Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1550. In tema di sanzioni amministrative, l’atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dalla L. n. 689 del 1981, articolo 6, produce effetti anche nei confronti dei coobbligati

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Va dunque affermato il seguente principio di diritto:

“In tema di sanzioni amministrative, l’atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dalla L. n. 689 del 1981, articolo 6, produce effetti anche nei confronti dei coobbligati, ai sensi dell’articolo 1310 c.c., stante il richiamo contenuto nell’articolo 28 della citata Legge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l’interruzione della prescrizione. A tali fini non assume importanza se il soggetto nei cui confronti e’ stata interrotta la prescrizione e’ quello che ha materialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilita’ nel pagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui all’articolo 1310 c.c., fra coobbligati solidali. L’estensione degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione non si verifica, invece, nella diversa ipotesi del concorso di piu’ persone nella commissione della violazione, prevista dalla L. n. 689 del 1981, articolo 5, poiche’ in tal caso difetta il vincolo della solidarieta’ fra i coobbligati, ciascuno dei quali e’ tenuto al pagamento della sanzione amministrativa per intero”.

Nella specie, nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. si e’ verificato un atto interruttivo della prescrizione. Poiche’ la persona giuridica e’ solidalmente coobbligata con il proprio legale rappresentante, se la violazione e’ commessa nell’esercizio delle proprie funzioni (circostanza non controversa), quell’atto interruttivo ha prodotto effetti anche nei confronti del (OMISSIS), che della (OMISSIS) s.r.l. era l’amministratore unico.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli articoli 2935, 2943 e 2944 c.c., giacche’ i giudici di merito avrebbero fatto errata applicazione delle norme in tema di solidarieta’ passiva e di atti interruttivi della prescrizione. In particolare, non si sarebbe potuto ritenere dotata di efficacia l’interruttiva l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione proposta dal (OMISSIS), stante l’elenco tassativo e tipizzato degli atti interruttivi.

In realta’ la sentenza d’appello osserva che ad interrompere la prescrizione sarebbe stato non il (OMISSIS), proponendo l’opposizione, bensi’ il Comune di (OMISSIS), che si e’ costituito resistendo all’opposizione e quindi chiedendo l’accertamento dell’effettiva sussistenza del credito risultante dall’ordinanza-ingiunzione.

La censura in esame, pertanto, non coglie la ratio dedicendi della sentenza impugnata. Peraltro, anche qualora la doglianza fosse diversamente interpretata, la decisione si sottrae a censure di legittimita’, essendo pacifico che l’atto di costituzione del convenuto in opposizione, che chiede l’accertamento della fondatezza del suo diritto, e’ riconducibile all’ipotesi tipica prevista dall’articolo 2943 c.c., comma 2 (“domanda proposta nel corso di un giudizio”).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimita’ vanno liquidate, nella misura indicata nel dispositivo, in favore del solo Comune di (OMISSIS) (non avendo (OMISSIS) s.p.a. svolto alcuna attivita’ difensiva) e poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1.

Ricorrono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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