Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 16 gennaio 2018, n. 888. Per la determinazione della rendita catastale del parco eolico

Per la determinazione della rendita catastale del parco eolico non possono essere presi a riferimento aerogeneratori non comparabili e di epoche diverse.

Ordinanza 16 gennaio 2018, n. 888
Data udienza 18 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9008-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente principale e controricorrente a ricorso incidentale –
contro
(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente a ricorso principale e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 8575/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 01/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 – bis, comma 1, lettera e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, e dato atto che la societa’ controricorrente ha depositato memoria critica alla proposta del relatore, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 8575/29/2015, depositata il primo ottobre 2015, non notificata, la CTR della Campania rigetto’ l’appello proposto dall’allora Agenzia del Territorio – Ufficio di Benevento, nei confronti della (OMISSIS) S.r.l. (di seguito societa’) avverso la sentenza di primo grado della CTP di Benevento, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di classamento relativo ad unita’ immobiliari (parco eolico – categoria catastale D/1), site nel (OMISSIS).
La sentenza della CTR, pur ritenendo fondato il motivo d’appello con il quale l’Amministrazione si doleva dell’erroneita’ della pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della societa’ per difetto di motivazione, ritenne infondato il gravame quanto al merito dell’attribuzione della rendita catastale, per avere l’Ufficio “preso a riferimento per la propria valutazione il costo di aerogeneratori assolutamente non comparabili tra loro per le diverse caratteristiche tecniche e per l’epoca di costruzione”.
Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate, quale successore ex lege dell’Agenzia del Territorio, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La societa’ resiste con controricorso, col quale ha altresi’ spiegato ricorso incidentale, affidato ad otto motivi, ulteriormente illustrato da memoria. L’Agenzia delle Entrate resiste a sua volta con controricorso. Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 lamentando che la pronuncia impugnata avrebbe pronunciato ultra petita nella parte in cui, pur ritenendo fondato l’appello dell’Ufficio quanto all’insussistenza del vizio di motivazione dell’avviso di classamento, ha comunque disatteso il gravame entrando nel merito dell’accertamento, in relazione al quale la societa’ non aveva proposto appello incidentale.
Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia cumulativamente “omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5” e “violazione di legge per erronea, falsa applicazione” della “L. (rectius D.P.R.) “n. Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articolo 28″, letto ed interpretato alla luce della circolare 6/2012 dell’Agenzia del Territorio Direzione Centrale Catasto e Cartografia in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, lamentando che la decisione impugnata da un lato sarebbe incorsa in vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia relativo ai dati di fatto ed agli elementi oggettivi di valutazione, da cui emergeva che la comparazione non deve essere effettuata secondo un criterio di uguaglianza tra beni aventi le stesse caratteristiche, ma attraverso metodo sintetico comparativo tra beni aventi analoghe caratteristiche, volto ad individuare il gradino nel quale inserire il bene da stimare, scegliendo come elemento ordinatore uno o piu’ parametri di confronto a tutti i beni in gioco; dall’altro avrebbe violato e falsamente applicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articolo 28 letto alla luce della succitata circolare, in considerazione del fatto che alcun deprezzamento per vetusta’ era possibile nella fattispecie, per essere stati gli impianti realizzati nel 2012, quindi successivamente all’epoca censuaria di riferimento (1988-1989) per la determinazione del valore venale delle unita’ immobiliari, mentre si era debitamente tenuto conto, quanto all’obsolescenza, di un coefficiente di riduzione (portato in appello dal 35 al 38%).
Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
La pronuncia di primo grado, che ha accolto il ricorso della societa’ in relazione alla doglianza relativa al difetto di motivazione dell’avviso di classamento, ha quindi ritenuto assorbite le ulteriori questioni proposte, ivi compresa quella relativa al merito del valore fondiario e conseguentemente della rendita attribuita alle unita’ immobiliari oggetto della controversia.
Nel caso di specie, quindi, era sufficiente che la societa’, vittoriosa in primo grado, riproponesse specificamente in appello, secondo quanto richiesto dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 56 le questioni assorbite, perche’ non s’intendessero rinunciate (cfr. Cass. sez. unite 12 maggio 2017, n. 11799; Cass. sez. 6-5, ord. 22 giugno 2016, n. 12937; Cass. sez. 5, 18 dicembre 2014, n. 26830).
Peraltro occorre rilevare, come, nella fattispecie in esame, la societa’ avesse articolato anche appello incidentale condizionato, col quale, tra le altre questioni, chiedeva ancora che fosse accertata la piena conformita’ della rendita catastale proposta con la procedura DOCFA al criterio comparativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articolo 28, comma 1.
E’, invece, inammissibile, il secondo motivo, nel quale, peraltro, la ricorrente Amministrazione finanziaria, cumula due diversi ordini di censure.
Con la prima, l’Agenzia delle Entrate, prospettando il vizio della decisione impugnata in relazione al parametro di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, assume che la decisione impugnata avrebbe omesso l’esame di un punto decisivo della controversia relativo ai dati di fatto ed agli elementi decisivi di valutazione, sul presupposto che la comparazione non dovesse essere effettuata secondo il criterio di uguaglianza tra beni aventi le stesse caratteristiche.
In tal modo, tuttavia, la censura, oltre a muovere da un presupposto di fatto che non e’ dato rinvenire nella decisione impugnata (la CTR ha, infatti, escluso, la comparazione con il valore dell’aerogeneratore di cui al pvc della Guardia di Finanza del 2006, non postulando la necessita’ della comparazione tra beni uguali, ma sulla base di un giudizio di fatto in punto di difetto assoluto di omogeneita’ tra i beni in comparazione per epoca di costruzione e per potenza), esula dal parametro invocato dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua attuale formulazione, che richiede proprio l’omesso esame di fatto, da intendersi come fatto storico, principale o secondario che, ove invece debitamente esaminato, avrebbe determinato un esito diverso del giudizio (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. sez. lav. 9 luglio 2015, n. 14324; Cass. sez. 2, 14 giugno 2017, n. 14802).
Nel caso di specie, come e’ dato leggere dalla decisione impugnata, la CTR ha dato conto di avere avuto chiara la cognizione dei costi, delle caratteristiche tecniche, in relazione alla potenza degli impianti, ed all’epoca di costruzione degli aerogeneratori in comparazione, pervenendo, peraltro, al giudizio secondo il quale essi non avrebbero potuto utilmente assurgere ad elementi idonei per la determinazione della rendita catastale nel procedimento indiretto secondo il metodo dell’approccio di costo.
Sotto il profilo della dedotta censura di violazione di norma di diritto, occorre rilevare, per un verso, che essa e’ prospettata in maniera confusa in relazione alla generica dedotta violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articolo 28. Detta disposizione, come e’ noto, si compone di due commi, solo il secondo dei quali si riferisce al cd. procedimento indiretto per approccio di costo, laddove non sia possibile determinare il capitale fondiario secondo il procedimento diretto costituito dall’approccio reddituale per il quale (articolo 28, comma 1), “Il capitale fondiario e’ costituito dal valore venale della unita’ immobiliare all’epoca censuaria stabilita”, che “si determina, di regola, tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unita’ immobiliari analoghe”.
Lo stesso riferimento alle disposizioni della circolare n. 6/2012 dell’Agenzia del Territorio del 30 novembre 2012 non assurge ad elemento chiarificatore della censura.
La circolare, il cui oggetto attiene alla “determinazione della rendita catastale delle unita’ immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi” si occupa, infatti, con i relativi allegati, dell’intera problematica in oggetto, rilevando, in particolare (pag. 4) come la possibilita’ di utilizzare gli approcci reddituale e di mercato sia fortemente limitata “dal vincolo normativo costituito dall’epoca censuaria di riferimento, che, ormai lontana nel tempo” (biennio 198889, giusta il Decreto Ministeriale 20 gennaio 1990, articolo 1, comma 3), “aumenta il livello d’incertezza che caratterizza le analisi di mercato dei segmenti immobiliari in esame”.
Quand’anche poi dovesse comunque ritenersi che la censura contenga elementi sufficienti perche’ sia riferita alla denuncia dell’erroneita’ del procedimento indiretto di determinazione della rendita catastale mediante il metodo dell’approccio di costo, secondo cui (Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, articolo 28, comma 2) “Qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario sulla base degli elementi previsti nel precedente comma, il valore venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unita’ immobiliari”, deve rilevarsi come essa non tenga conto dei piu’ recenti “Indirizzi operativi in tema di determinazione della rendita catastale delle unita’ immobiliari destinate a centrali coliche” quali indicati dagli stessi piu’ recenti documenti di prassi (cfr. Allegato a AGEDP – RE Registro Ufficiale 15 marzo 2017 – 1), secondo cui, nella stima catastale ante 1 gennaio 2016 degli impianti, quantunque realizzati, come nella fattispecie in esame nel 2012, dopo cioe’ l’epoca censuaria di riferimento, per la relativa componente impiantistica ai fini della stima catastale debba essere utilizzato il costo medio infracensuario, dovendo poi i costi di ricostruzione, come determinati, delle diverse strutture, impianti fissi e sistemazioni esterne, essere ricondotti all’epoca censuaria delle stime catastali (biennio 1988-89) mediante l’indice FOI pubblicato dall’ISTAT, attesa l’assenza di ulteriori indici dei prezzi specifici per la tipologia di opere in esame (cfr. pagg. 17-18 del succitato Allegato).
Il ricorso principale cosi’ come proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere quindi rigettato.
Quanto sopra determina l’assorbimento del ricorso incidentale con riferimento ai primi sei motivi, in relazione ai quali esso deve essere qualificato come condizionato, essendo venuto meno l’interesse della controricorrente alla pronuncia sulle relative questioni, rimaste assorbite nella decisione resa dalla CTR o rispetto alle quali, come in punto di asserito difetto di motivazione dell’atto di rettifica della rendita catastale, la societa’ era rimasta soccombente.
Il settimo ed ottavo motivo, con i quali la controricorrente si duole della disposta compensazione delle spese di lite, possono essere trattati congiuntamente.
Col settimo motivo, in particolare, la societa’ controricorrente denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36 per motivazione irrimediabilmente apparente, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la sentenza impugnata ha giustificato la disposta compensazione delle spese di lite sulla base della sola affermazione che “Sussistono sufficienti motivi per procedere all’integrale compensazione delle spese di lite, attesa la peculiarita’ della materia”.
Con l’ottavo motivo, la controricorrente lamenta invece violazione dell’articolo 92 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice tributario d’appello disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti al di fuori dei casi previsti dalla relativa disposizione.
Se e’ vero che la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, 31 maggio 2016, n. 11217) ha affermato che il riferimento alla peculiarita’ della questione o della materia non e’ sufficiente ad integrare una motivazione idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti, in relazione ai presupposti giustificativi stabiliti dall’articolo 92 c.p.c. nel testo quale richiamato dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 15, comma 1, quale applicabile ratione temporis, nondimeno, con riferimento all’omessa motivazione, va ricordato che la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice di merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, come precisato dalle Sezioni Unite (Cass. 22 febbraio 2017, n. 2731), “la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonche’ dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’articolo 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta (…) sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti di fatto”.
Nella fattispecie in esame le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la disposta integrale compensazione delle spese di lite tra le parti vanno ravvisate nell’assenza di specifici precedenti di legittimita’ sulla questione di merito sottoposta all’esame del giudice tributario in punto di detemiinazione della rendita catastale secondo il procedimento indiretto dell’approccio di costo.
La sentenza impugnata va dunque confermata, quantunque con correzione in diritto della relativa pronuncia nei termini sopra indicati. Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, cedono a carico dell’Amministrazione ricorrente, avuto riguardo alla soccombenza largamente prevalente della stessa in relazione allo specifico oggetto del relativo contenzioso.
Rilevato che risulta soccombente, in relazione al ricorso principale, parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2012, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.
Viceversa ricorrono i presupposti di legge, come da dispositivo, per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso incidentale stesso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale.
Dichiara assorbito il ricorso incidentale, condizionato in relazione ai primi sei motivi, e lo rigetta in relazione al settimo ed all’ottavo motivo.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale stesso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.

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