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Il motivo e’ fondato, per le ragioni di seguito indicate.
L’ eccezione di prescrizione e’ stata proposta fin dall’inizio del giudizio di primo grado dalla compagnia assicuratrice per la responsabilita’ professionale del (OMISSIS); essa era stata rigettata in primo grado e poi nel primo giudizio di appello; la sentenza di appello era stata cassata da Cass. n. 9927 del 2012 solo in relazione ai primi due motivi del ricorso principale (OMISSIS), quindi la questione della prescrizione della garanzia assicurativa era ormai coperta dal giudicato, e la corte d’appello con la sentenza impugnata avrebbe dovuto limitare la propria indagine nei rigorosi limiti del giudizio di rinvio, tracciati dai principi di diritto indicati da Cass. n. 9927 del 2012, nei quali non era ricompreso alcun profilo attinente alla prescrizione della copertura assicurativa dei medici, della quale non avrebbe dovuto di conseguenza occuparsi.
3.c. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, il (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 2059 c.c. sostenendo che la corte d’appello non avrebbe legittimamente potuto ritenere provato l’an del danno non patrimoniale sulla base del solo vincolo di parentela.
Con il quarto motivo denuncia la violazione degli articoli 2059, 2056 e 1226 c.c. nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c., articoli 2727 e 2729 c.c. e sostiene che non poteva essere effettuata la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, non avendo offerto i danneggiati alcun parametro di riferimento.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
Nel caso di specie, e’ stato risarcito ai figli non il danno non patrimoniale da morte del prossimo congiunto, con conseguente perdita del rapporto parentale, ma il danno conseguente alla riduzione delle chances di sopravvivenza della madre stessa. Il predetto danno non e’ stato riconosciuto come sussistente in re ipsa, ma, correttamente, applicando gli stessi indici presuntivi utilizzabili nel danno da morte sulla base dell’esistente, strettissimo rapporto parentale, che puo’ gia’ di per se’ costituire un utile elemento presuntivo, su cui basare la prova del danno morale, in assenza di elementi contrari; la prova del danno non patrimoniale puo’ infatti correttamente desumersi dalle indubbie sofferenze patite dai parenti, sulla base dello stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, che essi avevano avuto, quando ancora la vittima era in vita (tra le tante, Cass. n. 20188 del 2008; Cass. n. 10823 del 2007). A fronte di questo stretto vincolo di relazioni e affettivo, sarebbe spettato caso mai alla controparte fornire la prova contraria di situazioni atte a compromettere l’unita’, la continuita’ e l’intensita’ del rapporto familiare, nel caso di specie neppure allegate.
3.d. Infine, con il quinto motivo il ricorrente incidentale (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 1224, 1227, 1283, 2056 e 2058 c.c., nonche’ la nullita’ della sentenza per aver la corte d’appello motivato illogicamente nel liquidare il risarcimento del danno da ritardato pagamento. In particolare avrebbe riconosciuto gli interessi compensativi come danno da ritardo nella corresponsione del dovuto senza che i (OMISSIS) avessero fornito alcuna prova del danno subito per non aver avuto la disponibilita’ del denaro medio tempore.
Il motivo e’ infondato.
La corte d’appello si e’ attenuta ai principi consolidati in materia, secondo i quali – premesso che l’obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore – esso deve essere liquidato tenendo conto non solo dell’esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilita’ della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione; pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. ” compensativi”, la determinazione dei quali non e’ automatica, ne’ presunta “iuris et de iure”, ma puo’ essere desunta, come nella specie, da elementi presuntivi dai quali si possa desumere il mancato guadagno derivato al danneggiato dal ritardato pagamento.
4. Il ricorso incidentale di (OMISSIS).
Il dott. (OMISSIS) propone sostanzialmente le stesse censure, supportate da argomentazioni del tutto analoghe rispetto al ricorso incidentale del (OMISSIS), condensandole in quattro motivi di ricorso incidentale.
4.a. Con il primo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 40 e 41 c.p., articoli 2043 e 1176 c.c., segnalando che la corte d’appello avesse violato le predette norme nel rileggere le risultanze processuali in applicazione del criterio probatorio del “piu’ probabile che non”, in quanto, facendo correttamente applicazione di tale criterio, la corte territoriale non avrebbe potuto che escludere la sussistenza del nesso di causalita’ tra la condotta dei medici e le pretese maggiori aspettative di vita della signora (OMISSIS), in quanto ne’ esami piu’ approfonditi ne’ il rinvio dell’intervento avrebbero portato alla scoperta dell’HIV.
Come il primo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS), anche questo motivo si limita a chiedere una riconsiderazione in fatto delle risultanze istruttorie, che rilegge in una diversa chiave interpretativa, ed e’ di conseguenza inammissibile.
4. b. Con il secondo motivo anche il (OMISSIS) denuncia l’errore in cui e’ incorsa la corte d’appello, pronunciandosi sulla eccezione di prescrizione della garanzia assicurativa benche’ essa fosse ormai coperta dal giudicato. Esso, identico al secondo motivo di ricorso incidentale (OMISSIS), va accolto per le identiche ragioni per cui va accolto il secondo motivo di ricorso incidentale (OMISSIS) (v. sopra, punto 3.b.).
4. c. Con il terzo motivo, il (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2059, nonche’ degli articoli 2056 e 1226, nonche’ articoli 115 e 116 c.p.c. e articolo 2727 c.c. laddove la corte di merito ha riconosciuto ai ricorrenti, oltre il danno morale iure hereditatis, anche il danno iure proprio da lesione del rapporto parentale, sulla base del solo stretto rapporto di parentela e senza compiere alcun accertamento in fatto.
Il motivo e’ infondato, per le considerazioni gia’ esposte al precedente punto 3.c., in relazione all’identico motivo di ricorso incidentale proposto dal (OMISSIS).
4. d. Infine, con il quarto motivo di ricorso incidentale, il (OMISSIS) denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1223, 1224, 1227, 1283, 2056 e 2058 c.c., nonche’ la nullita’ della sentenza per aver la corte d’appello motivato illogicamente nel liquidare il risarcimento del danno da ritardato pagamento.
Anch’esso e’ infondato, per le identiche considerazioni esposte in merito al simmetrico motivo n. 5 di ricorso incidentale del (OMISSIS), contenute nel soprastante punto 3.d. della motivazione, alle quali si rinvia.
Conclusivamente, il ricorso principale va accolto relativamente ai motivi 5 e 6, inammissibili gli altri.
I ricorsi incidentali vanno accolti ciascuno in relazione al motivo n. 2, rigettati gli altri. La sentenza impugnata deve essere cassata relativamente ai soli punti indicati.
Non essendo necessari nuovi accertamenti in fatto, questa Corte puo’ avvalersi della facolta’ prevista dall’articolo 384 c.p.c., comma 2, e, cassata la sentenza impugnata,
decidere la causa nel merito come segue, per porre fine a questa tormentata vicenda.
In accoglimento del quinto motivo di ricorso, cassata la sentenza impugnata, va affermata la responsabilita’ della (OMISSIS) s.p.a., concorrente con quella degli altri soggetti gia’ individuati come responsabili dal giudice di merito.
In accoglimento del sesto motivo di ricorso, cassata la sentenza impugnata, va affermata la responsabilita’ di (OMISSIS), concorrente con quella degli altri soggetti gia’ individuati come responsabili dal giudice di merito.
Entrambi i soggetti indicati rispondono in solido con gli altri responsabili dei danni riportati dai sig. (OMISSIS) per la perdita di aspettative di vita della madre come quantificati dai giudici di merito.
Sono stati condannati a pagare in virtu’ della sentenza di appello i dottori (OMISSIS) e (OMISSIS) (quanto al (OMISSIS), la (OMISSIS) s.p.a., la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a.; quanto al (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a.).
Stante la reciproca soccombenza, le spese di giudizio tra le parti sono integralmente compensate.
Il ricorso per cassazione ed i ricorsi incidentali sono stati proposti in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ma le parti sono almeno in parte vincitrici. Esse pertanto non sono gravate dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, commi 1 bis e 1 quater.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibili i motivi da 1 a 4 del ricorso principale; accoglie i motivi 5 e 6; dichiara inammissibili i motivi da 7 a 11;
accoglie il motivo n. 2 del ricorso incidentale (OMISSIS), e rigetta gli altri;
accoglie il motivo n. 2 del ricorso incidentale (OMISSIS), e rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito: dichiara la responsabilita’ di (OMISSIS) e della clinica (OMISSIS) s.p.a. e li condanna a risarcire il danno ai ricorrenti principali, in solido con gli altri responsabili, come quantificato dal giudice di merito; dichiara le rispettive compagnie di assicurazioni tenute a manlevare (OMISSIS) e (OMISSIS) di quanto saranno tenuti a pagare ai ricorrenti in virtu’ del presente giudizio.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
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