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[…]
Le doglianze qui formulate sono quindi tardive e inammissibili, anche alla luce dell’orientamento di questa corte che, in casi analoghi, ha affermato (fermo il principio che il giudice, a norma dell’articolo 175 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. n. 67 del 2014, e’ tenuto a verificare, sulla base di idonee allegazioni dell’interessato – che indichino le ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato – e in forza degli ordinari poteri di accertamento, che l’istante non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento), che e’ legittima la decisione di rigetto dell’istanza di restituzione nel termine, quando l’interessato non deduca circostanze specifiche ostative della conoscenza effettiva del provvedimento, restando cosi’ precluso l’accertamento da parte del giudice (cfr. Sez. 5, n. 139 del 14/10/2015, dep. 2016, Cogliandro, Rv. 265678).
In proposito, e’ stato osservato che ai doveri di accertamento del giudice corrispondono i necessari oneri di allegazione dell’istante, il quale nel caso di specie, ad essi si e’ sottratto (cfr. anche Sez. 2, n. 9776 del 22/11/2012, dep. 2013, EI Badaoui, Rv. 254826, in motivazione) e che l’obbligo in capo al giudice di verificare l’effettivita’ della conoscenza dell’atto, sussiste non gia’ indiscriminatamente, ma solo in quanto emergano in atti o siano dedotte situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la piena ritualita’ della notifica, non sia stata conseguita l’effettiva conoscenza da parte del destinatario. (cfr. altresi’ Sez. TERZA PENALE, Sentenza n.41559 del 12/09/2017)
3.2. Quanto, poi, alla ritualita’ della notifica avvenuta a mezzo posta per compiuta giacenza, disposta esplicitamente dalla legge (anche con l’adempimento prescritto dalla L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 2) il ricorrente, senza contestare che la stessa sia ritualmente avvenuta, conformemente al dettato della norma che prescrive la seconda raccomandata informativa, apoditticamente contesta – in astratto – tale forma di notifica, che produrrebbe una mera conoscenza legale.
Risulta tale doglianza del tutto inammissibile avendo in numerose occasioni (come ricordato sub 3.1) questa corte chiarito che, in mancanza delle allegazioni di situazioni tali che compromettano, nonostante la piena ritualita’ della notifica, la possibilita’ di effettiva conoscenza, il motivo e’ inammissibile (v. ex multis Sez. 3, Sentenza n. 32119 del 11/06/2013 Cc. (dep. 24/07/2013) Rv. 257052, Sez. 3, Sentenza n. 4654 del 19/01/2016 Cc. (dep. 04/02/2016) Rv. 266281),
4.4. Il ricorso va quindi disatteso stante la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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