In tema di sanzioni amministrative, l’atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dalla L. n. 689 del 1981, articolo 6, produce effetti anche nei confronti dei coobbligati, ai sensi dell’articolo 1310 c.c., stante il richiamo contenuto nell’articolo 28 della citata Legge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l’interruzione della prescrizione. A tali fini non assume importanza se il soggetto nei cui confronti e’ stata interrotta la prescrizione e’ quello che ha materialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilita’ nel pagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui all’articolo 1310 c.c., fra coobbligati solidali. L’estensione degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione non si verifica, invece, nella diversa ipotesi del concorso di piu’ persone nella commissione della violazione, prevista dalla L. n. 689 del 1981, articolo 5, poiche’ in tal caso difetta il vincolo della solidarieta’ fra i coobbligati, ciascuno dei quali e’ tenuto al pagamento della sanzione amministrativa per intero
Ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1550
Data udienza 12 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4072/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio di quest’ultimo, via (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Comune di (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia depositata il 10 novembre 2014;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D’Arrigo;
Letta la sentenza impugnata;
letto il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1.
RITENUTO IN FATTO
(OMISSIS) ha proposto opposizione all’esecuzione presso terzi intrapresa a suo danno da (OMISSIS) s.p.a. per un credito, dell’importo di Euro 1.626.660, nascente da un’ordinanza-ingiunzione pronunciata dal Comune di (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. e dell’opponente quale amministratore unico e legale rappresentante di detta societa’. Esponeva, a sostegno, che l’ordinanza-ingiunzione non gli era mai stata personalmente notificata e che, pertanto, il credito doveva ritenersi oramai prescritto.
L’opposizione e’ stata respinta dal Tribunale di Bergamo in data 26 ottobre 2011. Il (OMISSIS) ha impugnato tale sentenza ma, costituitosi il contraddittorio, la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello.
Avverso tale ultima statuizione il (OMISSIS) ricorre per due motivi.
Resiste con controricorso il Comune di (OMISSIS). Entrambi hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) non ha svolto attivita’ difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo il (OMISSIS) deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1310 c.c. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, articoli 6, 14 e 28, sostenendo che la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione solamente alla (OMISSIS) s.r.l. non sarebbe stata idonea a interrompere la prescrizione nei suoi confronti, essendo fatto dalla legge espresso obbligo di contestare immediatamente la violazione amministrativa (nella specie, attivita’ estrattiva non autorizzata) al trasgressore (L. n. 689 del 1981, articolo 14).
Il motivo e’ infondato.
Infatti, il concorso di piu’ persone nella commissione di una violazione amministrativa regolato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 5, differisce dalla fattispecie prevista dall’articolo 6 della medesima legge, che disciplina invece la solidarieta’ con l’autore dell’illecito di persone non concorrenti nella violazione. Difatti, nella prima ipotesi, ciascun concorrente soggiace all’intera sanzione e il pagamento da parte di uno non estingue l’obbligazione degli altri.
Tale distinzione rileva ai fini dell’interruzione della prescrizione.
La citata L. n. 689 del 1981, articolo 28, rinvia al codice civile per quanto riguarda la disciplina dell’interruzione della prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni.
Occorre quindi distinguere fra l’ipotesi, prevista dalla L. n. 689 del 1981, articolo 5, del concorso di piu’ persone nella violazione, alla quale non e’ applicabile l’articolo 1310 c.c., difettando – come s’e’ detto – il vincolo di solidarieta’ passiva fra i concorrenti (Sez. 3, Sentenza n. 2088 del 24/02/2000, Rv. 534342; Sez. 1, Sentenza n. 18365 del 23/08/2006, Rv. 593466); dall’ipotesi disciplinata dal successivo articolo 6, che invece configura una vera e propria responsabilita’ solidale, con conseguente applicabilita’ della regola, posta dal citato articolo 1310 c.c., secondo cui gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, hanno effetto riguardo agli altri debitori.
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