In materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l’esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all’abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell’inevitabilità del pericolo. Inoltre, la realizzazione della costruzione abusiva non può essere giustificata dalla mera necessità di evitare un danno alle cose. Fattispecie: realizzazione di un ampliamento edilizio, in assenza dei necessari titoli abilitativi, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico.
Sentenza 19 gennaio 2018, n. 2280
Data udienza 24 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MOLINO Pietro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 9/3/2017 ha confermato la decisione con la quale, in data 7/3/2016, il Tribunale di Termini Imerese aveva riconosciuto (OMISSIS) responsabile dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera C), articoli 83, 93, 94 e 95, e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1, per la realizzazione, in assenza dei necessari titoli abilitativi, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, di un ampliamento di m. 1 X 1,60 X 3,10h di un preesistente vano (in (OMISSIS), accertato il (OMISSIS)).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’articolo 54 c.p., per non avere la Corte territoriale considerato che l’intervento edilizio si era reso necessario per evitare il pericolo di cadute di pietre e massi sul fabbricato da una vicina scarpata, la cui presenza risultava dimostrata dalla documentazione fotografica predisposta dai carabinieri operanti.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge conseguente alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, in applicazione del principio del favor rei, stante l’incertezza circa la data di commissione del reato.
4. Con un terzo motivo di ricorso censura, infine, il diniego opposto nel giudizio di merito al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
Occorre preliminarmente ricordare, con riferimento al primo motivo di ricorso, quale sia, in linea generale, la posizione di questa Corte rispetto all’applicazione della scriminante dello stato di necessita’ ai reati urbanistici.
L’applicabilita’ dell’articolo 54 c.p., in tema di costruzione abusiva e’ stata costantemente esclusa sul presupposto che e’ di regola evitabile il pericolo di restare senza abitazione, sussistendo la possibilita’ concreta di soddisfare il bisogno attraverso i meccanismi di mercato e dello stato sociale ed in considerazione dell’ulteriore elemento, necessario per l’applicazione della scriminante, del bilanciamento tra il fatto commesso ed il pericolo che l’agente intende evitare (v. Sez. 3, n. 7015 del 9/4/1990, Sinatra, Rv. 184321).
Si e’ successivamente osservato che il danno grave alla persona, cui fa riferimento l’articolo 54 c.p., deve essere inteso come ogni danno grave ai diritti fondamentali dell’individuo, tra i quali non rientra soltanto la lesione della vita o dell’integrita’ fisica, ma anche quella del diritto all’abitazione, dovendo pero’ sussistere comunque tutti i requisiti richiesti dalla legge, la valutazione dei quali deve essere effettuata in giudizio con estremo rigore (Sez. 3, n. 11030 del 1/10/1997, Guerra, Rv. 209047. V. anche Sez. 3, n. 12429 del 6/10/2000, Martinelli, Rv. 217995).
Successivamente, per escludere l’applicabilita’ della scriminante in questione, si e’ posto l’accento sulla mancanza dell’ulteriore requisito della inevitabilita’ del pericolo, osservando che l’attivita’ edificatoria non e’ vietata in modo assoluto, ma e’ consentita nei limiti imposti dalla legge a tutela di beni di rilevanza collettiva, quali il territorio, l’ambiente ed il paesaggio, che sono salvaguardati anche dall’articolo 9 Cost.. Di conseguenza, se il suolo e’ edificabile, le disagiate condizioni economiche non impediscono al cittadino di chiedere il permesso di costruire. Se il suolo non e’ edificabile, il diritto del cittadino a disporre di un’abitazione non puo’ prevalere sull’interesse della collettivita’ alla tutela del paesaggio e dell’ambiente (Sez. 3, n. 28499 del 29/5/2007, Chiarabini, non massimata. V. anche Sez. 3, n. 19811 del 26/1/2006, Passamonti e altro, Rv. 234316; Sez. 3, n. 41577 del 20/9/2007, Ferraioli, Rv. 238258; Sez. 3, n. 35919 del 26/6/2008, Savoni e altro, Rv. 241094; Sez. 3, n. 7691 del 6/10/2016 (dep. 2017), Di Giovanni, non massimata; Sez. 3, n. 25036 del 3/3/2016, Botticelli, non massimata).
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