Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 14 febbraio 2018, n.7006. La modalità subdola dell’adescamento di un minore mediante la creazione di un falso profilo sui social network

La modalità subdola dell’adescamento di un minore mediante la creazione di un falso profilo sui social network, tesa ad ottenere prima delle foto spinte e poi ad instaurare una relazione di fiducia con la ragazza solo per avere dei rapporti sessuali completi, esclude la tenuità del reato.

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE
SENTENZA 14 febbraio 2018, n.7006

– Pres. Rosi – est. Macrì
Ritenuto in fatto

1. P.G.M. è stato chiamato a rispondere del reato di cui al capo A), art. 609quater, n. 1, c.p., perché, dopo aver fatto entrare in auto la persona offesa, minore infraquattordicenne, baciandola in bocca, le aveva sfilato i pantaloni e gli slip, ed aveva consumato un rapporto sessuale completo, in (omissis) ; al capo B), art. 609undecies c.p., perché, allo scopo di commettere il delitto di cui al capo A), utilizzando un falso profilo facebook e dichiarando di avere 17 anni, aveva adescato la minore predetta, in (omissis) .

1.1. Con sentenza in data 12.1.2016, il Giudice dell’udienza preliminare di Napoli ha condannato l’imputato ad anni 4 di reclusione, oltre spese anche di custodia cautelare, pene accessorie e risarcimento del danno alla parte civile da liquidarsi in separata sede, assorbito il reato di cui al capo B) nel reato di cui al capo A) e con la diminuzione del rito.

1.2. Con sentenza in data 18.11.2016 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Con il primo motivo di ricorso, l’imputato lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione alla violazione dell’art. 192 c.p.p., quanto al verbale delle dichiarazioni rese ex art. 391bis c.p.p. dal testimone oculare V.F. in data 5.10.2015, il cui contenuto era differente e logicamente incompatibile con quanto argomentato nella sentenza impugnata sì da portare ad un giudizio di natura completamente diverso. Il teste aveva infatti riferito che l’amico gli aveva detto che provava del sentimento per la ragazza, che l’aveva accompagnato ad un parcheggio dove si erano visti per dieci minuti, che egli si era allontanato per lasciarli parlare da soli.

Con il secondo motivo di ricorso, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli art. 192 c.p.p., 609quater, comma 4, 609undecies, 62bis c.p. Assume che non era idonea né supportata da adeguata logicità la motivazione che aveva condotto ad escludere l’ipotesi attenuata di cui all’art. 609quater, comma 4, c.p. La Corte territoriale si era limitata ad indicare quale elemento di gravità l’adescamento con il falso profilo facebook. Tuttavia, tale circostanza, neanche suffragata dalla prova raccolta, non poteva ritenersi idonea a fondare la condanna perché, al limite, rilevava ai fini della colpevolezza del delitto di cui all’art. 609undecies c.p. Quanto alla consumazione del delitto di ‘atti sessuali’, la precedente condotta di adescamento non poteva influire perché si doveva invece invocare il contenuto degli atti ed eventualmente la sussistenza di una coercizione morale e psicologica. La Corte territoriale aveva omesso di indagare se vi erano stati comportamenti di tale natura, limitandosi a sottolineare l’adescamento come elemento sintomatico di gravità.

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