Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 18 gennaio 2018, n. 1969. La confisca diretta del profitto di reato e’ possibile anche nei confronti di una persona giuridica per le violazioni fiscali commesse dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica nell’interesse della societa’, quando il profitto o i beni direttamente riconducibili a tale profitto siano rimasti nella disponibilita’ della persona giuridica medesima.

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Si osserva, a tal profilo, che il rapporto organico che esiste tra persona fisica e societa’ non e’ di per se’ idoneo a giustificare l’estensione dell’ambito di applicazione della confisca per equivalente. Inoltre, non puo’ trovare applicazione il principio per cui a ciascun concorrente devono imputarsi le conseguenze del reato. Nell’ordinamento vigente, infatti, e’ prevista solo una responsabilita’ amministrativa degli enti e non una responsabilita’ penale, sicche’ l’ente non e’ mai autore del reato e non puo’ essere considerato concorrente. Va pure osservato che il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 non include i reati tributari fra quelli per cui e’ prevista la responsabilita’ della persona giuridica.
Si evidenzia, inoltre, che la confisca per equivalente dei beni della societa’ non puo’ fondarsi neppure sull’assunto che l’autore del reato abbia la disponibilita’ di tali beni in quanto amministratore, essendo tale disponibilita’ nell’interesse dell’ente e non della persona fisica. Sul piano del diritto positivo, infine, non vi e’ alcuna disposizione normativa che consenta di disporre la confisca per equivalente di beni appartenenti a una persona giuridica nel caso di violazioni tributare commesse dal legale rappresentante e stante il carattere eminentemente sanzionatorio della confisca per equivalente, le norme che la prevedono non possono essere applicate oltre ai casi espressamente considerati, a cio’ ostando il divieto di applicazione analogica in malam partem vigente nella materia penale.
Nelle violazioni tributarie, la cui condotta- come nel caso in esame- si sostanzi nell’omissione di un versamento di una somma di denaro all’Erario, commesse dall’amministratore di una societa’ nell’esercizio delle proprie funzioni e, quindi, nell’interesse e a vantaggio della stessa, il profitto del reato va ricercato nelle casse della predetta societa’, soggetto su cui gravava l’obbligo di versamento e che trae il vantaggio economico dal reato tributario e, ove venga rinvenuto del denaro, trattasi di profitto sequestrabile direttamente riconducibile al reato.
Solo se il profitto del reato non sia piu’ rinvenibile nelle casse della societa’ correttamente possono essere sottoposti a vincolo e, quindi, a confisca per equivalente i beni dell’amministratore (Sez. 3, n. 30486 del 28/05/2015, Rv. 264392).
Tanto osservato, la Corte territoriale, nonostante specifico motivo di appello avente ad oggetto la questione della ammissibilita’ della disposizione di confisca per equivalente nei confronti del legale rappresentante di una societa’ solo a seguito di accertata impossibilita’ di procedere a confisca diretta nei confronti dell’ente, nulla ha argomentato in merito; su tale questione costituente un “punto” della decisione di primo grado oggetto di impugnazione i Giudici di appello aveva obbligo di pronunciarsi ed il silenzio della decisione su tale tema vizia parzialmente l’atto decisorio.
3. Il quarto motivo di ricorso e’ inammissibile.
Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p. 3) nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilita’ dell’impugnazione, ex articolo 581 c.p.p., perche’ la sua funzione tipica e’ quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3- 14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Trova dunque applicazione il principio, gia’ affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilita’ del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresi’ quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).
4. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio limitatamente alla disposta confisca ed il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

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