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3. Il Procuratore Generale ha concluso nel senso dell’annullamento senza rinvio del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ fondato.
4.1. Data la struttura del presente provvedimento, e’ appena il caso di rilevare che e’ stato considerato abnorme il provvedimento con il quale il Gip, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, disponga la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, sulla base di una ipotetica valutazione circa l’applicabilita’ della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131-bis c.p. (Sez. 1, n. 15272 del 21/12/2016, dep. 2017, Allocco, Rv. 269464).
Va quindi operato integrale richiamo alla motivazione cola’ adottata, quanto a caratteristiche e natura del provvedimento abnorme ed alla relativa carenza di potere del giudice; solamente ribadendo che, se e’ vero che il Gip investito dalla richiesta di emissione del decreto penale di condanna e’ titolare del potere di emettere la sentenza di proscioglimento di cui all’articolo 129 c.p.p., tale possibilita’ e’ da escludersi nell’ipotesi di ritenuta sussistenza – da parte del giudice – della speciale causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131-bis c.p., e cio’ in ragione della particolare natura di tale istituto, che implica l’instaurazione del contraddittorio e che comporta l’emissione di un provvedimento non pienamente liberatorio, data la ricorrenza di effetti pregiudizievoli, tra cui l’iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento dichiarativo. Per cui e’ corretto ritenere che l’applicazione dell’istituto della particolare tenuita’ del fatto possa – allo stato attuale della normativa – venire in rilievo esclusivamente in sede di formulazione dell’opposizione al decreto penale gia’ emesso, e dunque dopo l’instaurazione del contraddittorio, nell’ambito delle opzioni processuali spettanti all’opponente.
4.2. Va da se’ che l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna.
Motivazione semplificata.
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