Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 18 gennaio 2018, n. 1969. La confisca diretta del profitto di reato e’ possibile anche nei confronti di una persona giuridica per le violazioni fiscali commesse dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica nell’interesse della societa’, quando il profitto o i beni direttamente riconducibili a tale profitto siano rimasti nella disponibilita’ della persona giuridica medesima.

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2. Il terzo motivo di ricorso e’ fondato.
Va ricordato che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con la sentenza n. 10561/2014, Gubert, hanno affermando i seguenti principi di diritto:
– “E’ consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilita’ di tale persona giuridica”. –
“Non e’ consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio”. –
“Non e’ consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato”.
– “L’impossibilita’ del sequestro del profitto di reato puo’ essere anche solo transitoria senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato”.
La pronuncia delle Sezioni Unite rimarca, innanzitutto, la distinzione tra la confisca diretta del profitto del reato e l’istituto dalla confisca per equivalente.
La confisca diretta (o confisca di proprieta’), prevista dall’articolo 240 c.p. come misura facoltativa e resa obbligatoria per alcuni reati dall’articolo 322 ter c.p., ha per oggetto il profitto del reato, vale a dire l’utilita’ economica direttamente o indirettamente conseguita con la commissione del reato. La confisca per equivalente (o confisca di valore), invece, ha per oggetto somme di denaro, beni o altre utilita’ di cui il reo ha la disponibilita’ per un valore corrispondente al profitto del reato ed e’ destinata ad operare nei casi in cui la confisca diretta non sia possibile. Nella nozione di profitto che consente la confisca diretta non rientrano solo i beni appresi per effetto diretto e immediato dell’illecito, ma anche ogni altra utilita’ comunque ottenuta dal reato, anche in via indiretta o mediata (ad esempio i beni acquistati con il denaro ricavato dall’attivita’ illecita oppure l’utile derivante dall’investimento del denaro di provenienza criminosa).
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143 (legge finanziaria 2008), ha esteso ai delitti tributari di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11, le disposizioni di cui all’articolo 322 ter c.p., norma che rende obbligatoria per alcuni reati contro la pubblica amministrazione la confisca del prezzo o profitto del reato e che introduce la possibilita’ di procedere alla confisca per equivalente nel caso in cui tale prezzo o profitto non sia facilmente aggredibile. Pertanto, nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per uno dei delitti tributari previsti dagli articoli sopra richiamati, “e’ sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato” (confisca diretta); quando cio’ non e’ possibile, avra’ luogo “la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita’, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto” (confisca per equivalente). A seguito dell’abrogazione di tale norma ad opera del Decreto Legislativo n. 158 del 2015, l’articolo 10 del predetto decreto legislativo ha contestualmente introdotto il nuovo Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, riconducendo cosi la disposizione contenuta nella L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143 (legge finanziaria 2008). La nuova norma dispone, infatti, che “nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal presente decreto e’ sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e’ possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita’ per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Consegue, pertanto, che la confisca diretta del profitto di reato e’ possibile anche nei confronti di una persona giuridica per le violazioni fiscali commesse dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica nell’interesse della societa’, quando il profitto o i beni direttamente riconducibili a tale profitto siano rimasti nella disponibilita’ della persona giuridica medesima.
Si deve, invece, escludere la possibilita’ di procedere a confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante, salva l’ipotesi in cui la persona giuridica stessa sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l’amministratore agisce come effettivo titolare.

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