendosi escludere che si possa ritenere escluso l’elemento soggettivo del reato nei casi in cui al realizzarsi dell’evento ritenuto costituire il caso fortuito abbia dato causa l’agente con la propria condotta negligente od imprudente (Corte di cassazione, Sezione 4 penale, 11 settembre 2015, n. 36833).
Come gia’ e’ stata dianzi esaminato, seppure si volesse dire che il disservizio della pompa di sollevamento dell’acqua da cui e’ scaturito lo sversamento delle acque luride di cui al capo di imputazione possa costituire un caso fortuito, tuttavia il suo determinarsi e’ stato dovuto, come risultante dalla ricostruzione in fatto operata dal Tribunale di Locri, dalla negligente opera di manutenzione e controllo degli impianti del sistema di depurazione delle acque, il cui svolgimento era demandato alla impresa (OMISSIS), diretta dalla odierna ricorrente.
Passando al terzo motivo di impugnazione, relativo alla omessa motivazione sia in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che alla determinazione della pena che, infine, alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e di quello della non menzione, osserva la Corte quanto segue: relativamente alle attenuanti generiche, va ribadito il principio secondo il quale il giudice di merito non e’ tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, ne’ e’ obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 11 marzo 2014, n. 11539), poiche’ nel caso di specie, per quanto risulta dalla non contestata sintesi delle conclusione della difesa della (OMISSIS) formulate al termine del dibattimento di primo grado risultanti dal testo della sentenza impugnata, non vi era stata richiesta da parte della difesa della medesima in ordine al beneficio in discorso, nessuna censura puo’ essere articolata in relazione alla mancata concessione delle medesime; con riferimento alla quantificazione della pena, e’ sufficiente rilevare come la stessa sia stata quantificata in misura che, per essere contenuta nella sola pena pecuniaria, si colloca comunque nella fascia sanzionatoria bassa, sicche’ la sua determinazione non necessitava di particolari formule illustrative, essendo sufficiente il richiamo alla sua conformita’ a giustizia (cfr. nel senso teste’ esposto anche: Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 18 settembre 2015, n. 37867); anche con riferimento ai cosiddetti doppi benefici, non puo’ dirsi affetta da omissione motivazionale la sentenza dei giudici del merito che non provveda in relazione ad essi, laddove non risulti che gli stessi siano stati richiesti in sede di conclusioni da parte di chi vi avrebbe avuto interesse (Corte di cassazione, Sezione 6 penale, 27 giugno 2011, n. 30201).
Conclusivamente: alla inammissibilita’ del ricorso dell’imputata segue la condanna della medesima al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende
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